n.171 del 31.08.2012 (Parte Seconda)
Riparto per l’assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione atti di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n.122
Visti:
- il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visti in particolare:
- l’articolo 1 comma 5, che prevede, per l’attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle Regioni di avvalersi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;
- l’articolo 2 che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 - 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” - articolo 3 bis:
- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, per le annualità 2012 e 2013, fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale, istituita presso la Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del citato D.L. n. 74/2012;
- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di € 3.750.000,00 per l’anno 2012 e di € 9.000.000,00 per l’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del citato D.L. n. 74/20112, nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione.
Rilevato:
- che con ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 sono state indicate le disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dal suindicato articolo 1 comma 5 del D.L. n. 74/2012, composta, nei limiti di legge, da unità di personale in comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, compresa la Regione Emilia-Romagna, e da un massimo di 50 unità di personale da assumere con contratti di lavoro flessibile;
- che con tale ordinanza sono state individuate le seguenti possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale, previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa:
a) contratto di lavoro subordinato determinato, acquisendo il personale con una delle seguenti modalità:
1) graduatorie di concorso ancora vigenti, approvate dalla Regione Emilia-Romagna;
2) graduatorie di concorso ancora vigenti, approvate da Enti con sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, previo accordo con gli stessi e con il consenso degli interessati;
3) avviso pubblico di reclutamento, sulla base di una procedura semplificata di selezione per titoli e colloqui;
4) per la sola dirigenza, attivazione di contratti di lavoro a termine, secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, con obbligo della preventiva pubblicizzazione;
b) contratto di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);
c) contratti di lavoro di collaborazione ai sensi dell’art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e dell’ordinamento regionale in materia, per quanto compatibile, allorchè ciò si renda necessario per acquisire specifiche competenze di alta specializzazione universitaria e professionale.
Avuto presente:
- che l’assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni con contatti di lavoro flessibile tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, con il quale è stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota del 95%;
- che le risorse finanziarie per la regione Emilia-Romagna sommano pertanto ad € 3.605.113,00 per l’anno 2012 ed € 8.652.273,00 per il 2013 a fronte di massimo161 unità di personale per i Comuni e fino a 50 per la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del citato D.L. n. 74/201;
- che le risorse finanziarie per l’assunzione delle unità di personale per i Comuni della regione Emilia-Romagna ammontano ad € 2.744.318,00 per l’anno 2012 ed € 6.586.363,00 per l’anno 2013 mentre per l’assunzione delle unità per la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna ammontano ad € 860.795,00 per l’anno 2012 ed € 2.065.910,00 per l’anno 2013;
- che per i Comuni le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie;
- che per il riparto delle suindicate risorse fra i Comuni interessati la normativa in argomento prevede la previa intesa fra le unioni ed il commissario delegato e che i Comuni non compresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni.
Visto:
- l’intesa a tal fine sottoscritta con le Unioni di comuni in data 27 agosto 2012 per il riparto delle risorse fra i Comuni interessati, che si allega alla presente ordinanza con il n. 1 quale parte integrante e sostanziale;
- che con la stessa intesa:
a. per l’individuazione delle persone da assumere, in alternativa alla possibilità di attingere dalle graduatorie come disposto dalla suindicata normativa, è stata prevista, tra le possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previsto dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, la possibilità di attivare contratti di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);
b. per l’individuazione del soggetto aggiudicatario per la somministrazione di lavoro temporaneo, nelle Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore, è stato stabilito procedere con una gara da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss..mm.ii., le cui norme (capitolato tecnico e lettera invito) si allegano al n. 2 alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale,
c. per l’espletamento della procedura di gara, si intende avvalersi della Agenzia regionale Intercenter.
Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dall’intesa di cui sopra e per le esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, di indire la procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, avvalendosi dell’Agenzia Regionale INTERCEN-ER.
Visti la documentazione per l’indizione della gara a tal fine predisposta.
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, tesa a permettere, nell’attuale fase di emergenza, un rafforzamento delle strutture operative dei Comuni e della Regione, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa,
1) di individuare in € 3.605.113,00 per l’anno 2012 ed € 8.652.273,00 per l’anno 2013 la quota delle risorse finanziarie previste al comma 9 dell’articolo 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, assegnate alla Regione Emilia-Romagna in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, per l’assunzione fino a n. 161 unità di personale per i Comuni colpiti dal sisma e fino a n. 50 unità per la struttura commissariale istituita ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del citato D.L. n. 74/201;
2) di dare atto che in data27 agosto 2012 è stata sottoscrittal’intesa con le Unioni di Comuni, allegata alla presente al n. 1 per farne parte integrante e sostanziale, per il riparto delle risorse destinate alla assunzione delle unità di personale per i Comuni colpiti dal sisma, che si individuano in € 2.744.318,00 per l’anno 2012 ed € 6.586.363,00 per l’anno 2013;
3) di individuare in € 860.795,00 per l’anno 2012 ed € 2.065.910,00 per l’anno 2013 le risorse per l’assunzione con contratti di lavoro flessibile delle unità di personale per la struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge n. 122 del 1 agosto 2012 e dell’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012, di cui all’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012;
4) di dare atto che le Unioni di Comuni, per le assunzioni, hanno facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie, ovvero, in alternativa, hanno la facoltà di attivare contratti di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);
5) di indire, per le Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore con Agenzie di lavoro interinale, e per la struttura commissariale di cui sopra, una procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss..mm.ii., e di approvare la relativa documentazione predisposta per l’espletamento della gara (Capitolato Tecnico, Schema di Convenzione per l’affidamento del servizio e Lettera invito), allegati alla presente rispettivamente ai n.ri 2.1, 2.2 e 2.3 per farne parte integrante e sostanziale;
6) di avvalersi, per l’espletamento della procedura di gara, dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;
7) di precisare che le somme di cui sopra di € 3.562.500,00 per l’anno 2012 ed € 8.550.000,00 per l’anno 2013 trovano rispettivamente copertura finanziaria nell’ambito delle annualità 2012 e 2013 dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità, come evidenziato dal Budget predisposto per la finalizzazione delle risorse;
8) al fine di dare risposta, nell’attuale fase, all’urgenza di assicurare un rafforzamento delle strutture operative dei Comuni e della regione, di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l‘invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 31 agosto 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani