n.70 del 16.03.2020 (Parte Seconda)

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni relative al comune di Medicina (BO)

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Richiamati i propri decreti:

- n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;

- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;

- n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;

n. 29 in data 8/3/2020, n. 31 in data 9/3/2020, n. 32 in data 10/3/2020, n. 35 in data 14/3/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;

n. 34 in data 12/3/2020 “ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 PUNTO 5 DEL DPCM 11 MARZO 2020 IN TEMA DI PROGRAMMAZIO-NE DEL SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;

Preso atto che con nota del 14 marzo 2020 rivolta alla Regione Emilia-Romagna, il Direttore Generale Azienda USL di Imola e l’Ordinario di Malattie Infettive UniBO hanno rappresentato, in riferimento al territorio del comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo, quanto segue:

  • sono presenti 54 casi accertati, 8 decessi, 22 ricoveri ospedalieri (5 dei quali in terapia intensiva in condizioni critiche) e 24 casi in isolamento fiduciario domiciliare e 102 soggetti posti in isolamento fiduciario domiciliare, a seguito di contatti stretti di casi accertati;
  • che il fenotipo di malattia riscontrato nei pazienti, è contraddistinto oltre che da una grave e rapida progressione, anche da un’elevata diffusibilità correlata all’alto burden microbico;

Considerato il rischio di rapida diffusione nel contesto dell’area del comune di Medicina e della conseguente estensione alle aree limitrofe e potenzialmente all’intera area metropolitana bolognese e quindi potenzialmente per 1 milione di abitanti presenti all’interno di un’area ad alta densità di popolazione;

Ritenuto pertanto necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite dal livello nazionale, e con le proprie precedenti ordinanze regionali e comunali:

  • riducendo drasticamente all’interno del territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo ogni opportunità di socializzazione;
  • limitando al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo;

Sentiti il Sindaco della Città Metropolitana di Bologna e il Prefetto di Bologna e d’intesa con il Sindaco del Comune di Medicina;

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:

“4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

Dato atto dei pareri allegati

ORDINA

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal 16 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, con riferimento al territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo (BO) come desumibile dalla mappa allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio del capoluogo abitato di Medicina e della frazione di Ganzanigo;

c) è comunque consentito il rientro al domicilio o alla residenza all’interno dell’area delimitata dall’allegata mappa per chi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse fuori dall’area stessa;

d) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

e) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità (farmacie e parafarmacie – fornai - rivenditori di mangimi per animali - distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico - commercio al dettaglio di materiale per ottica; delle attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali) dei presidi sociosanitari esistenti: Casa della Salute, Casa di Riposo e Case Residenze per Anziani non autosufficienti;

f) in riferimento ai divieti di spostamento delle persone fisiche previsti dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020, e dal punto b della presente ordinanza potrà essere esentato esclusivamente, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Medicina, il personale impiegato nelle strutture e nei servizi e nelle attività elencate al punto e) del presente articolo e nei servizi pubblici essenziali;

g) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;

h) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;

i) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;

j) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

k) saranno comunque garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.

2. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

3. La presente ordinanza è altresì notificata al Sindaco di Medicina e ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente

Stefano Bonaccini 

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