n.86 del 08.06.2011 periodico (Parte Seconda)
Sperimentazione della semplificazione e dematerializzazione della notifica preliminare nel settore dell'edilizia pubblica e privata
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia” ed in particolare l’art. 47, comma 1 secondo cui la Regione opera il monitoraggio dell’attuazione della presente legge nonché l’analisi e la valutazione degli effetti che la stessa comporta sul territorio e sulla qualità dell’attività edilizia;
- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata ed in particolare:
- l’art. 4, comma 2, lettera a) secondo cui la sottoscrizione di accordi con enti pubblici in materia è finalizzata «a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano, possono attestare l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle retribuzioni»;
- l’art. 5, comma 4, lettera g) secondo cui la Regione mediante l’esercizio delle funzioni di Osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, “raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi all’attività edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche preliminari comunicate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008”;
- la Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata” e in particolare:
- l’art. 4, comma 2, lettera b) secondo cui la Regione “definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via telematica, della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- l’art. 4, comma 2, lettera d) secondo cui la Regione «individua le modalità, integrate e coerenti con le disposizioni vigenti, per la standardizzazione e la trasmissione, per via telematica, dei dati da produrre nell’ambito degli adempimenti in materia edilizia e catastale»;
Viste:
- la deliberazione di Giunta regionale 1098/09 con la quale è stato approvato l’Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell’Emilia-Romagna, accordo sottoscritto in data 4 agosto 2009;
- la deliberazione di Giunta regionale 115/10 con la quale è stato approvato lo schema di accordo triennale 2010-2013 di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni dell’Emilia-Romagna, accordo sottoscritto in data 2 febbraio 2010;
- la deliberazione di Giunta regionale 2064/10 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni datoriali e sindacali per il progetto di dematerializzazione del DURC, protocollo sottoscritto in data 17 gennaio 2011, che all’art. 5 (Obiettivi generali e programma di lavoro) fra gli obiettivi generali espressamente prevede di «estendere l’attività di semplificazione e di dematerializzazione anche agli endoprocedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 11/10, con particolare attenzione alla notifica preliminare prevista dall’art. 99 del DLgs 81/08 anche al fine di ottimizzare la verifica delle percentuali di congruità previste nell’avviso comune, sia per i lavori pubblici che privati, sottoscritto dalle parti sociali nazionali, in data 28/10/2010, previa intesa dei soggetti promotori di cui all’art. 3.»;
Considerata l’esperienza positiva maturata nell’ambito del progetto EMERSI’, il nuovo sistema informativo realizzato dalla Provincia di Piacenza nell’ambito del progetto Labor finanziato dal Programma ELISA che permette:- il monitoraggio nel territorio delle aziende e dei cantieri; - la gestione e l’invio delle pratiche in edilizia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 12 ottobre 2009 con cui si è provveduto, tra l’altro, ad approvare il Protocollo Quadro d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale Emilia-Romagna - per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari;
Dato atto che il suddetto Protocollo Quadro d’Intesa è stato sottoscritto dalle parti in data 23/10/2009 e che tale Protocollo prevede tra l’altro all’art. 8 che «Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente Protocollo e sulla base di una pianificazione annuale coerente con le logiche di programmazione, nonché per il coordinamento delle azioni collegate, la Regione Emilia-Romagna e l’INAIL costituiscono un gruppo di lavoro permanente, coadiuvato da gruppi di progetto composti da professionalità individuate in base alle esigenze che emergeranno per l’elaborazione e la realizzazione dei singoli progetti attuativi del Programma di collaborazione.»;
Considerato che dagli incontri di detto gruppo di lavoro, istituito con determinazione n. 2417 del 10 marzo 2010 del Direttore generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, è emersa la volontà di semplificare ed uniformare, a livello regionale, vari adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dal DLgs 81/08 e dalla normativa regionale soprarichiamata;
Visto, pertanto, il citato DLgs n. 81 del 9 aprile 2008: “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii., ed in particolare:
- l’art. 7 che prevede l’operatività, presso ogni Regione e Provincia Autonoma, del Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM 21/12/2007, pubblicato in G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008, diretta a garantire il coordinamento delle azioni di vigilanza e controllo tra le pubbliche Amministrazioni competenti in materia, ed in particolare la realizzazione di iniziative per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi;
- l’art. 10 che dispone che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.»;
- l’art. 99, comma 1, che dispone che «il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
1. cantieri di cui all’art. 90 comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
3. cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini - giorno»;
- l’Allegato XII) che dispone il contenuto della notifica preliminare:
1. data della comunicazione;
2. indirizzo del cantiere;
3. committente(i) (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
4. natura dell’opera;
5. responsabile(i) dei lavori (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
6. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
7. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
8. data presunta di inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere;
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere;
12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori (€);
- l’art. 99, comma 3, che dispone che gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’art. 51 possano chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza;
- l’art. 90, comma 9, che dispone che «il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)»;
- l’art. 54 che dispone che «la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o Amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi»;
Preso atto che, ai sensi della normativa vigente, l’obbligo di trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, sussiste anche per la Segnalazione certificata di inizio attività - Scia;
Riconosciuta l’importanza della registrazione delle attività di controllo nei cantieri edili svolte dalle Aziende Unità Sanitarie Locali connessa alle diverse aziende che in esso vi operano;
Ritenuto necessario consentire che il patrimonio informativo rappresentato dal contenuto della notifica preliminare sia immediatamente fruibile da parte degli organi di vigilanza delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti e che tali dati siano forniti in modo sintetico all’Ufficio Operativo istituito in seno al Comitato regionale di Coordinamento con DGR 963/08 e con determina dirigenziale 16524/08, ai fini dell’opportuna pianificazione delle attività di vigilanza e del relativo monitoraggio;
Ritenuto altresì opportuno permettere che il contenuto della notifica preliminare sia reso parimenti fruibile da parte degli organismi paritetici;
Considerato che il sistema di invio informatizzato garantisce queste funzionalità e quindi:
– registrazione dell’attività di controllo connessa alle diverse aziende,
– fruizione immediata da parte degli organi di vigilanza e degli organismi paritetici;
Considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria società partecipata NuovaQuasco Soc. cons. a r.l., ha provveduto a sviluppare a partire dal 2009, per le finalità soprarichiamate, un proprio software applicativo relativo al progetto SICO – Sistema Informativo Costruzioni di osservazione dei titoli abilitativi all’attività edilizia;
- che la Direzione Regionale del Lavoro, alle cui sedi periferiche territorialmente competenti la notifica preliminare deve essere indirizzata contestualmente alla trasmissione all’Azienda Unità Sanitaria Locale, ha visionato e approvato l’applicativo e le modalità dell’invio da parte del committente o del responsabile dei lavori tramite sistemi informatizzati concordando su opportunità ed efficacia della soluzione proposta dalla Regione Emilia-Romagna;
- che nell’ambito della “Convenzione con la Regione Liguria per l’interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo della società dell’informazione, dell’e-government, della gestione digitale e dematerializzazione dei documenti, del riuso di soluzioni di e-government e della gestione del territorio” approvata con propria deliberazione n. 899 del 16 giugno 2008, la Regione Emilia-Romagna ha concesso in riuso alla Regione Liguria il proprio software applicativo relativo al progetto SICO, così come disposto con determinazione n. 4583 del 21 aprile 2011 della Direzione generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 1057 del 24/7/2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
- n. 1663 del 27/11/2006, concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente” e s.m.i.;
- n. 1720 del 4/12/2006 concernente “Conferimento degli incarichi di responsabilità delle Direzioni generali della Giunta regionale”;
- n. 2416 del 29/12/2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;
- n. 1173 del 27/7/2009 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)”;
- n. 2220 del 28 dicembre 2009, concernente “Istituzione di un servizio presso la Direzione generale ‘Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali’”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore regionale alle Attività produttive. Piano energetico e Sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli e dell’Assessore regionale alle Politiche per la Salute, Carlo Lusenti;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. Di sperimentare nel corso del 2011 un Modello Unico Regionale di notifica preliminare avviandone la dematerializzazione e l’invio telematico attraverso SICO, Sistema Informativo Costruzioni di osservazione dei titoli abilitativi all’attività edilizia, secondo quanto previsto dall’allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che tale sperimentazione verrà effettuata prioritariamente in tutti i Comuni della provincia di Reggio nell’Emilia e, eventualmente, in altri singoli Comuni da individuare in accordo e collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, con le Direzioni Provinciali del Lavoro e con i Comuni interessati nonché in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e sindacali regionali dell’edilizia, gli ordini e collegi professionali e le casse edili, attraverso le modalità pure indicate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di prevedere che, alla fine della sperimentazione, verrà approvato un successivo atto deliberativo che definirà il Modello Unico Regionale di Notifica preliminare e le relative modalità di trasmissione da estendere a tutto il territorio regionale;
4. Di disporre che la Direzione Regionale del Lavoro e le sue sedi periferiche, nonché le Aziende Unità Sanitarie Locali abbiano accesso, per quanto di rispettiva competenza in relazione all’attività ispettiva svolta nei cantieri, ai dati trasmessi mediante il sistema informativo di cui al punto 1);
5. Di disporre che l’Ufficio Operativo istituito in seno al Comitato regionale di Coordinamento articolo 7, DLgs 81/08 e gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possano acquisire i dati relativi alle notifiche preliminari attraverso SICO, secondo modalità da definire;
6. Di demandare al dott. Leonardo Draghetti, responsabile del Servizio Lavori pubblici ed Osservatorio dei contratti e degli investimenti pubblici. Edilizia e sicurezza dei cantieri edili di provvedere con propria determinazione all’estensione della presente sperimentazione ad altri Comuni della regione in accordo e collaborazione con i Comuni interessati, con le competenti Aziende Unità Sanitarie Locali nonché con le Direzioni Provinciali del Lavoro;
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).