n.7 del 07.01.2019 (Parte Seconda)

PSR 2007-2013 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1211/2017 recante "Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità" - Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie" - Modifica tempistiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione europea che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

Visto, altresì, il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione (versione 11) approvata dalla Commissione europea con lettera di accettazione Ref. Ares(2015)5181438 - 18/11/2015, della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 20 novembre 2015;

Richiamata la scheda del PSR relativa alla Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”;

Richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale n. 1448 dell’8 ottobre 2012, n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i tre Programmi Operativi con valenza di avviso pubblico della Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” per interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei quali sono stati fissati i criteri di presentazione, istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse finanziarie previste per detta Misura;

Rilevato che il punto 7.1 “Spese ammissibili” dei tre avvisi sopracitati stabiliva che “può essere altresì previsto l’acquisto di ricoveri temporanei (es. “hangar”), comprensivi delle relative spese per eventuali allacciamenti di luce ed acqua, qualora funzionali alla prosecuzione dell’attività produttiva nelle more del completo ripristino delle strutture produttive danneggiate o distrutte per effetto del sisma”;

Dato atto che con determinazioni dirigenziali n. 2739 del 22 marzo 2013, n. 7302 del 19 giugno 2013, n. 15748 del 27 novembre 2013, quest’ultima rettificata con determinazione n. 1626 del 12 febbraio 2014, il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese aveva approvato le graduatorie di merito delle domande pervenute e risultate ammissibili, a seguito dell’istruttoria tecnica svolta coerentemente alle disposizioni dei predetti avvisi pubblici, ammettendo a contributo l’acquisto di n. 374 ricoveri temporanei;

Atteso che il presupposto per la finanziabilità dei predetti ricoveri risultava essere appunto il peculiare carattere di temporaneità;

Rilevato che la Commissione europea, al fine di favorire la ricostruzione, con Decisione C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012 ha approvato un regime di Aiuti di Stato, di cui al DL n. 74/2012 ed al DL n. 95/2012, in attuazione dei quali, la Regione Emilia-Romagna ha attivato una linea di intervento finalizzata al ripristino degli immobili produttivi danneggiati dal sisma con la corresponsione di contributi finalizzati a tale scopo;

Rilevato, altresì, che la stessa Commissione europea con successiva Decisione C(2016)2870 final del 3 maggio 2016 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018 dei termini, previsti nel regime di cui alla predetta Decisione, per il pagamento degli aiuti compensativi alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma del 20 e 29 maggio 2012, di attuazione dei citati DL n. 74/2012 e DL n. 95/2012:

- n. 29 del 28 agosto 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e successive modifiche;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili” e successive modifiche;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e successive modifiche;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e successive modifiche;

- n. 24 del 12 ottobre 2018 recante “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1211 del 2 agosto 2017, recante “PSR 2007-2013 - Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità” - Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie”;

Dato atto che con detta deliberazione n. 1211/2017, si è provveduto, in particolare, alla definizione dei termini di rimozione delle strutture finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, in coerenza con le scadenze per gli interventi oggetto di finanziamento a valere sugli aiuti di cui alle sopra richiamate Ordinanze commissariali, ed in particolare era stato previsto:

- il termine del 31 dicembre 2018, per la comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri;

- il termine del 30 giugno 2019, per la rimozione dei ricoveri temporanei finanziati;

Atteso che con Ordinanza n. 30 del 6 dicembre 2018 il Commissario delegato ha disposto la proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale di cui alla citata Ordinanza n. 57/2012;

Considerato, in particolare, che la predetta Ordinanza n. 30/2018 prevede per la conclusione di tutte le tipologie di interventi di cui all’art. 2, comma 2 lett. a), b), c) della Ordinanza n. 57/2012, la seguente tempistica:

- il termine del 30 aprile 2019, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;

- il temine del 31 dicembre 2019, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018;

Preso atto che con riferimento al settore agricolo e agroindustriale, la previsione delle predette scadenze è subordinata all’approvazione della modifica dell’art. 3 bis del Decreto Legge n. 95/2012, così come convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto di adeguare i termini fissati dalla deliberazione n. 1211/2017 per la comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e per la rimozione delle strutture temporanee, finanziate con la Misura 126 del PSR 2007-2013, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, prevedendo specificamente che:

  • la comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente:

- entro e non oltre il 31 luglio 2019, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;

- entro e non oltre il 31 gennaio 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

  • la rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire:

- entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;

- entro e non oltre il 30 settembre 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso dal 1 gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell’Ordinanza 57/2012;

Ritenuto altresì necessario subordinare l’efficacia del differimento dei termini disposto con il presente atto all’approvazione del provvedimento legislativo di modifica dell’articolo 3 bis del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto infine opportuno demandare a successivo atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari la definizione di modalità operative utili alla disciplina delle fasi di smantellamento delle strutture temporanee finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013 e l’eventuale restituzione parziale del contributo nell’ipotesi di stabilizzazione dei ricoveri di cui trattasi, già prevista dalla citata deliberazione n. 1211/2017;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste, infine, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

 Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di differire i termini per la comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e per la rimozione delle strutture temporanee finanziate con la Misura 126 del PSR 2007-2013, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 1211/2017, prevedendo specificamente che:

- la comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente:

  • entro e non oltre il 31 luglio 2019, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
  • entro e non oltre il 31 gennaio 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

- la rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire:

  • entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
  • entro e non oltre il 30 settembre 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell’Ordinanza 57/2012;”

3) di dare atto che l’efficacia del differimento di cui al precedente punto 2 è subordinata all’approvazione del provvedimento legislativo di modifica dell’articolo 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135;

4) di dare atto altresì che resta confermato quant’altro stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1211/2017;

5) di demandare a successivo atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari la definizione di modalità operative utili alla disciplina delle fasi di smantellamento delle strutture temporanee finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013 e l’eventuale restituzione parziale del contributo nell’ipotesi di stabilizzazione dei ricoveri di cui trattasi, già prevista dalla citata deliberazione n. 1211/2017;

6) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

8) di dare atto infine che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a dare ampia diffusione della presente deliberazione anche tramite il portale E-R Agricoltura e Pesca. 

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