n. 39 del 04.03.2010 (Parte Prima)
Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 2193 del 28 dicembre 2009, recante ad oggetto “Proposta all’Assemblea legislativa per l’approvazione di atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)”;
Preso atto:
- che la commissione assembleare referente “Territorio Ambiente Mobilità” ha apportato modificazioni sulla predetta proposta, giusta nota prot. n. 2928 in data 29 gennaio 2010;
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;
Visti:
- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n. 12;
- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali);
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio) e dalla legge regionale 30 novembre 2009, n. 23 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio), ed in particolare, nella stessa LR 20/2000, l’articolo 16, il quale prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, e che tali atti, assunti con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, trovano diretta applicazione, salvo diversa previsione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all’adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione;
- in particolare, la disposizione di cui al comma 2, lettera c), dello stesso articolo 16 della LR 20/2000, secondo la quale la Regione, con gli atti di coordinamento tecnico, «stabilisce l’insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d’uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell’intero territorio regionale, che comunque garantisca l’autonomia nelle scelte di pianificazione»;
- la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia”, ed in particolare:
- il comma 4 dell‘articolo 6, secondo il quale “Ai fini di assicurare l’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta può stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali necessari a corredo dei titoli abitativi. Devono comunque essere allegati ai titoli abilitativi gli elaborati rappresentativi dello stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi edilizi, in particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche”;
- il comma 3 dell’articolo 23 (Variazioni essenziali) secondo il quale “Per assicurare l’uniforme applicazione del presente articolo in tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell’accertamento delle variazioni, utilizzano le nozioni concernenti gli indici e parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 20 del 2000. In fase di prima applicazione i Comuni applicano le definizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 28 febbraio 1995, recante “Approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo (art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni)”;
Rilevata l’opportunità di pervenire all’attuazione delle citate disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera c), della LR 20/2000, e di cui all’articolo 6, comma 4, ed all’articolo 23, comma 3, della LR 31/2002, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia nei Comuni della Regione, per quanto concerne la definizione delle nozioni e dei parametri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e delle trasformazioni ammissibili, e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia, nonché per quanto concerne la definizione degli atti e degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste di permesso di costruire e delle denunce di inizio attività necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi;
Ritenuto che il perseguimento di tale obiettivo di standardizzazione e di semplificazione dei metodi di disciplina e di abilitazione degli interventi edilizi nell’intero ambito regionale, senza incidere sulla determinazione delle politiche di tutela e di uso del territorio e sugli inerenti ambiti di autonomia comunale, conduca a significativi vantaggi per la collettività regionale, in termini di:
- maggiore possibilità per gli operatori privati (tecnici professionisti ed imprese edili) di accedere e di esercitare nei diversi sistemi comunali di regolamentazione degli interventi edilizi;
- riduzione degli oneri di intermediazione e degli adempimenti formali a carico dei privati promotori o partecipi dei processi edilizi (committenti, tecnici professionisti e imprese edili);
- maggiore possibilità di comprensione e di valutazione, per ogni interessato, in ordine alle regolamentazioni comunali sull’uso del territorio, con più efficace perseguimento del principio di partecipazione nei processi di pianificazione urbanistica, di trasformazione e di tutela del territorio;
- maggiore certezza giuridica in ordine a limiti e condizioni per l’esercizio delle attività edilizie, in tutto l’ambito regionale;
Ritenuto in particolare che gli effetti sopra indicati ai punti 1 e 2 concorrano all’attuazione dei principi di libera concorrenza ed alla concentrazione di risorse verso le attività più produttive per lo sviluppo economico e sociale, e che gli effetti indicati ai punti 3 e 4 concorrano al miglioramento delle politiche di tutela e di sviluppo sostenibile del territorio;
Rilevata pertanto l’opportunità di pervenire all’adozione di un atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002) e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma 4, LR 31/2002), il quale fornisca una prima attuazione di entrambe le citate previsioni di legge e consenta l’avvio di una fase di sperimentazione e di monitoraggio operativo e di progressiva implementazione dei contenuti tecnici proposti, anche in vista di successivi atti di integrazione e di adeguamento;
Dato atto che ai fini della predisposizione dei contenuti tecnici dell’atto di coordinamento tecnico ha operato un apposito gruppo di lavoro costituito da referenti tecnici della Regione (DG26 – Direzione Generale Programmazione Territoriale), delle Associazioni dei tecnici professionisti coinvolti nei processi edilizi (Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna; Federazione regionale Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali E-R; Comitato regionale Collegi Geometri e Geometri Laureati E-R; Federazione regionale Ordini Ingegneri; Collegio regionale Ingegneri e Architetti della Regione E-R; Coordinamento Periti Agrari E-R; Federazione regionale Collegi Periti Industriali e Periti Industriali Laureati E-R), e da referenti tecnici dell’ANCI Emilia-Romagna e di sei Comuni della Regione, appartenenti a diverse classi dimensionali ed a diversi ambiti provinciali. Tale gruppo di lavoro, coordinato dal Servizio Affari giuridici della DG Programmazione Territoriale e costituito nell’ambito del più ampio ‘Gruppo di monitoraggio sull’applicazione delle leggi regionali in materia edilizia’ (operante con il medesimo coordinamento dal 22 maggio 2008), ha svolto dieci sedute operative, dal 20 gennaio al 10 dicembre 2009, coadiuvando la medesima struttura della Giunta regionale nella predisposizione del proposto schema di atto di coordinamento tecnico;
Dato atto che i contenuti dell’atto di coordinamento tecnico sono strutturati nelle due seguenti parti, e sono stati elaborati secondo i criteri di seguito esposti per ognuna delle due parti:
- Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002) – Tale parte individua una prima serie di elementi (parametri ed indici urbanistici; oggetti e parametri edilizi) utilizzati nelle regolamentazioni urbanistico-edilizie comunali. Per ognuno di tali elementi si fornisce una definizione uniforme, volta a superare, nell’intero ambito regionale, le diversificate definizioni ed accezioni contemplate nelle regolamentazioni di Comuni e Province. Elementi e definizioni sono individuati tenendo conto di quanto contemplato nelle pertinenti fonti regionali e statali (tra le altre: Regolamento edilizio tipo di cui alla DGR 593/1995; DPR 380/2001, Testo unico dell’edilizia; DM 801/1977 sul costo di costruzione; Dlgs 114/1998, DCR 1253/1999 e 344/2002 sulle superfici di vendita; LR 11/1998 sul recupero dei sottotetti; DCR 849/1998 sugli oneri di urbanizzazione; DCR 484/2003 sugli strumenti cartografici digitali); di quanto elaborato nell’ambito di progetti di uniformazione tecnica (per esempio il ‘Codice definitorio dei termini’ di Tecnoborsa e Agenzia del Territorio) e di quanto maturato nell’esperienza urbanistico-edilizia dei Comuni e delle categorie tecnico-professionali coinvolte. Elementi e definizioni potranno essere integrati ed aggiornati, con successivi atti, sulla base degli esiti dell’applicazione operativa e della relativa attività di monitoraggio condotta dalle strutture regionali, e sulla base dell’evoluzione del quadro tecnico e normativo relativo all’attività urbanistica ed edilizia;
- Allegato B – Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma 4, LR 31/2002) – Tale parte individua gli atti e gli elaborati necessari, allo stato attuale della legislazione nazionale e regionale, per la presentazione di una denuncia di inizio attività (DIA) e per la presentazione di una richiesta di permesso di costruire. Nel caso in cui l’atto da presentare unitamente alla richiesta di permesso di costruire consista in una autorizzazione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, si specifica se tale atto sia necessario ai fini del rilascio del permesso o ai fini del susseguente inizio dei lavori. In tutti i casi i contenuti dell’Allegato B sono volti a definire un regime uniforme su tutto il territorio regionale, il più possibile agevole e semplificato, in ordine agli oneri di documentazione e di elaborazione posti a carico dei soggetti privati interessati alla realizzazione di interventi edilizi. I contenuti dell’Allegato sono elaborati sulla base delle pertinenti disposizioni dell’ordinamento regionale (in particolare: LR 31/2002 sull’edilizia; LR 19/2008 sul rischio sismico; deliberazione dell’Assemblea legislativa 156/2008 sul rendimento energetico nell’edilizia; LR 15/2001 sull’inquinamento acustico; LR 9/1999 sulla valutazione di impatto ambientale; LR 7/2004 su zone SIC e ZPS) e dell’ordinamento statale (in particolare: DPR 380/2001, Testo unico dell’edilizia; DLgs 192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia; DLgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio; DLgs 285/1992 e DPR 495/1992 sulla tutela delle strade). I contenuti dell’Allegato potranno essere aggiornati, con successivi atti, sulla base dell’evoluzione del quadro tecnico e normativo relativo all’attività urbanistico-edilizia;
Ritenuto:
- che l’atto di coordinamento tecnico predisposto secondo la struttura ed i criteri sopra delineati, elaborato con la descritta metodologia di partecipazione di referenti tecnici della Regione, dei Comuni e delle Associazioni tecnico-professionali, corrisponda agli obiettivi sopra definiti;
- che in una prima fase l’applicazione dell’atto di coordinamento tecnico debba assumere gli indicati caratteri di sperimentazione e di progressiva implementazione, con lo svolgimento di specifiche attività di monitoraggio da parte delle competenti strutture regionali, in coordinamento con i Comuni e le Province della Regione, e con l’eventuale integrazione, attraverso atti della Giunta regionale, dei contenuti degli allegati tecnici dell’atto che si rivelassero opportuni sulla base degli esiti del monitoraggio;
- che la Regione provvederà all’adeguamento dei contenuti degli allegati tecnici dell’atto di coordinamento rispetto all’evoluzione del quadro tecnico e normativo inerente le attività urbanistiche ed edilizie, anche in riferimento al progetto MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia), avviato a livello nazionale sulla base delle previsioni di cui all’articolo 34-quinquies del decreto legge 4/2006, come convertito dalla legge 80/2006;
- che al fine di realizzare gli obiettivi di uniformità i Comuni provvederanno ad utilizzare nei PSC, nei RUE e nelle relative varianti che saranno adottati successivamente all’entrata in vigore dell’atto di coordinamento, le definizioni tecniche uniformi di cui all’Allegato A, e provvederanno inoltre ad adeguare, entro due anni, la gestione dei titoli abilitativi edilizi ed i relativi controlli, nonché ogni eventuale inerente regolamentazione e modulistica, rispetto a quanto individuato nell’Allegato B (Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi);
Dato atto che l’atto di coordinamento tecnico allegato alla presente deliberazione è coerente ai riferiti obiettivi, criteri e valutazioni;
Considerato che lo schema d’atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto regionale e dell’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009 n. 13, ha acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 17 dicembre 2009 ed allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 28 12 2009 parte integrante;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all’Assemblea legislativa, n. 2193 del 28 12 2009, qui allegato;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
- di approvare l’”Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)”,>allegato quale<b>parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.