n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)

Esenzione dal pagamento delle tariffe per le prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica previste dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 69/11 e proroga del pagamento delle sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria e veterinaria, di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi della Legge 689/81 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la legge 1 agosto 2012, n. 122 di conversione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e, in particolare, l’art. 6 che prevede la sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti fino al 31 dicembre 2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 1154 del 30 luglio 2012 avente ad oggetto: “Compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, farmaceutica e assistenza termale nei territori colpiti dal sisma.”, con la quale si integra e modifica la propria deliberazione n. 747 del 6 giugno 2012 recante: “Interventi straordinari in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale a seguito dei recenti episodi sismici in Emilia-Romagna”, tra l’altro prorogandone gli effetti sino al 31 dicembre 2013 e comunque - relativamente ai soggetti con ordinanza di inagibilità del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda - non oltre la data di revoca dell’ordinanza di inagibilità;

Dato atto che la richiamata propria deliberazione 747/12 stabiliva che le disposizioni straordinarie ivi previste restassero in vigore fino al 30 settembre 2012;

Tenuto conto che il persistere di condizioni di particolare disagio, a causa degli eventi tellurici che hanno colpito la regione, assume caratteristiche tali da rendere necessaria l’assunzione di ulteriori provvedimenti, nell’ambito delle competenze legislative ed amministrative regionali e di natura derogatoria rispetto alla regolamentazione vigente;

Valutato che si rende necessario prorogare fino al 31 dicembre 2012, coerentemente con il citato Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, la sospensione dei termini di pagamento nei confronti dei titolari di attività aventi sede produttiva negli ambiti territoriali dei Comuni individuati nell’allegato n. 1 alla citata deliberazione 747/12, già destinatari di sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria e veterinaria, di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi della legge 689/81 e s.m.i.);

Valutato altresì che, in tale contesto, si rende necessario mantenere in favore dei residenti e nei confronti dei titolari di attività aventi sede operativa negli ambiti territoriali dei Comuni interessati dal sisma già individuati dalla citata propria deliberazione 747/12, l’esenzione dal pagamento delle tariffe previste dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa 69/11, relativamente alle prestazioni rese dai Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende USL, alle condizioni di seguito indicate:

  • l’esenzione si applica esclusivamente ai soggetti residenti o alle aziende che hanno sede operativa nei Comuni dell’Emilia-Romagna coinvolti dai recenti episodi sismici (già individuati nell’Allegato 1 alla propria deliberazione 747/12), che si trovino in situazioni di particolare disagio a seguito di ordinanza di inagibilità del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda;
  • il diritto all’esenzione rimane in vigore sino al 31 dicembre 2013 e comunque, relativamente ai soggetti con ordinanza di inagibilità del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda, non oltre la data di revoca dell’ordinanza di inagibilità;
  • l’esenzione dal pagamento non si applica alle prestazioni di seguito indicate: vaccinazioni internazionali;

Ritenuto, altresì, che relativamente alle disposizioni sull’esenzione dal pagamento delle tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica, previste dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa 69/011, questa Regione dovrà effettuare, entro il 31 maggio 2013, una verifica sugli effetti del provvedimento, al fine dell’assunzione di eventuali ulteriori atti;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di prorogare fino al 31/12/2012, per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato, coerentemente con il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, la sospensione dei termini di pagamento nei confronti dei titolari di attività aventi sede produttiva negli ambiti territoriali dei Comuni individuati nell’Allegato n. 1 alla citata propria deliberazione 747/12, già destinatari di sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria e veterinaria, di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi della Legge 689/81 e s.m.i);

2) di stabilire inoltre, per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato, che a decorrere dall’1 ottobre 2012 si applichi l’esenzione dal pagamento delle tariffe previste dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa 69/11, relativamente alle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL, a favore delle persone residenti o delle aziende che hanno sede operativa nei comuni dell’Emilia-Romagna (coinvolti dai recenti episodi sismici e già individuati nell’Allegato n. 1 alla propria deliberazione 747/12), che si trovino in situazioni di particolare disagio a seguito di ordinanza di inagibilità del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda. Tale esenzione si applica altresì ai componenti del nucleo anagrafico o comunque ai parenti di primo grado del soggetto deceduto a causa degli eventi sismici;

3) di stabilire, che il diritto all’esenzione di cui al precedente punto 2) debba rimanere in vigore sino al 31 dicembre 2013 e comunque, relativamente ai soggetti con ordinanza di inagibilità del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda, non oltre la data di revoca dell’ordinanza di inagibilità;

4) di prevedere che, relativamente alle disposizioni sull’esenzione dal pagamento delle tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica, previste dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa 69/11, di cui al richiamato punto 2) del dispositivo, questa Regione dovrà effettuare, entro il 31 maggio 2013, una verifica sugli effetti del provvedimento, al fine dell’assunzione di eventuali ulteriori atti;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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