n.266 del 21.10.2015 periodico (Parte Seconda)
Adeguamento al DLgs 276/2003 della DGR 1492/2005 in materia di autorizzazione regionale dei servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 17/2005"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm. ed in particolare l’art. 6 “Regimi particolari di autorizzazione” e ss.mm.;
- la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro” e ss.mm ed in particolare l’art. 39 “Autorizzazioni”;
Richiamata la propria deliberazione n. 1492 del 1° agosto 2005 “Approvazione criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 17/2005.”;
Dato atto che le sostanziali modifiche apportante nel tempo all’art. 6 del D.lgs. 276/2003 sopra indicato, necessitano l’esigenza di un adeguamento complessivo della normativa in materia di autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione del personale;
Visto altresì l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” concernente la promozione di progetti sperimentali per lo sviluppo ed il rafforzamento del sistema di placement dei Centri di Formazione Professionale ed per il sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale;
Preso atto che tra i servizi indicati nei progetti sperimentali di cui sopra è citato anche il servizio di intermediazione (placement);
Ritenuto opportuno, al fine di consentire agli organismi di formazione professionale accreditati allo svolgimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a livello regionale di aderire alla sperimentazione di cui all’Accordo della Conferenza permanente del 24 settembre 2015 sopra menzionato, di:
- stabilire che il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 6 dell’Allegato parte integrante e sostanziale alla propria deliberazione n. 1492/2005 sopra richiamata, non opera nei confronti dei Centri di Formazione Professionale accreditati allo svolgimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a livello regionale,
- rimandare a successivi e tempestivi propri provvedimenti l’adeguamento complessivo della disciplina in merito di servizi autorizzati di cui alla Sezione II della Legge regionale n. 17/2005, al novellato art. 6 del D.lgs. 276/2003;
Ritenuto inoltre che tale modifica riveste carattere di urgenza;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1642 del 14/11/2011, n. 221 del 27 febbraio 2012, e n. 335 del 31 marzo 2015 e n. 905 del 13 luglio 2015;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:
- stabilire che il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 6 dell’Allegato parte integrante e sostanziale alla propria deliberazione n. 1492/2005 sopra richiamata, non opera nei confronti dei Centri di Formazione Professionale accreditati allo svolgimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a livello regionale;
- rimandare a successivi e tempestivi propri provvedimenti l’adeguamento complessivo della disciplina in merito di servizi autorizzati di cui alla Sezione II della Legge regionale n. 17/2005, al novellato art. 6 del D.lgs. 276/2003;
- disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.