n. 147 del 27.10.2010 periodico (Parte Seconda)
Lampogas S.p.A. - Domanda 15/3/2010 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso igienico ed assimilati e consumo umano, dalle falde sotterranee in comune di Roccabianca. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di rilasciare alla Ditta Lampogas SpA con sede legale in Comune di Fontevivo (PR), Strada Farnese n. 9, P. IVA 00911000156, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da un pozzo situato in comune di Roccabianca, Foglio 22, mappale 107, per uso igienico ed assimilati e consumo umano, con una portata massima pari a l/s 3,33 pari a moduli 0,033 e per un quantitativo non superiore a m3/anno 90,00;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c) per quanto riguarda il consumo umano, il prelievo a tal fine non potrà essere effettivamente e legittimamente attivato se non a seguito dell’ottenimento del prescritto Giudizio di qualità-idoneità uso, rilasciato dal competente Dipartimento Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale;
d) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 11/5/2010 n. 4892
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)