n.95 del 17.04.2018 (Parte Seconda)

Istituzione, modifica e rinnovo di zone di protezione della fauna selvatica afferenti i territori di Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Bologna, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 e ss.mm.ii., tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di protezione della fauna selvatica” che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo nello specifico quanto segue:

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:

- la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; deve altresì essere trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7 che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Richiamati della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’articolo 22, comma 1, che attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle Zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- l’art. 24 il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Richiamata inoltre la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con la sopra citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all’art. 5 della L.R. 8/94” adottati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all’approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;

Visti i Piani faunistico-venatori provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Bologna;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017 recante “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017- 2018” come modificata da propria successiva deliberazione n. 1312 dell’11 settembre 2017 recante “Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 10 aprile 2017, “Calendario venatorio regionale – stagione 2017/2018”;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 955 del 28 giugno 2017 con la quale sono state proposte le perimetrazioni ai fini dell'istituzione, rinnovo e modifica di zone di protezione della fauna selvatica dei territori di Bologna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini;

Preso atto che le fasi di notifica e di istruttoria previste dall’art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione della fauna selvatica di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 approvati con la citata propria deliberazione n. 955/2017, si sono completate successivamente alla data stabilita nel Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018 sopra indicata, relativa all’inizio dell’attività venatoria;

Atteso che, per evitare un grave pregiudizio per la fauna selvatica anche migratoria che in queste aree protette sosta e si riproduce, con proprie deliberazioni n. 905 del 21 giugno 2017, n. 1218 del 2 agosto 2017 e n. 1327 dell’11 settembre 2017 sono state istituite Zone di Rifugio della fauna selvatica di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni allo scopo di tutelare per la stagione venatoria 2017/2018 gli ambiti territoriali per i quali era in corso l’iter amministrativo per l'istituzione, rinnovo e modifica di zone di protezione della fauna selvatica dei territori di Bologna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini di cui alla propria più volte citata deliberazione n. 955/2017;

Preso atto che sono stati successivamente assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alle proposte di perimetrazione sopra richiamate di cui alla propria deliberazione n. 955/2017, con affissione all'Albo pretorio telematico dei Comuni interessati ed invio alle Organizzazioni professionali agricole provinciali e locali per i territori sopra richiamati;

Dato atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca di Bologna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini, hanno comunicato che non risultano presentate opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della più volte citata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni avverso le proposte di perimetrazione di cui alla suddetta deliberazione n. 955/2017 di seguito specificate:

- Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna:

  • istituzione delle ZRC denominate “Anzola”, “Bagno-Dosolo”, “Bagno-Reno”, “Gambellara”, “Riolo”, “San Biagio” e “Villanova”;
  • modifica perimetrale delle ZRC denominate “Bubano”, “Marano”, “Massumatico”, “Prato-Grande” e ZRC denominata “San Giacomo”;

- Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena:

  • rinnovo della ZRC denominata “Calisese”;

- Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna:

  • rinnovo delle ZRC denominate “Campolongo”, “Chiusa San Marco”, “Manzone”, “Raspona”, “San Marco”, “Villanova” e “Valleserrata”;
  •  rinnovo con modifica perimetrale della ZRC denominata “San Giacomo”;
  • modifica perimetrale delle ZRC “Standiana” e “San Zaccaria”;

- Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio-Emilia:

  • istituzione delle ZRC denominate “Cella Calerno”, “Quattro Castella”, “Reggio Emilia”, “San Genesio”;
  • modifica perimetrale delle ZRC denominate “Barigazzo”, “Cavriago”, “Codemondo”, “Costa di Monte Cavolo”, “Leguigno”, “Nuova Quercioli”, “Ponte Alto”, “Prato” “Reggio Nord” e “Rivaltella”;

- Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini:

  • istituzione delle ZRC denominate “Novafeltria” e “San Rocco”;
  • modifica perimetrale e conseguente ampliamento delle ZRC denominate “Covignano”, “Ponte Santa Maria Maddalena” e “Raibano di Sopra”;
  • modifica perimetrale con compensazione tra aumento e riduzione della ZRC denominata “Verucchio”;

Atteso che con la costituzione delle zone protette la Regione persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Dato atto, inoltre, che i territori oggetto di istituzione e di modifica perimetrale di zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono già stati in passato o risultano ambiti protetti da diversi anni, anche come “Zone di Rifugio” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, alcuni con valenze ambientali e faunistiche coincidenti con siti di interesse comunitario per i quali si prospettano norme di tutela e di fruizione poco compatibili con l'attività venatoria;

Ritenuto di procedere, anche a salvaguardia dei ceppi di fauna selvatica autoriproducentesi ed in considerazione della buona vocazione faunistica e dei risultati conseguiti, al rinnovo delle seguenti zone di ripopolamento e cattura:

- ZRC denominata “Calisese”, ricadente nel territorio di Forlì-Cesena;

- ZRC denominate “Campolongo”, “Chiusa San Marco”, “Manzone”, “Raspona”, “San Marco”, “Valleserrata” e “Villanova”, tutte ricadenti nel territorio di Ravenna;

- ZRC denominata “S. Giacomo” ricadente nel territorio di Ravenna, rinnovo con modifica perimetrale e conseguente ampliamento del territorio protetto, includendo in esso ambiti territoriali attualmente vincolati come “Zone di Rifugio” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, al fine anche di migliorare ulteriormente le capacità riproduttive di ambiti già vocati alla presenza delle principali specie di fauna stanziale, in particolare lepre e fagiano, attraverso l’irradiamento naturale. Il territorio, della ZRC “San Giacomo”, che ricomprende il SIC/ZPS “Bacini di Russi e Fiume Lamone”, ha peraltro caratteristiche ambientali favorevoli anche alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie;

Rilevata, inoltre, l'opportunità di procedere alle modifiche perimetrali delle seguenti zone di ripopolamento e cattura:

- ZRC denominata “Barigazzo”, ricadente nel territorio di Reggio Emilia, con ampliamento del territorio protetto verso est sia al fine di mantenere inalterate le già buone vocazioni di produttività e irradiamento nature del territorio circostante con particolare riferimento alla fauna selvatica stanziale (lepre e fagiano), sia per ragioni di sicurezza, ponendo sotto tutela una zona interessata dalla recente costruzione di un centro commerciale con la relativa viabilità;

- ZRC denominate “Bubano” e “Massumatico”, ricadente nel territorio di Bologna, allo scopo di includere nell’ambito perimetrale un’area attualmente vincolata a “Zona di Rifugio” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e costituire un corpo unico con la Zona di ripopolamento e cattura, aumentandone le caratteristiche vocazionale di protezione e riproduzione della fauna selvatica;

- ZRC denominata “Cavriago”, ricadente nel territorio di Reggio Emilia, prevedendone un ampliamento al fine di aumentare le già intrinseche vocazionalità riferite al fagiano e alla lepre soprattutto mediante irradiamento naturale del territorio circostante;

- ZRC denominate “Codemondo” e “Nuova Quercioli”, ricadenti entrambe nel territorio di Reggio Emilia, prevedendone rispettivamente una riduzione e un ampliamento di territorio. La ridefinizione dei confini è motivata da una presenza di ungulati fonte di gravi pregiudizi alla viabilità stradale ordinaria. La riapertura alla gestione venatoria delle aree rispettivamente a sud-ovest e a sud-est consentirà il prelievo in selezione del capriolo, specie maggiormente responsabile delle problematiche qui espresse. Contemporaneamente una razionale ridefinizione dei confini continuerà a garantire le caratteristiche vocazionali di protezione e riproduzione della fauna selvatica stanziale, con particolare riferimento a lepre e fagiano;

- ZRC denominata “Costa di Montecavolo”, ricadente nel territorio di Reggio Emilia, allo scopo di favorire la contestuale istituzione della vicina ZRC “Quattro Castella” e, ridefinendone i confini in riduzione, di mantenere le capacità riproduttivi di fauna selvatica stanziale anche mediante irradiamento naturale del territorio circostante soprattutto del fagiano;

- ZRC denominata “Covignano”, ricadente nel territorio di Rimini, prevedendone l’ampliamento per razionalizzare i confini anche al fine di incrementare la produttività di fauna selvatica stanziale con particolare riferimento alla lepre soprattutto mediante irradiamento naturale del territorio circostante;

- ZRC denominata “Leguigno”, ricadente nel territorio di Reggio Emilia, prevedendo l’esclusione di una zona di 294 ettari per consentire la caccia al cinghiale e il prelievo selettivo degli ungulati, e finalizzata a mitigare il conflitto tra attività agricole e presenza di ungulati selvatici;

- ZRC denominata “Marano” ricadente nel territorio di Bologna, allo scopo di eliminare un corridoio di territorio a gestione venatoria con un’area di rispetto esistente e di includere nell’ambito perimetrale un’area attualmente vincolata a “Zona di Rifugio” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche;

- ZRC denominata "Ponte Alto", ricadente nel territorio di Reggio Emilia, con sottrazione dal territorio protetto della porzione più occidentale della ZRC, allo scopo principale di ottimizzare una configurazione geografica che favorisca e aumenti la capacità di irradiamento verso i territori circostanti;

- ZRC denominata “Ponte Santa Maria Maddalena”, ricadente nel territorio di Rimini, con ampliamento del territorio protetto finalizzato al mantenimento delle attuali vocazionalità riferite alla fauna stanziale con particolare riferimento a fagiano, pernice e lepre e a migliorarne le caratteristiche soprattutto mediante irradiamento naturale del territorio circostante. Il territorio della ZRC è in parte ricompreso nel SIC/ZPS – “Rupi e Gessi della Valmarecchia”, e ha caratteristiche ambientali favorevoli anche alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie;

- ZRC denominata "Prato", ricadente nel territorio di Reggio Emilia, con spostamento del territorio protetto da sud verso nord-est, riducendolo, allo scopo di sottrarre territorio oramai inadatto alla frequentazione da parte delle specie di fauna oggetto di tutela a causa di abituali pratiche agricole incompatibili con essa, e ottimizzare una configurazione geografica che favorisce la presenza della fauna di interesse includendo a Nord una porzione di territorio con caratteristiche favorevoli;

- ZRC denominata “Prato Grande”, ricadente nel territorio di Bologna, con trasferimento del territorio protetto verso ovest e contestuale inclusione nell’ambito perimetrale di un’area attualmente vincolata a “Zona di Rifugio” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, allo scopo di migliorarne la configurazione geografica e un conseguente aumento della produttività faunistica;

- ZRC denominata “Raibano di sopra”, ricadente nel territorio di Rimini, con ampliamento del territorio protetto finalizzato alla razionalizzazione dei confini e all’incremento delle capacità riproduttive dell’area che presenta già delle discrete vocazionalità per le principali specie di fauna stanziali con particolare riferimento a lepre, fagiano, pernice rossa e starna. L’area in questione gode inoltre di caratteristiche ambientali favorevoli anche alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie;

- ZRC denominata “Reggio Nord”, ricadente nel territorio di Reggio Emilia, con ampliamento al fine di distanziare il territorio oggetto di attività venatoria e gli insediamenti urbani, anche a seguito delle richieste avanzate in questo senso dai residenti, che hanno inoltre presentato domanda per un ulteriore ampliamento dell’area tutelata a protezione di due maneggi nella zona a sud di via Rinaldi;

- ZRC denominata "Rivaltella", ricadente nel territorio di Reggio Emilia, prevedendone una lieve riduzione. La ridefinizione dei confini è motivata da una importante presenza di ungulati (capriolo) fonte di gravi pregiudizi alla viabilità stradale ordinaria. La riapertura alla gestione venatoria dell'area oggetto di sottrazione dal vincolo di protezione consentirà il prelievo in selezione del capriolo, specie responsabile delle problematiche espresse. Contemporaneamente una razionale ridefinizione dei confini continuerà a garantire le caratteristiche vocazionali di protezione e riproduzione della fauna selvatica stanziale, con particolare riferimento a lepre e fagiano;

- ZRC denominata “San Giacomo” ricadente nel territorio di Bologna, con spostamento del territorio protetto da ovest verso est, riducendolo, allo scopo di ottimizzare una configurazione geografica che favorisca le azioni di sorveglianza;

- ZRC denominata “San Zaccaria” ricadente nel territorio di Ravenna, con modifica perimetrale allo scopo di includere nella ZRC già esistente la limitrofa Zona di Rifugio;

- ZRC denominata “Standiana”, ricadente nel territorio di Ravenna, con modifica perimetrale consistente nell’esclusione dalla ZRC esistente di quelle parti agricole più soggette all’agricoltura da reddito al fine di salvaguardare la zona di interesse protezionistico e produttivo;

- ZRC denominata “Verucchio”, ricadente nel territorio di Rimini, con trasferimento in compensazione del territorio protetto da est verso sud, inglobando l’area di rispetto già denominata “Lazzara” allo scopo di limitare le importanti problematiche alla viabilità e circolazione stradale originate dal forte aumento della presenza di ungulati nell’area che si intende sottrarre alla protezione;

Rilevata altresì l'opportunità di procedere all'istituzione delle seguenti zone di ripopolamento e cattura:

- ZRC denominate “Anzola”, “San Biagio” e “Villanova”, tutte ricadenti nel territorio di Bologna, per trasformazione di aree territoriali attualmente vincolate come “Zone di Rifugio” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, in quanto risultano avere le caratteristiche ambientali e vocazionali necessarie per soddisfare le finalità produttive previste dalla legge relativamente alle principali specie di fauna stanziale (in particolare lepre e fagiano) anche in termini di irradiamento naturale per il ripopolamento dei territori circostanti;

- ZRC denominate “Bagno-Dosolo” e “Bagno-Reno”, ricadenti nel territorio di Bologna, derivanti dalla separazione territoriale della ex ZRC “Dosolo” motivata soprattutto dal verificarsi di ingenti danni alle produzioni agricole presenti nel territorio che viene sottratto alla protezione. Le due nuove ZRC, una delle quali comprensiva della ZPS “Cassa di Espansione Dosolo” su cui è stata istituita l’area di Riequilibrio Ecologico “Dosolo”, hanno caratteristiche ambientali favorevoli anche alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie;

- ZRC denominata “Gambellara”, ricadente nel territorio di Bologna, la quale presenta le caratteristiche necessarie a soddisfare le finalità produttive previste dalla L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'irradiamento naturale per il ripopolamento dei territori contigui, favorito dalla superficie e dalla conformazione dell'ambito con particolare riguardo per le specie di fauna stanziale (in particolare lepre e fagiano);

- ZRC denominate “Cella Calerno”, “Quattro Castella”, “Reggio Emilia” e “San Genesio”, tutte ricadenti nel territorio di Reggio Emilia, prevedendo anche l’inclusione di aree territoriali attualmente vincolate come Aree di Rispetto, e in quanto risultano avere le caratteristiche ambientali e vocazionali essenziali per soddisfare le finalità produttive previste dalla L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle principali specie di fauna stanziale (in particolare lepre e fagiano) anche in termini di irradiamento naturale, nonché caratteristiche ambientali favorevoli alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie di fauna selvatica oggetto di tutela e presenti sul territorio;

- ZRC denominata “Riolo”, ricadente nel territorio di Bologna, per inclusione di due Zone di Rifugio denominate “Riolo ampliamento” e “Venezzano”, attualmente vincolati come “Zone di Rifugio” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, anche al fine di migliorare la produttività di lepre e fagiano soprattutto mediante irradiamento naturale del territorio circostante;

- ZRC denominata “Novafeltria”, ricadente nel territorio di Rimini, la quale presenta le caratteristiche necessarie a soddisfare le finalità produttive previste dalla L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alle specie di fauna stanziale (fagiano, pernice e lepre) e il ripopolamento dei territori contigui mediante l’irradiamento naturale. Il territorio, ricompreso nel SIC/ZPS – “Rupi e Gessi della Valmarecchia”, ha peraltro caratteristiche ambientali favorevoli anche alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie;

- ZRC denominata “San Rocco”, ricadente nel territorio di Rimini, derivante parzialmente dal territorio della ZRC “Santa Maria del Monte”, che con il presente atto viene revocata, al fine di aumentarne le capacità riproduttive e limitare la presenza di ungulati causa di problemi alla viabilità stradale ordinari. L’area è differentemente vocata alla presenza delle principali specie di fauna stanziale, in particolare lepre, fagiano, pernice rossa e starna, presenta caratteristiche geografiche idonee a favorire il ripopolamento dei territori contigui mediante l’irradiamento naturale e la sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie;

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di:

- demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite, modificate e rinnovate con il presente provvedimento, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza;

- prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che le Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e la Città metropolitana di Bologna assicurino tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna istituite o il cui perimetro è stato modificato con il presente provvedimento;

Dato atto che il citato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, prevede che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Atteso che il punto 5, parte dispositiva, della suddetta propria deliberazione n. 955/2017 stabilisce che il vincolo delle zone di protezione della fauna selvatica dei territori di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, proposte con detta deliberazione, abbia durata di anni cinque dalla data della loro istituzione, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2021/2022, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico-venatoria regionale;

Rilevato che con le soprarichiamate proprie deliberazioni n. 905/2017, n. 1218/2017 e n. 1327/2017 gli ambiti territoriali di cui alla più volte citata propria deliberazione n. 955/2017 sono stati istituiti quali “Zone di Rifugio” della fauna selvatica di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico-venatoria regionale;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, secondo quanto previsto dalla predetta propria deliberazione n. 955/2017, che il vincolo di protezione delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” di che trattasi abbia validità dalla data della loro istituzione fino al termine della stagione venatoria 2021/2022, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico-venatoria regionale;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di provvedere all'istituzione, al rinnovo e alla modifica delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” descritte e rappresentate negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale ed in particolare:

- all'istituzione delle ZRC denominate “Anzola”, “Bagno-Dosolo”, “Bagno-Reno”, “Gambellara”, “Riolo”, “San Biagio” e “Villanova”; alla modifica perimetrale con conseguente ampliamento delle ZRC denominate “Bubano”, “Marano”, “Massumatico”, “Prato-Grande”; alla modifica perimetrale con conseguente riduzione della ZRC denominata “San Giacomo”, tutte ricadenti nel territorio di Bologna, di cui all'Allegato 1;

- al rinnovo della ZRC denominata “Calisese”, ricadente nel territorio di Forlì-Cesena, di cui all'Allegato 2;

- al rinnovo delle ZRC denominate “Campolongo”, “Chiusa San Marco”, “Manzone”, “Raspona”, “San Marco”, “Villanova” e “Valleserrata”; al rinnovo con modifica perimetrale della ZRC denominata “San Giacomo”, nonché alla modifica perimetrale delle ZRC denominate “San Zaccaria” e “Standiana”, tutte ricadenti nel territorio di Ravenna, di cui all'Allegato 3;

- all'istituzione delle ZRC denominate “Cella Calerno”, “Quattro Castella”, “Reggio Emilia” e San Genesio”; alla modifica perimetrale delle ZRC denominate “Barigazzo”, “Cavriago”, “Codemondo”, “Costa di Monte Cavolo”, “Leguigno”, “Nuova Quercioli”, “Ponte Alto”, “Prato”, “Reggio Nord” e “Rivaltella”, tutte ricadenti nel territorio di Reggio Emilia, di cui all'Allegato 4;

- all'istituzione delle ZRC denominate “Novafeltria” e “San Rocco”; alla modifica perimetrale con conseguente ampliamento delle ZRC denominate “Covignano”, “Ponte Santa Maria Maddalena” e “Raibano di Sopra”; alla modifica perimetrale con compensazione tra aumento e riduzione della ZRC denominata “Verucchio”, tutte ricadenti nel territorio di Rimini, di cui all'Allegato 5;

3) di dare atto che i confini delle ZRC di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite e modificate con il presente provvedimento, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza;

5) di dare inoltre atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni sono assicurate dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini e dalla Città metropolitana di Bologna tramite il proprio personale;

6) di stabilire, secondo quanto previsto con deliberazione n. 955/2017, che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) abbia validità dalla data della loro istituzione fino al termine della stagione venatoria 2021/2022, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico-venatoria regionale;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

8) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina