n.67 del 16.03.2022 periodico - Parte Seconda

Approvazione direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, in materia di riordino dell'esercizio dell'attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche - sostituzione delibera 14/10/2019, n. 1678

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 29 luglio 2004, n. 19, “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, ed in particolare l’art. 2, co. 1, lett. a), ove è previsto che spetta alla Regione, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, emanare apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie al fine di garantire comportamenti omogenei in ambito regionale a garanzia dei diritti essenziali della popolazione;

Richiamati in tema di prevenzione del rischio corruttivo in ambito sanitario legato alle attività inerenti al decesso:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii.;

- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 75/2013;

- la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015 di aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

- le successive determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3/8/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e n. 358 del 29/3/2017;

- le delibere ANAC n. 1134/2017, “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, e n. 1064/2019, “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

- la propria delibera n. 96/2018, recante “Approvazione schema tipo del codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna”;

Richiamata altresì la nota regionale prot. PG 2020/0218569 del 13/3/2020, quanto ai principi in essa enunciati, con la quale si è precisato relativamente alla direttiva approvata con la propria delibera n. 1678/2019, che: 

- la disciplina rubricata “Regolamentazione dell’esercizio dell’attività funebre” non è applicabile alle strutture sanitarie private accreditate, posto che dette strutture svolgono attività diversa da quella funebre, oggetto di disciplina, “… fatti salvi i princìpi di prevenzione della corruzione esplicitati all’art. 13, co. 5, L.R. n. 19/2004, ma fatti propri anche da altre fonti del diritto del livello statale, secondo cui “E’ vietato l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre e che tale attività, se di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche e private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali”;

- in coerenza “con l’autonomia organizzativa riconosciuta ai soggetti di diritto privato, la delibera 1678/19 – limitatamente alla parte che introduce una procedura diretta all’accreditamento delle imprese di onoranze funebri che accedono ai locali delle camere mortuarie e ai locali annessi delle strutture, e alla valutazione e qualificazione delle procedure adottate in materia funeraria – costituisce per le strutture private accreditate un possibile indirizzo operativo, non necessariamente prescrittivo, per dare attuazione al principio di prevenzione della corruzione rinvenibile nella richiamata normativa regionale, stando al quale esse devono certamente sia garantire di aver adottato ogni misura idonea a impedire l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre, sia nell’assicurare che l’attività funebre commerciale sia tassativamente svolta al di fuori della struttura sanitaria e dei locali di osservazione delle salme. Pertanto, in coerenza con l’impostazione non necessariamente mandatoria delle singole misure individuate, la delibera 1678/19 precisa che “le Aziende sanitarie provvedano all’estensione dei princìpi … alle strutture convenzionate attraverso specifiche disposizioni da inserire nei contratti di erogazione delle prestazioni”, in modo da consentire l’armonizzazione dei singoli mezzi anti corruttivi e dei relativi controlli anche con le dimensioni e la struttura organizzativa della struttura privata”;  

Visti i pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di regolamentazione dell’esercizio dell’attività funebre, in particolare il n. 15 del 12/04/21;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 1678 del 14/10/2019, recante “Approvazione direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, in materia di riordino dell'esercizio dell'attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”;

- la propria deliberazione n. 582 del 3/6/2020, recante modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1678/2019, con cui ne è stata prorogata al 31 dicembre 2020 la data di entrata in vigore in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

- la propria deliberazione n. 1801 del 7/12/2020, che, a seguito del perdurare della situazione eccezionale per il settore sanitario e funebre, determinata dallo stato di emergenza causato dall’epidemia di COVID-19, ha previsto la proroga del termine di entrata in vigore della propria deliberazione n. 1678/2019, così come modificata ed integrata dalla propria deliberazione n. 582/2020, al 31/10/2021;

- la propria deliberazione n. 1670 del 25/10/2021, recante ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della delibera n. 1678/2019 al 28/2/2022;

Ritenuto, tutto ciò premesso, di sostituire con il presente atto la propria deliberazione n. 1678/2019, nonché l’allegata direttiva, i cui contenuti e principi sono ripresi in questo provvedimento, aggiornati alle più recenti determinazioni e di prevedere che le disposizioni della delibera in parola, siano da considerarsi non più produttive di effetti con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;

Ritenuto altresì:

- di stabilire che i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di attività funebre o i titoli abilitativi per l’avvio dell’attività, a fronte di valida presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) o di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)rilasciati ai sensi dell’art. 13, L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii., alle imprese funebri entro la data di adozione del presente provvedimento, conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti;

- di stabilire che i procedimenti amministrativi diretti all’avvio dell’attività delle imprese funebri, non conclusi alla data di adozione del presente provvedimento, si svolgano nel rispetto delle modalità disciplinate dalle proprie deliberazioni n. 156/2005 e n. 163/2006;

Ritenuto, altresì, necessario confermare l’azione di prevenzione della corruzione legata alle attività successive al decesso nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche, conformemente alle indicazioni di cui alla sopra citata nota dirigenziale prot. PG 2020/0218569 del 13/3/2020, attraverso l’introduzione di una procedura diretta all’accreditamento delle imprese funebri e degli operatori delle stesse imprese che accedono ai locali delle camere mortuarie delle strutture sopra richiamate, oltre all’adozione, da parte delle strutture sanitarie, di procedure tese a prevenire condotte corruttive e a potenziare i relativi controlli;

Considerato, pertanto, necessario intervenire in materia, adottando, ai sensi del richiamato art. 2, co. 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004, apposita direttiva recante “Regolamentazione dell’esercizio dell’attività funebre” e “Indirizzi e direttive in materia di accreditamento delle imprese funebri operanti nell’ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche ed altre disposizioni in materia di prevenzione della corruzione”, al fine di assicurare che l’esercizio dell’attività funebre avvenga secondo criteri uniformi sul territorio regionale così consentendo agli Enti locali e alle Strutture sanitarie di operare in un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica e di assicurare efficaci interventi di prevenzione della corruzione legati alle azioni successive al decesso;

Valutato infine opportuno, in ragione della complessità della materia, di prevedere la istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico diretto a implementare le procedure in ambito sanitario tese a prevenire condotte corruttive legate all’esecuzione del funerale nelle strutture sanitarie;

Ritenuto che il Gruppo di lavoro tecnico di cui al punto precedente sia composto, oltre che da collaboratori della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, da esperti provenienti dalle Aziende sanitarie della Regione e sia costituito con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 8 febbraio 2022, Protocollo 09/02/2022.0115462.I;

Visti:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 111 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione dirigenziale n. 15571 del 14 settembre 2020 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica nell’ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento nel sottoscrivere il parere di legittimità attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare l’allegata direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, recante “Regolamentazione dell’esercizio dell’attività funebre” e “Indirizzi e direttive in materia di accreditamento delle imprese funebri operanti nell’ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche ed altre disposizioni in materia di prevenzione della corruzione”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che a seguito dell’emanazione del presente atto, la propria deliberazione n. 1678 del 14 ottobre 2019 è da considerarsi non più produttiva di effetti, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;

3) di modificare la propria deliberazione n. 156 del 7 febbraio 2005, limitatamente ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato 1, recanti rispettivamente “Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre”, “Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre” e “Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività funebre”, di modificare, inoltre, la direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004, approvata con la deliberazione n. 163 del 13 febbraio 2006, limitatamente al capitolo “Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell’autorizzazione”;

4) di stabilire che le strutture di ricovero e cura pubbliche e le strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche e le imprese di onoranze funebri che intendono operare presso tali strutture, per l’esecuzione dei funerali, devono conformarsi alle indicazioni di cui all’allegata direttiva, quanto alle procedure per l’accreditamento, entro mesi sei dalla data di adozione del presente provvedimento;

5) di rinviare le informazioni e le comunicazioni di dettaglio rispetto al tema e alle modalità per l’accreditamento all’indirizzo web reperibile su ER Salute, Portale CAMER https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/attivita-funeraria;

6) di stabilire che i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre o i titoli abilitativi per l’avvio dell’attività, a fronte di valida presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) o di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), rilasciati, ai sensi dell’art. 13, L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii., alle imprese funebri entro la data di adozione del presente provvedimento, conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti;

7) di stabilire che i procedimenti amministrativi diretti all’avvio dell’attività delle imprese funebri, non conclusi alla data di adozione del presente provvedimento, si svolgono nel rispetto delle modalità disciplinate dalle proprie deliberazioni n. 156/2005 e n. 163/2006;

8) di precisare che la nuova disciplina e l’allegata direttiva approvata con il presente atto, supera anche la propria deliberazione n. 1670/2021, di mera proroga al 28/2/2022 delle previsioni della propria deliberazione n. 1678/2019 e che entrerà in vigore dal 01/03/2022, ad eccezione di quanto stabilito al punto 4) che precede, quanto alle procedure per l’accreditamento che entreranno in vigore entro sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

9) di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare, di costituire un Gruppo di lavoro tecnico diretto a implementare le procedure in ambito sanitario tese a prevenire condotte corruttive legate all’esecuzione del funerale nelle strutture sanitarie;

10) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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