n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Definizione degli standard essenziali e degli standard ottimali di servizio dei Corpi di polizia locale, ai sensi della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione; 

Vista la L.R. 19 luglio 2013, n. 8 recente “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n.24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)”;

Vista la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 concernente “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza”; 

Riscontrata l’esigenza di promuovere e consolidare la presenza sul territorio dei Corpi di polizia municipale a carattere intercomunale, facendone coincidere l’assetto territoriale con quello definito dagli ambiti ottimali per la gestione dei servizi, di cui all’art. 6 della L.R. 21/2012; 

Richiamato l'art. 14, comma 1, della citata L.R. n. 24/2003 secondo cui la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale; 

Premesso che tali standard sono solo in parte individuati direttamente nella citata legge regionale, la quale definisce le caratteristiche strutturali minime dei Corpi di polizia locale che devono essere istituiti e strutturati per garantire le attività di cui all'art. 14, comma 2 (Corpi di polizia municipale) e comma 3 (Corpi di polizia provinciale) della stessa legge, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle rispettive funzioni; 

Considerato che l'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003 ha previsto di demandare alla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione degli standard essenziali che i Corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire, precisando che gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale; 

Visto l'art. 12 della L.R. n. 24/2003 ed in particolare: 

- il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale; 

- il comma 3 che prevede che la Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale; 

Rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna si è posta con le modifiche apportate alla L.R. 24/2003 è quello di consolidare il processo di qualificazione delle strutture di polizia locale su tutto il territorio regionale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale di polizie locali incardinato nei Comuni e nelle Province; 

Atteso che la costituzione dei Corpi di polizia locale, ai sensi della L.R. n. 24/2003 come modificata dalla L.R. 8/2013, e l'individuazione degli standard essenziali di servizio, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, rappresentano lo strumento fondamentale per costruire tale sistema regionale delle polizie locali e che, pertanto, è indispensabile che tale processo sia insieme articolato, credibile nei suoi obiettivi e flessibile nella sua realizzazione; 

Ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo criteri che tengano conto anche della scarsa densità della popolazione, della morfologia del territorio, dei Comuni turistici e degli altri Comuni a forte affluenza periodica per i quali vengono previsti i necessari adeguamenti di organico; 

Ritenuto altresì importante prevedere, contestualmente all'atto di indirizzo sugli "standard essenziali", l'individuazione di standard di servizio "ottimali", in modo da offrire agli Enti dei punti di riferimento per un ulteriore rafforzamento degli standard di servizio e valorizzare le strutture che già oggi hanno delle performance di servizio superiori agli "standard essenziali"; 

Considerato che tali standard, essenziali e ottimali, rappresentano un elemento fondamentale per l’organizzazione e la qualificazione delle strutture di polizia locale che continuerà ad essere periodicamente monitorato al fine di assumere ulteriori decisioni volte a rafforzare tale processo; 

Valutato che dall’esame del territorio regionale che tiene conto sia della popolazione di ciascun Comune, sia dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per le gestioni associate, come definiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 286 del 18/03/2013, è possibile individuare alcuni criteri di deroga tali da rendere effettivamente perseguibile la creazione su tutto il territorio regionale di Corpi di polizia locale sufficientemente strutturati; 

Ritenuto pertanto necessario ridefinire con il presente atto gli standard essenziali e gli standard "ottimali" di servizio per i Corpi di polizia locale, fissando altresì i criteri generali di deroga di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003, con riferimento al numero degli addetti necessario per formare un Corpo di cui al precedente comma 5, lettera b), dello stesso articolo della legge regionale; 

Valutati i risultati conseguiti risulta la necessità di continuare a valorizzare gli Accordi di programma di cui all'art. 15 della L.R. 24/2003, quale strumento flessibile per la promozione e l'istituzione dei Corpi di polizia locale; 

Ritenuto utile aggiornare gli standard tecnologici di strutturazione della Centrale Radio Operativa previsti dall’Allegato D della delibera di Giunta regionale 1179/2004; 

Preso atto:

- dell’apporto garantito da parte del Comitato tecnico di polizia locale che ha espresso le proprie considerazioni nel corso della seduta del 13/11/2013;

- dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Polizia Locale (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, DICCAP), sentite in merito;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 18/12/2013; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

- n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 4/8/2011;

- nn. 720 e 722 del 31/5/2010 e n. 1929 del 19/12/2011; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta del Vicepresidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza”, Simonetta Saliera; 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003; 

2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresì dettati i criteri generali di deroga al numero degli addetti di polizia locale previsto al comma 5, lettera b), dell'art. 14 della L.R. n. 24/2003, per la costituzione dei Corpi; 

3) di approvare, nell'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche gli standard di servizio "ottimali" per i Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 24/2003; 

4) di approvare, nell'allegato C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità di riconoscimento dei Corpi di polizia locale come definiti dall’art. 14 della L.R. n. 24/2003; 

5) di approvare, nell'allegato D parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Raccomandazione tecnica in tema di strutturazione della Centrale Radio Operativa in uso presso i Corpi di polizia locale; 

6) di stabilire che gli standard di servizio, essenziali e ottimali, individuati rispettivamente negli Allegati A e B, si applicano sia ai Corpi di polizia municipale sia ai Corpi di polizia provinciale, in relazione alle rispettive attività; 

7) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla periodica revisione degli standard di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/03, sulla base delle risultanze del monitoraggio attuato costantemente da parte della Regione sulla costituzione dei Corpi di polizia locale e sul loro funzionamento; 

8) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce interamente la delibera di Giunta regionale n. 1179/2004; 

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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