n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato “Bibbiano”, attivata da Terracon Sas (titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di giudicare ambientalmente compatibile il programma di ricerca idrocarburi denominato “Bibbiano”, limitatamente ai rilievi geochimico e sismico, e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni attinenti l’indagine sismica: 

  1. dovrà essere prodotto alle Province, ai Comuni direttamente interessati, ed alle ARPA territorialmente competenti, e concordato con essi, il progetto esecutivo della campagna di prospezione sismica: tracciato, modalità operative, tempistica delle indagini e delle operazioni di ripristino, eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate; in particolare dovranno essere concordate con i Comuni possibilità e garanzie di utilizzo delle infrastrutture stradali con ripristino dei luoghi;
  2. per consentire un’adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed alle ARPA territorialmente competenti, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti interessati “giorno per giorno” dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni);
  3. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) dovrà escludere, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto:
  4.  per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati delle Province di Reggio Emilia, Parma e Modena, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati;
  5.  i punti di energizzazione non potranno essere collocati, prevedendo altresì un’opportuna fascia di rispetto, in aree definite di frana quiescente o attiva o in versanti interessati da scivolamenti planari o rotazionali in massa dai PTCP delle Province interessate, salvo approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non abbiano influenza negativa sui suddetti fenomeni di dissesto; gli approfondimenti dovranno essere presentati e validati dai Comuni e dalle amministrazioni territorialmente competenti in materia ai sensi di legge;
  6. nelle zone boscate, in particolare in quelle appartenenti al “Sistema forestale e boschivo” dei PTCP delle province interessate, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d’accesso; qualora fosse necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con le amministrazioni territoriali competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di trasporto della strumentazione;
  7.  in riferimento al rumore dovrà essere richiesta, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002, fermo restando che i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido;
  8. i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di almeno m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
  9. i punti di energizzazione non potranno essere collocati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
  10. da parte degli operatori dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;
  11. qualora a seguito delle operazioni in progetto vengano danneggiate infrastrutture viarie provinciali e/o comunali, le stesse dovranno essere adeguatamente ripristinate a cura e spese del proponente, sulla base delle indicazioni tecniche eventualmente necessarie fornite degli Uffici competenti delle Province e/o dei Comuni interessati;

b) di ritenere necessario assoggettare ad ulteriore specifica procedura di VIA, una volta precisamente localizzato il sito di interesse, il pozzo esplorativo in previsione;

 

c) di dare atto che in merito alla Valutazione d’incidenza il competente Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna,, con determina n. 11585 del 6 novembre 2009, ha ritenuto che le attività di ricerca idrocarburi in progetto non abbiano incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti appartenenti a Rete Natura 2000 interessati, a condizione siano rispettate le seguenti prescrizioni:

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    d) di dare atto che la suddetta determina n. 11585 del 6 novembre 2009, costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

    e) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, con lettera prot. n. 4021 pos. B/15 del 7 aprile 2009, si è espressa in merito al permesso di ricerca idrocarburi in argomento osservando che “l’area di ricerca ricade in un ambito territoriale densamente popolato nell’antichità e in cui si conservano stratificazioni e resti strutturali pertinenti a diversi periodi storici, compresi tra la preistoria e l’età medievale” e, ritenendo di ricondurre la problematica del rischio e dell’impatto archeologico entro termini di programmazione e verifica preventiva, ha evidenziato “la necessità che venga predisposta una catalogazione del patrimonio archeologico attraverso una ricerca storico-topografica sul territorio interessato dall’intervento e la redazione di una cartografia delle potenzialità archeologiche nelle zone che saranno oggetto dell’intervento. La ricerca storico-topografica dovrà essere corredata da uno studio archivistico e bibliografico e dei risultati di una lettura della fotografia aerea. Si ritiene altresì necessario che sia prevista una ricognizione di superficie sulle aree che potranno essere interessate da perforazioni o per qualsiasi tipo di intervento che preveda scavi nel sottosuolo. Tali procedure potranno essere affidate, senza alcun onere per questa Amministrazione, a personale tecnico di provata professionalità, un elenco dei quali si trasmette in copia. A completamento di tale ricerca questo Ufficio potrà esprimere le proprie valutazioni in merito e indicare eventuali procedure di approfondimento”;

    f) di trasmettere la presente delibera alla Società proponente Terracon S.a.s.; al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie – UNMIG Ufficio XVIII; al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna; alla Provincia di Reggio Emilia; alla Provincia di Parma; alla Provincia di Modena; ai Comuni di Albinea, Baiso, Bibbiano, Canossa, Carpineti, Casina, Castellarano, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Scandiano, San Polo d’Enza, Vezzano sul Crostoso, Viano, Montechiarugolo, Traversatolo, Prignano sulla Secchia; ad ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia; ad ARPA Sez. Prov.le di Parma; ad ARPA Sez. Prov.le di Modena; ad ARPA Direzione Tecnica;

    g) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della LR 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

    h) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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