n.19 del 27.01.2016 periodico (Parte Seconda)

Approvazione della Convenzione Quadro per la regolamentazione dei rapporti fra Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che nell’ambito delle attività di protezione civile la Regione riconosce il Volontariato come espressione di solidarietà sociale e si impegna pertanto a favorirne l’autonoma formazione nonché ad agevolarne l’impiego e lo sviluppo anche attraverso l’erogazione di contributi a favore di Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione del volontariato e dei cittadini, subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione conforme alle direttive legislative;

Visto che la Regione Emilia-Romagna percependo una sempre maggiore presenza del Volontariato nel quadro sociale, promuove la più ampia collaborazione e cooperazione tra i soggetti del sistema di Protezione civile, per cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea allo scopo di adeguare l’azione pubblica, coordinata con quella volontaria, ai bisogni ed all’attesa della gente;

Visti:

- la legge 11 agosto 1991, n.266, recante "Legge-quadro sul volontariato" e, in particolare, l’art.1, che riconosce il valore sociale dell’attività di volontariato e gli artt. 6 e 7, che disciplinano il ruolo delle regioni nei confronti dell’attività di volontariato rinviando ad apposite convenzioni e l’art.13 che delinea un regime particolare per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;

- la legge 24 febbraio 1992, n.225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare quelle apportate con il D.Lgs 59 del 15/5/2012 convertito con modifiche dalla L 12 leglio 2012, n. 100, gli artt. 6 e 12, che trattano del ruolo delle regioni nell’ambito del servizio nazionale, e l’art. 18, che tratta delle attività di volontariato di protezione civile;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59", e, in particolare, l'articolo 108 comma 7 che conferisce alle regioni la funzione relativa agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, e, in particolare l’art.5, commi 4 e 4-bis, che specifica il ruolo del concorso regionale nell’attività di protezione civile legata a scenari di evento di livello nazionale;

- la legge 21 novembre 2000, n.353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e, in particolare, l’articolo 7, che disciplina le modalità con le quali le regioni possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato per le proprie iniziative in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, e l’art.12, che stabilisce, a questo scopo, un finanziamento annuo da ripartire tra le regioni e le province autonome;

Visto:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", e, in particolare, l’articolo 2, che prevede la partecipazione delle regioni e degli enti locali ai progetti di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, di miglioramento della preparazione tecnica e di formazione dei cittadini, predisposti dalle organizzazioni di volontariato;

- la legge regionale 25 febbraio 2000, n.10, recante "Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989 n. 11” e nella fattispecie il testo coordinato con le modifiche apportatevi dalla legge regionale 12 marzo 2003 n. 3 recante “Disciplina dei beni regionali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio n. 10”;

- la legge regionale 21 febbraio 2005, n.12 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n.266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.26)", come modificata ed integrata dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 13;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, che ha descritto la disciplina regionale delle attività di protezione civile, anche alla luce delle modifiche intervenute nel frattempo nella normativa nazionale ed ha previsto, in particolare, per il concorso del volontariato di protezione civile nuovi istituti e nuove modalità operative ed organizzative;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 259 del 18 novembre 2010 “Emanazione del Regolamento regionali in materia di volontariato di protezione civile dell’Emilia-Romagna” Regolamento 2010;.

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato all’attività di protezione civile” ed in particolare le modifiche da essa apportate alla gestione dell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi del DPR 194/01 che sono entrate in vigore a partire dell’1/8/2013;

- Delibera di Giunta Regionale n. 1071/2013 Approvazione delle modalità per la gestione dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile;

- Determinazione n° 890 del 31/10/2014 - Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della regione Emilia-Romagna – accertamento alla data del 31 ottobre 2014 e pubblicazione;

- Decreto legislativo n. 81/2008“Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare l’art. 3, comma 3) bis.

- Decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2011;

- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012,pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 e successive direttive con le quali, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, definisce le modalità della sorveglianza sanitaria per i Volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base e formazione”

- La Delibera di Giunta regionale n. 1193/2014 “Approvazione degli standard minimi per la formazione del volontariato di protezione civile in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela”

- La Delibera di Giunta regionale n. 1254/2014 "Introduzione, nel regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile, dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato".

- La determinazione dirigenziale n.631/2014 “Revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela dell'unità cinofila”.

Visti:

  • n. 1584 del 28 luglio 2003 recante “Approvazione degli schemi di Convenzione Quadro quinquennali con i coordinamenti e le organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile. Approvazione del programma operativo per l’anno 2003”;
  • la delibera di Giunta regionale n. 1071 del 27 luglio 2009 “Approvazione schemi convenzione quadro quinquennale col volontariato di protezione civile - approvazione schema convenzione con il coordinamento di Ferrara per supporto operativo al Cerpic - Approvazione schemi di concessione di comodati d’uso di beni regionali alle organizzazioni di volontariato di protezione civile”.
  • deliberazione di Giunta regionale n. 1191 del 21 luglio 2014 “Proroga al 31 dicembre 2014 delle Convenzioni-Quadro approvate con DGR n. 1071 del 27 luglio 2009; n. 1898 del 23 novembre 2009; n. 1492 del 11 ottobre 2010; n. 1789 del 28 novembre 2012 e delle Convenzioni attuative sottoscritte con i Coordinamenti Provinciali e le Organizzazioni regionali del Volontariato di Protezione civile”.
  • deliberazione di Giunta n. 1954 del 22 dicembre 2014 recante “Differimento al 31/3/2015 delle convenzioni-quadro approvate con DGR n. 1071 del 27 luglio 2009; n. 1898 del 23 novembre 2009; n. 1492 del 11 ottobre 2010; n. 1789 del 28 novembre 2012 e delle convenzioni attuative sottoscritte con i “coordinamenti provinciali”, le organizzazioni regionali e settoriali del volontariato di protezione civile” con la quale, al fine di assicurare l’operatività senza soluzione di continuità fra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e le organizzazioni di volontariato convenzionate, era stata approvato il differimento della scadenza al 31/3/2015 delle convenzioni in essere;
  • delibera di Giunta regionale n. 316 del 31 marzo 2015 “Differimento al 31 dicembre 2015 delle Convenzioni-Quadro approvate con DGR n. 1071 del 27 luglio 2009; n. 1898 del 23 novembre 2009; n. 1492 del 11 ottobre 2010; n. 1789 del 28 novembre 2012; n.1070 del 2 agosto 2013 e delle Convenzioni attuative sottoscritte con i Coordinamenti Provinciali e le Organizzazioni regionali del Volontariato di Protezione civile”;

Dato atto che ai sensi della L.R. n. 1/2005:

  • l'Agenzia regionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione ad essa demandate dalla medesima legge (art. 20);
  • l'Agenzia regionale (art. 14) per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'art. 11, comma 1, lett. e) ed f) della L. n. 225/1992, ossia i Servizi tecnici nazionali, i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca, nonché delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
    1. Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    2. Corpo forestale dello Stato;
    3. Corpo delle Capitanerie di porto;
    4. Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente;
    5. Organizzazioni di volontariato;
    6. Croce Rossa Italiana;
    7. Corpo nazionale soccorso alpino;
    8. Consorzi di bonifica;
    9. ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 2320 del 10 dicembre 1998 recante “LR 26/83. Approvazione programma di riparto e assegnazione contributi per l’esercizio finanziario 1998 alle associazioni di volontariato di protezione civile. Approvazione della proposta progettuale - Linee guida per la costituzione della Colonna Mobile Regionale del Volontariato di protezione civile - “;

- visto il progetto ‘Colonna mobile nazionale delle Regioni recante modello di intervento standard prestazionali per eventi sovra-regionali’ in corso di approvazione nell’ambito della Commissione speciale di Protezione Civile

- n. 821 del 5 maggio 2003 con la quale si istituisce un registro di cassa delle entrate (di contributi regionali) e delle uscite per quanto riguarda la gestione, la manutenzione ordinaria e laddove concordata quella straordinaria, del proprio parco mezzi ed attrezzature di Colonna Mobile, disponendone la tenuta e la compilazione a tutte le organizzazioni di volontariato, che inserite nel sistema di protezione civile hanno in gestione un modulo funzionale o parte di modulo funzionale di Colonna Mobile regionale;

Considerato:

- che le organizzazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio regionale, iscritte all’elenco territoriale delle Organizzazioni di Protezione civile dell’Emilia-Romagna, possono rientrare all’interno delle seguenti tipologie:

- Organizzazioni Regionali. associazioni di volontariato, iscritte all’elenco territoriale della Regione, a carattere regionale e/o nazionale, operanti anche in misura non prevalente nell’ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno cinque province, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 17, comma 5, della medesima legge regionale ed iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, ”Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”

- Coordinamenti o Consulte Provinciali. Coordinamenti o Consulte provinciali di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 costituiti secondo gli indirizzi dell’Agenzia Regionale, in accordo con le amministrazioni Provinciali, iscritti all’elenco territoriale della Regione e composti dalle organizzazioni di volontariato già iscritte alla sezione provinciale dell’elenco regionale del volontariato di protezione civile che abbiamo richiesto l’iscrizione al coordinamento stesso;

- Associazioni Settoriali. Associazioni di Volontariato iscritte all’elenco territoriale della Regione, presenti sul territorio regionale con una o più sezioni, comunque autonome e che raggruppano volontari aventi professionalità settoriali altamente qualificate e specifiche e/o che gestiscono moduli funzionali, ritenuti dall’Agenzia regionale di Protezione Civile strategici ed indispensabili alla composizione della Colonna Mobile Regionale e pertanto attivabili in base a specifiche necessità;

- che l’assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile, dando priorità all'attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e supporto alla crescita delle organizzazioni di volontariato, sotto il profilo tecnico-operativo;

Considerato, altresì, che per il perseguimento dei suddetti obiettivi è necessario approvare uno schema di convenzione-quadro di durata triennale per disciplinare le modalità di collaborazione e di raccordo tra la struttura regionale di Protezione civile e le organizzazioni di volontariato che saranno individuate fra quelle iscritte all’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, in tutti gli ambiti richiamati dalla normativa statale e regionale sopra citata, e ciò anche al fine di perseguire una razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili e di perseguire un efficace potenziamento della capacità, dell’efficienza e della prontezza di intervento delle strutture operative presenti nel territorio regionale;

Considerato che, per effetto delle Deliberazioni sopra citate, le convenzioni in essere con le organizzazioni di volontariato del territorio regionale, scadono il 31/12/2015;

Ritenuto necessario:

per le motivazioni sopra esposte, procedere al rinnovo degli accordi, con contestuale aggiornamento dello schema di convenzione, anche alla luce delle esigenze ed osservazioni presentate dalle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;

Ritenuto opportuno:

  • approvare specificatamente una convenzione quadro che delinei e disciplini i principali aspetti del rapporto fra organizzazione di volontariato convenzionata e Regione Emilia-Romagna, delegando il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile alla redazione ed approvazione della modulistica specifica relativa alle nuove convenzioni, mediante successivi atti;
  • delegare il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile all’individuazione delle Organizzazioni con le quali sottoscrivere le nuove convenzioni, sulla base delle concrete esigenze organizzative, tenendo presente anche le caratteristiche proprie delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio,;
  • mantenere vigenti le convenzioni in essere, la relativa modulistica e i contratti di comodato d’uso, fino alla sottoscrizione delle convenzioni nella nuova formulazione e comunque non oltre il 31/3/2016, al fine di garantire continuità operativa alle organizzazioni attualmente convenzionate che, unitamente alle altre che compongono il sistema regionale di protezione civile, costituiscono elemento fondamentale per assicurare l’operatività, senza soluzione di continuità, dello stesso sistema;
  • mantenere vigente il registro di cassa delle entrate (di contributi regionali) e delle uscite per quanto riguarda la gestione, la manutenzione ordinaria e laddove concordata quella straordinaria, del parco mezzi ed attrezzature di Colonna Mobile, istituito con delibera di Giunta regionale n. 821 del 5 maggio 2003, fino alla completa rendicontazione dei contributi già erogati;

Preso atto del parere positivo espresso sullo schema di convenzione-quadro pluriennale dal Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, all’uopo convocato nella seduta del 15/12/2015;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008 s.m., n. 1173 del 27 luglio 2009, n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 1080 del 30 luglio 2012;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore “Sicurezza Territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile”;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
  2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di “Convenzione Quadro” pluriennale di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di stabilire che lo schema approvato sia utilizzato per la sottoscrizione delle singole convenzioni fra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile e la Regione Emilia-Romagna;
  4. di individuare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile quale referente per tutte le attività regionali connesse alle dette convenzioni, dando atto che il Direttore dell’Agenzia stessa, nel rispetto delle normative vigenti, provvederà in rappresentanza della Regione alla sottoscrizione delle suddette convenzioni, apportando le eventuali variazioni formali, ai testi degli schemi, che si dovessero rendere necessarie;
  5. di stabilire che le nuove convenzioni tra la Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni di Volontariato dovranno essere sottoscritte a partire dalla pubblicazione della presente Deliberazione ed in ogni caso entro il 31/03/2016 e che avranno scadenza al 31.03.2019;
  6. di delegare il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile alla elaborazione ed adozione della modulistica per l’attuazione delle nuove convenzioni, mediante propri successive determinazioni, in particolare, tra gli altri, modello per la presentazione delle attività e dei progetti in ambito del programma operativo annuale, lo schema del contratto di comodato d’uso gratuito e relativi verbale di consegna ed accettazione, nonché di revoca ed esclusione dei beni oggetto del comodato;
  7. di delegare il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile all’individuazione delle Organizzazioni con le quali sottoscrivere le nuove convenzioni, sulla base delle concrete esigenze organizzative, tenendo presente anche le caratteristiche proprie delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio;
  8. di mantenere vigenti le convenzioni in essere, la relativa modulistica e i contratti di comodato d’uso, fino alla sottoscrizione delle convenzioni nella nuova formulazione e comunque non oltre il 31/3/2016, al fine di garantire continuità operativa alle organizzazioni attualmente convenzionate che, unitamente alle altre che compongono il sistema regionale di protezione civile, costituiscono elemento fondamentale per assicurare l’operatività, senza soluzione di continuità, dello stesso sistema;
  9. mantenere vigente il registro di cassa delle entrate (di contributi regionali) e delle uscite per quanto riguarda la gestione, la manutenzione ordinaria e laddove concordata quella straordinaria, del parco mezzi ed attrezzature di Colonna Mobile, istituito con delibera di Giunta regionale n. 821 del 5 maggio 2003, fino alla completa rendicontazione dei contributi già erogati;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A 

Schema di Convenzione-Quadro per regolare i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile

tra la Regione Emilia-Romagna (che inseguito sarà chiamata Regione) rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per il tramite, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani 6 e l’organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata:.................................

che in seguito sarà chiamata ‘Organizzazione’

P.IVA: …………………………..………..

C.F.: -…………………………..

Sede legale: ……………………

Rappresentata dal legale rappresentante dell’Organizzazione stessa

per il concorso alle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale.

L'anno ______, il giorno ____________ presso la sede della Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile ( di seguito chiamata Agenzia), Viale Silvani, 6 - Bologna, in esecuzione della giusta Deliberazione della Giunta regionale n. _________ del ____________

si conviene e si stipula

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione si pone i seguenti obiettivi:

- il consolidamento ed il potenziamento della capacità operativa e della qualificazione tecnica dell'Organizzazione di volontariato iscritta nell'Elenco Regionale del Volontariato istituito ai sensi dell'art.17, comma 7, della L.R. n. 1 del 07 febbraio 2015, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Emilia-Romagna in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze preposte agli interventi di prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche calamità anche con l'impiego della Colonna Mobile Regionale (art.18 L.R. 1/2005);

- l’ottimizzazione e l'impiego delle risorse materiali che costituiscono la Colonna Mobile Regionale, al fine di migliorare l’efficienza di intervento, sia attraverso la razionalizzazione dei mezzi e delle attrezzature gestite dall’Organizzazione di volontariato, che attraverso la specializzazione del volontariato nelle attività logistiche.

- il miglioramento di procedure operative per rendere sempre più efficaci le modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in occasione di crisi ed emergenza in ambito di protezione civile, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n.112/1998;

- l’approfondimento per la individuazione, razionalizzazione e standardizzazione di adeguate misure assicurative dirette alla copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta, e di misure volte a promuovere e rafforzare i percorsi formativi sulla sicurezza e l’autotutela del Volontariato, per la definizione di adeguate forme di controllo sanitario.

2. L'Agenzia e l'Organizzazione attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tali obiettivi e convengono per la gestione della presente convenzione, sulla predisposizione e sulla attuazione di un programma operativo annuale (POA) che verrà adottato con apposito atto del Direttore generale dell’Agenzia;

3. Annualmente l'Agenzia, con proprio atto, determina, sulla base delle disponibilità di bilancio, le risorse disponibili per l’erogazione di contributi da destinare alle attività di volontariato di protezione civile svolte in convenzione dai soggetti firmatari. Il programma operativo annuale viene elaborato, anche per stralci, con i contenuti e le modalità illustrate al successivo art.2.

Art. 2

(Contenuti e articolazione in misure finanziabili del Programma operativo annuale)

Nei limiti di cui al precedente art. 1 comma 3, il programma operativo annuale per la concessione dei contributi finanziari alla sottoscrivente Organizzazione, può articolarsi in acquisizioni, attività e progetti compatibili con le seguenti misure:

Misura A. Gestione delle attività del volontariato

A.1 Attività per la gestione della sede e/o dei centri unificati;

Nell’ambito della misura finalizzata alla gestione della sede, dei magazzini, dei centri unificati, dei campi di addestramento e dei centri di formazione possono essere previste le seguenti attività:

Acquisizioni di:

  • materiali di consumo;
  • materiale di cancelleria della segreteria;
  • materiale di ferramenta e minuteria di magazzino;
  • libri o materiale informativo;

Affidamento di:

  • servizi di manutenzione e pulizie;
  • gestione contabile amministrativa esterna;

Allestimento dei collegamenti col Centro Operativo Regionale tramite:

  • Sistemi di comunicazione di telefoni fissa e mobile, radiocomunicazione e collegamenti ed aggiornamenti informatici, nei limiti stabili in sede di programmazione operativa annuale;

Stipula di contratti per:

  • manutenzioni sede e/o magazzini per ricovero mezzi ed attrezzature e/o vigilanza degli stessi e per la gestione dei centri per la formazione e per l’addestramento;
  • utenze gas, luce, acqua, telefonia;
  • coperture assicurative;

A.2 Attività organizzative e/o pianificate del volontariato

Nell’ambito della misura per le attività organizzative e/o pianificate previste in convenzione possono essere previste le seguenti attività:

  • partecipazione ad incontri di coordinamento, per studi, ricerche, progetti nazionali ed europei, gruppi di lavoro tematici inerenti la Protezione Civile promossi dall’Agenzia o autorizzati e/o riconosciuti da essa, per seminari, convegni, manifestazioni;
  • partecipazione alla pianificazione e gestione di squadre operative di volontari per le attività inerenti la campagna AIB annuale quali:
  • partecipazione alla individuazione e presidio dei punti di avvistamento fissi e dei percorsi mobili;
  • presidio sala operativa unificata e sue eventuali articolazioni locali nel periodo di massima pericolosità (SOUP);
  • presidio presso i CUP e le sale operative territoriali dell’Agenzia;
  • partecipazione all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi tramite una squadra per avvistamento mobile infrasettimanale in collaborazione col Dipartimento nazionale della protezione civile;
  • partecipazione ad iniziative di gemellaggio con altre Regioni in collaborazione col Dipartimento nazionale della protezione civile
  • pianificazione e gestione di squadre operative di volontari per attività di prevenzione e monitoraggio;
  • supporto all'Agenzia per la gestione dei magazzini regionali;
  • organizzazione addestramenti, prove di soccorso e campi scuola;
  • programmazione e gestione di visite mediche e sorveglianza sanitaria;
  • pianificazione del fabbisogno di dispositivi di protezione individuali (DPI);

A.3 Attività di soccorso

Nell’ambito della misura possono essere previste acquisizioni funzionali alle attività di soccorso previste nella presente convenzione, quali sono:

  • il concorso dell'Organizzazione per la messa in atto degli interventi in previsione o in caso di eventi calamitosi di qualsiasi tipologia, previa attivazione del volontariato da parte dell'Agenzia, o di altri Enti istituzionali preventivamente autorizzati dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento regionale del Volontariato di Protezione Civile;
  • la pianificazione di una costante reperibilità di mezzi, attrezzature e di qualificati referenti per le esigenze connesse con le situazioni di crisi e di emergenza;
  • il supporto tecnico operativo dell’organizzazione di volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto territoriale che necessitino dell’attivazione di pianificazioni d’emergenza, ovvero, di altre attività specifiche a supporto della gestione dell’evento, sui richiesta dell’autorità di Protezione civile ai sensi dell’art. 2 punto 3.1 della Direttiva del Dipartimento di protezione civile del 9 novembre 2011.

Misura B. Attività formative, informative e addestrative

Le organizzazioni convenzionate possono presentare, con articolazione annuale ed in coerenza con la ricognizione dei fabbisogni, un programma di attività per iniziative formative, informative e di addestramento, rivolte al volontariato, dirette a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell’attività espletata dalle organizzazioni di volontariato, e altresì finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacità tecniche ed operative, in materia di protezione civile, con particolare riguardo alla formazione sulla sicurezza così come previsto dalla DGR n. 1193 del 2014 “Standard minimi per la formazione del volontariato di protezione civile in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela”;

Le organizzazioni convenzionate curano anche la preparazione dei propri volontari finalizzata ad avere le necessarie competenze e specializzazioni per il trasporto, l'allestimento, l'impiego e la gestione, dei moduli di colonna mobile, o parti di essi, assegnati all'Organizzazione;

In particolare:

B.1 Attività di formazione e addestramento dei volontari di protezione civile quali:

  • formazione di base di protezione civile secondo il livello 1 della DGR n.1193/2014
  • formazione tecnico pratica secondo il livello 2 della DGR n. 1193/2014
  • moduli formativi di aggiornamento su sicurezza e comportamenti di autotutela del volontariato secondo quanto previsto nella DGR n. 1193/2014
  • formazione sull'uso di dispositivi di protezione individuale
  • addestramento in sicurezza sull'uso di mezzi e attrezzature
  • abilitazioni e rinnovi di abilitazioni per la conduzione di carrelli semoventi e autocarro gru e altre macchine operatrici
  • moduli informativi di aggiornamento periodico successivi a corsi realizzati in anni precedenti
  • corsi guida in sicurezza
  • conseguimento di patenti speciali
  • addestramento di unità cinofile da soccorso per la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie secondo quanto previsto nella DGR n. 1254/2014 e nella DD n.631/2014 

B.2 Attività di informazione sui rischi, su attività di protezione civile, su compiti e peculiarità del volontariato:

  • informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi ed in materia di protezione civile
  • informazione nelle scuole
  • attività informative per il reclutamento di volontari e l’avvicinamento dei giovani alle attività di volontariato di protezione civile sul territorio, in raccordo con l’Agenzia e le istituzioni locali interessate

Misura C. Gestione e potenziamento delle attrezzature e dei mezzi della colonna mobile regionale

Nella misura sono ricomprese le seguenti attività:

C.1 Attività inerenti la gestione della colonna mobile regionale

  • l’aggiornamento dell’elenco dei mezzi e delle attrezzature, inseriti nel programma operativo, sia di proprietà della Regione e già in possesso dell’Organizzazione di Volontariato mediante comodati d’uso, che di proprietà dell'Organizzazione, che costituiscono la dotazione strumentale dell’Organizzazione o delle organizzazioni aderenti e che sono inserite nella colonna mobile regionale del volontariato;
  • la predisposizione di disciplinari d’uso di mezzi e attrezzature della colonna mobile in accordo con l'Agenzia e con riferimento ai principi e alle disposizioni contenute nei comodati d’uso sottoscritti;
  • la gestione corretta dei mezzi e delle attrezzature della colonna mobile regionale finalizzata alla pronta operatività dell'Organizzazione nell'ambito del sistema regionale di protezione civile. Le singole attività previste sono: adempimento revisioni, certificazioni e oneri obbligatori, coperture assicurative obbligatorie e integrative, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria previa autorizzazione dell'Agenzia, adeguata custodia e stoccaggio finalizzati alla pronta partenza secondo la logica del modulo funzionale o parte di modulo funzionale;
  • l’immediato ripristino della funzionalità dei moduli, o parti di essi, dopo l'impiego in emergenza o in altre attività di protezione civile, secondo quanto definito nella presente convenzione, nei comodati d'uso, e nelle specifiche ordinanze che, eventualmente, seguono le emergenze nazionali.

C.2 Potenziamento della colonna mobile

Per ottimizzare la capacità operativa dell'Organizzazione, il potenziamento del proprio modulo di colonna mobile, o parte di esso, da mantenersi in piena efficienza ed in pronta partenza, può avvenire con le seguenti modalità:

- acquisizione, anche con finanziamenti pubblici, e successiva concessione in comodato d'uso gratuito, da parte dell’Agenzia, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare mantenendo a carico dell’Agenzia l’onere di un concorso al rimborso delle spese relative alla gestione corrente, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle eventuali coperture assicurative necessarie e ad ogni connesso adempimento di ordine fiscale o tributario nei limiti stabiliti dal programma operativo annuale;

- acquisizione e successiva richiesta di inserimento in colonna mobile, da parte dell'Organizzazione, di strutture, di attrezzature e mezzi prevedendo la possibilità di richiedere all’Agenzia l’onere di un concorso al rimborso delle spese relative a:acquisto,gestione corrente, manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali coperture assicurative necessarie e ogni connesso adempimento di ordine fiscale o tributario nei limiti stabiliti dal programma operativo annuale;

C.3 Comodati d'uso

La concessione in comodato d'uso di mezzi e attrezzature, acquisiti direttamente dall'Agenzia avviene mediante la sottoscrizione di “Contratti di Comodato d’uso gratuito” relativi ai beni di cui trattasi, redatti secondo la apposita modulistica che verrà adottata con determinazione del Direttore generale. 

Art. 3

(Modalità per la presentazione, approvazione e attuazione del Programma operativo annuale)

Il Programma operativo annuale di attuazione della presente convenzione-quadro viene elaborato ed approvato secondo la seguente procedura:

1. entro il mese di novembre di ciascun anno l'Organizzazione si impegna a presentare all'Agenzia, via posta elettronica certificata, una proposta di programma operativo, con validità annuale, con riguardo a tutte le attività di cui all’articolo 2, nel rispetto dello schema che verrà all’uopo predisposto e adottato con atto del Direttore dell’Agenzia;

2. entro il mese di gennaio, di ciascun anno, l'Agenzia, tramite apposita istruttoria, procede ad effettuare una valutazione tecnica della proposta di programma operativo presentato ed una verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio regionale e/o provenienti da specifici trasferimenti statali, secondo criteri e priorità di ammissibilità delle attività presentate nel POA, previamente definite e individuate dall’Agenzia per l’anno di riferimento, in coerenza con i principi esposti nella presente convenzione;

3. l'Agenzia definisce il programma operativo annuale sulla base della coerenza delle proposte con le linee operative delineate dall'art.1 e 2 del presente documento e che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività e/o progetti proposti;

4. l'Agenzia, a Bilancio approvato, provvede, con propri atti, ad approvare il programma operativo generale definitivo, impegnando le necessarie risorse finanziarie per la sua realizzazione;

5. l'Agenzia provvede a liquidare all'Organizzazione convenzionata i contributi definiti nel programma operativo approvato, secondo le modalità stabilite all'art. 5;

6. il programma operativo potrà essere rimodulato e/o integrato, per motivate ragioni di opportunità concordate fra le parti e le rimodulazioni/integrazioni dovranno essere valutate e formalizzate dall'Agenzia.

7. Al fine di sincronizzare le tempistiche sopra indicate, per l’annualità 2016, in fase di prima applicazione della presente convenzione quadro, il Direttore dell’Agenzia, in accordo con il Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di protezione Civile, definirà entro il mese di gennaio prossimo, con proprio atto, le modalità e le scadenze per la presentazione del programma operativo 2016.

Art. 4

(Oneri a carico dell'Organizzazione)

L'Organizzazione è tenuta a presentare annualmente una proposta dettagliata di programma operativo articolata in acquisizioni o progetti compatibili con le misure della presente convenzione e commisurati alle attività che si intendono garantire, nel rispetto dei seguenti livelli essenziali di prestazione:

1. Livelli essenziali di prestazione dell’organizzazione (LEP)

L’Organizzazione è tenuta a dettagliare nei Piani Operativi i livelli essenziali di prestazione (L.E.P.), riferiti alle attività indicate nell'art.2 e le relative voci di spesa, ed alle attività necessarie per la gestione del Sistema Territoriale delle Associazioni Regionali di Protezione civile (STARP) definendo in particolare:

- i moduli di colonna mobile completi di personale, attrezzature e sue localizzazione suddivise per tipologie di rischio;

- il numero di volontari da impiegare per i singoli servizi che si intendono garantire(AIB, idro, avvistamento, sorveglianza della costa, assistenza alla popolazione, cucine, mense, magazzini, segreterie, supporto SOUP, supporto COR – funzione volontariato, altro);

- l’elenco dei volontari abilitati all'uso di specifici mezzi e attrezzature;

- il numero di volontari specializzati nelle varie tipologie di rischio, per l'intera durata delle emergenza e per servizio di reperibilità dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per l'intero anno;

- il numero di volontari e squadre di pronta partenza (H6);

- il presidio per l’aggiornamento dei dati che la riguardano presenti nel database di STARP e per la cura delle relazioni con le organizzazioni di primo livello che ad essa afferiscono, con l’impegno di fornire loro adeguato supporto ogni qual volta l’adesione al sistema di protezione civile della Regione Emilia-Romagna comporti il compimento, da parte delle organizzazioni di primo livello, di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di moduli, la presentazione di domande e progetti/interventi agli enti territoriali, la compilazione e l’aggiornamento dei dati di ciascuna di esse contenuti nel Sistema Territoriale informatizzato delle Associazioni Regionali di Protezione civile (STARP), provvedendo anche a verificarne la tempestiva esecuzione.

2 Preventivi di spesa e modalita’ di presentazione dei piani operativi

  • Misura a. Gestione delle attività del volontariato

L'Organizzazione è tenuta a presentare la proposta di programma operativo annuale corredata da dettagliati preventivi di spesa in relazione alle voci indicate alla Misura A (A1, A2, A3)

  • Misura B. Attività formative e addestrative

L'Organizzazione è tenuta a presentare la proposta di programma operativo annuale corredata, in relazione alle voci indicate alla MISURA B, (B1 e B2), di dettagliati preventivi di spesa per ogni attività formativa, informativa o di addestramento quali: docenze, uso aule, materiale didattico, N. pasti per allievi per giornata formativa ed eventuali altre spese preventivamente autorizzate dall'Agenzia, secondo criteri e modalità precisate con apposito atto;

  • Misura C. Gestione e potenziamento della colonna mobile

L'Organizzazione è tenuta a presentare la proposta di programma operativo annuale corredata da dettagliati preventivi di spesa in relazione alle voci indicate alle misure C(C1 e C2,)

- l'organizzazione, in merito alle spese ordinarie per la gestione della colonna mobile (C1), è tenuta alla corretta compilazione di un apposito modello informatizzato predisposto dall'Agenzia, in cui verranno annotati tutti gli oneri conseguenti alla gestione corrente, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento delle tasse e di altri oneri, in relazione al proprio parco-mezzi;

- l'Organizzazione può presentare stime per proposte di potenziamento della colonna mobile corredati da preventivi di spesa.

3 Modalità di presentazione della rendicontazione

3.1 L’Organizzazione è tenuta, nel rispetto dei termini fissati, a trasmettere all’indirizzo PEC dell’Agenzia: - entro il 31 luglio di ogni anno una relazione delle attività realizzate al 30 giugno, con allegata la documentazione amministrativa e fiscale delle spese sostenute suddivise in relazione alle Misura A (A1,A2, A3), Misura B (B1,B2) Misura C (C2) - entro il 31 gennaio dell’anno successivo una dettagliata relazione sulla realizzazione delle attività e dei progetti corredata dalla rendicontazione di tutte le spese effettivamente sostenute, e la relativa documentazione di spesa in originale o in copia conforme.

3.2 L’Organizzazione è tenuta a trasmettere via PEC all'Agenzia la situazione delle spese effettuate per la gestione della colonna mobile MISURA C (C1) al 30 giugno, presentando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui allegare copia del foglio elettronico standardizzato con apposito atto del Direttore dell’Agenzia;

3.3 L’Organizzazione è altresì tenuta a conservare presso la propria sede tutta la documentazione contabile relativa ai finanziamenti anticipati per le spese relative alla gestione del relativo modulo funzionale o parte di modulo funzionale di Colonna Mobile Regionale, indicata all’art.2 lett. C1), ai fini dei successivi controlli contabili ed amministrativi da parte dell’Agenzia, mantenendo in evidenza per la fase transitoria le trascrizioni effettuate nell’apposito registro di cassa delle entrate e delle uscite, istituito ai sensi della Deliberazione n° 821/2003.

4 Oneri assicurativi

L'Organizzazione garantisce, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266, art.4, che i Volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in attività formative di prevenzione e situazioni di crisi o di emergenza siano coperti da adeguata assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizze assicurative stipulate singolarmente dai vari soggetti aderenti all'Organizzazione.

Art. 5

(Oneri a carico della Regione)

1. L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione della presente convenzione-quadro e dei relativi piani operativi, viene determinato, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, nell’ambito di atti amministrativi adottati annualmente dall'Agenzia con riguardo a tutti i coordinamenti provinciali, alle associazioni a carattere regionale e associazioni settoriali presenti e operanti sul nostro territorio, nell'ambito della programmazione annuale di attività.

2. L’erogazione delle risorse all'Organizzazione per le spese sostenute per la realizzazione delle attività previste e dei progetti concordati nel POA avviene, da parte dell'Agenzia regionale, con le seguenti modalità:

2.1 in relazione alle misure A (A1, A2, A3), misure B (B1 e B2), misure C (C2):

  • erogazione di un'anticipazione pari al 50% dell'importo complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo annuale da disporre contestualmente all'approvazione del programma medesimo e comunque entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, per far fronte alle spese da sostenere per l'avvio delle attività e dei progetti;
  • erogazione entro il 30 settembre di un eventuale secondo acconto pari ad un ulteriore 30% del contributo assegnato, su richiesta dell'organizzazione corredata da una relazione delle attività realizzate al 30 Giugno e della documentazione fiscale che dimostri di aver sostenuto una spesa pari al 60% dell’anticipazione liquidata, da trasmettere unicamente mediante posta elettronica certificata entro il 31 Luglio dell’anno di riferimento;
  • il saldo sarà liquidato entro il 31 marzo dell’anno successivo sulla base della presentazione, da parte del legale rappresentante dell'organizzazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una relazione sulle attività svolte unitamente ad una dettagliata rendicontazione della spesa complessiva effettivamente sostenuta, corredata dei giustificativi di spesa o relativa documentazione fiscale in originale o in copia conforme.

2.2 in relazione alle Misure C (C1):

  • erogazione di un contributo quale dotazione di un fondo spesa pari al 100% dell’importo complessivo delle risorse all’uopo destinate nel programma operativo annuale per quanto riguarda il POA sez C (C1) Gestione Colonna Mobile; le risorse relative a questa tipologia di attività non spese nel corso dell’anno, possono essere impiegate dall’organizzazione nell’anno successivo e se ne tiene conto in sede di elaborazione del nuovo programma operativo annuale
  • L’Organizzazione dovrà rendicontare entro il 31 gennaio dell’anno successivo la spesa complessiva effettivamente sostenuta nell'anno solare, su presentazione, da parte del legale rappresentante dell’Organizzazione, di una dettagliata relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle spese sostenute. La rendicontazione dovrà essere corredata dai giustificativi di spesa in originale da consegnarsi agli uffici dell’Agenzia.
  • Eventuali somme residue già liquidate e non rendicontate nell’anno di riferimento, dovranno essere utilizzate e rendicontate dall’Organizzazione nell’annualità successiva; l’importo corrispondente a detta somma residua sarà detratto dalla previsione di spesa dell’anno successivo per la gestione del proprio modulo di colonna mobile;

3. Il rimborso alle organizzazioni di volontariato, in caso di attività di emergenza, avviene secondo le procedure individuate nelle relative ordinanze o da successivi atti del Dirigente, ex artt. 9 e 10 del DPR 194/01 e successive direttive del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o della Regione Emilia-Romagna;

4. In fase di prima applicazione nell’elaborazione del primo programma operativo (annualità 2016), si terrà conto delle risorse assegnate e non spese iscritte nel registro di cassa istituito ai sensi della deliberazione 821/2003;

5. Eventuali spese non documentate potranno essere rimborsate su apposita dichiarazione fornita dal legale rappresentante dell'Organizzazione, a condizione che il relativo importo sia comunque marginale rispetto a quelle globalmente sostenute

Art. 6

(Durata e modalità di risoluzione della convenzione e disposizione transitoria)

1. La presente convenzione-quadro ha validità triennale a decorrere dalla sottoscrizione di ciascuna convenzione, ma vincola la Regione in termini finanziari annualmente, in occasione della predisposizione in uno o più stralci, del Programma Operativo Annuale (POA), secondo le disponibilità arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti e può essere rinnovata.

2. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile può risolvere la presente convenzione-quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida per provata inadempienza agli impegni previsti nei precedenti articoli.

3. L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione-quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata inadempienza da parte della Regione agli impegni previsti nei precedenti articoli.

Art. 7 

(Attività regionale di verifica amministrativa)

1. L’ Agenzia Regionale di Protezione Civile può, in qualsiasi momento, tramite controlli a campione, verificare la documentazione amministrativo contabile prodotta dall'Organizzazione per la gestione dei finanziamenti da essa erogati.

2. L'Agenzia può altresì in qualsiasi momento, verificare la dotazione di mezzi e materiali afferenti il segmento di colonna mobile assegnata all'Organizzazione.

3. In caso di verifiche con esito negativo l’Agenzia ha facoltà di prevedere misure di decadenza o revoca del contributo concesso.

Art 8 

(Foro competente)

Per ogni controversia dipendente dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il foro di Bologna

Art. 9

(Registrazione)

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge n.266/1991. 

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Regione Emilia-Romagna

Il Direttore regionale dell'Agenzia di Protezione civile

per l'Organizzazione

il Presidente pro tempore

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