n.180 del 03.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/99 e s.m.i., integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., e riformata dalle LL.RR. 20 aprile 2012, n. 3 e 26 luglio 2012, n. 9, relativa al progetto di ristrutturazione e adeguamento alle nuove normative dell'allevamento avicolo sito in Via Branchise n. 641 in loc. Bulgarnò in comune di Cesena, presentato dalla Società Agricola B.M.C. Srl

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ristrutturazione e adeguamento alle nuove normative dell'allevamento avicolo sito in via Branchise n. 641 in loc. Bulgarnò in comune di Cesena, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 2/1/2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa. 

Il progetto è stato presentato dalla presentato dalla Società Agricola B.M.C. Srl. 

Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della provincia di Forlì-Cesena. 

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B.2.68) della L.R. 9/99 s.s.m.m.i.i. in quanto modifica di un impianto già autorizzato ricadente nella categoria A.2.10) “Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con più di: 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe”. 

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con delibera di Giunta provinciale protocollo generale n. 87745/229 del 4/6/2013, ha assunto la seguente decisione:“

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 

(omissis)

delibera: 

a) richiamati gli elementi progettuali, le proposte tecniche e le valutazioni descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto progetto di ristrutturazione e adeguamento alle nuove normative dell'allevamento avicolo sito in Via Branchise n. 641 in loc. Bulgarnò in comune di Cesena, presentato dalla ditta Società Agricola B.M.C. S.r.l., dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni: 

1. il proponente dovrà presentare in sede di permesso di costruire, tutti gli accorgimenti tecnico-costruttivi e le idonee scelte progettuali, finalizzati alla protezione dei manufatti, opere e strutture impiantistiche di nuova realizzazione che ricadono in aree normate dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico come “Aree di potenziale allagamento” di cui all'art. 6 delle N.T.A.. L'adeguatezza di tali soluzioni andrà valutata e verificata nella suddetta fase di permesso di scostruire;

2. tutte le superfici impermeabilizzate esistenti nell'impianto, con particolare riferimento a quelle in testata ai capannoni e prospicienti la concimaia, interessate dal carico e scarico degli animali e dalla movimentazione della pollina prodotta sia mediante nastri che mediante trasporto con mezzi (area di accesso alla concimaia), dovranno essere accuratamente e periodicamente spazzate e pulite. Tale operazione dovrà essere svolta giornalmente e ripetuta al termine di ogni utilizzo di dette aree, al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici suddette;

3. tutti i fossi di scolo e regimazione idraulica presenti e previsti dovranno essere periodicamente puliti e tenuti efficienti, e le aree di piazzale non impermeabilizzate ad essi afferenti dovranno essere caratterizzate da una pendenza tale da garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche ai suddetti fossi;

4. in caso di accumulo o di sversamento accidentale di pollina o di altra sostanza potenzialmente inquinante nelle aree esterne pavimentate e non pavimentate (comprese le aree carrabili), queste dovranno essere immediatamente rimosse;

5. al momento dell'installazione degli estrattori d'aria, limitatamente al fronte di emissione, in tutti e due i capannoni e ad esclusione degli estrattori condivisi con i tunnel di essiccazione, dovranno essere installate adeguate cappe in lamiera di copertura che impediscano la dispersione nell'ambiente delle polveri emesse e garantiscano il loro accumulo alla base delle cappe stesse. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati in tutti e due i capannoni, la quotidiana raccolta delle polveri prodotte e depositate al suolo e il loro smaltimento con le deiezioni prodotte;

6. dovrà essere garantita la pulizia delle ruote dei mezzi di trasporto pollina, prima del loro transito interno all'area dell'allevamento, mediante accurata pulizia delle aree di sosta e transito interne alla concimaia adibite alle fasi di carico, prima e dopo il transito;

7. per quanto riguarda il trasporto della pollina, al fine di impedire la diffusione delle polveri e odori durante il trasporto delle deiezioni dalla concimaia alle destinazioni finali, i camion dovranno essere dotati di adeguata copertura del carico mediante teloni;

8. in merito alla raccolta e gestione delle eventuali acque di lavaggio dei capannoni l’Azienda non dispone, nella sala raccolta uova, nei capannoni 1 e 2 e nella concimaia, di sistemi di raccolta e di stoccaggio di detto refluo sia prodotto in periodi di emergenza sanitaria sia eventualmente prodotto in periodi di lavaggio di fine ciclo. Si prescrive alla Ditta, entro la data di fine lavori per il progetto,di dotarsi di pozzetti di raccolta acque interni ai suddetti edifici e vasche sotterranee di adeguata capacità di raccolta delle acque di lavaggio, costituite da cisterne chiuse atte ad impedirne la fuoriuscita o il percolamento al suolo al fine di consentire di smaltire il refluo come rifiuto ogni qual volta prodotto, anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico – sanitari;

9. per quanto riguarda le terre da scavo prodotte per la realizzazione delle opere di progetto, e non utilizzate nel sito di produzione, la ditta proponente dovrà provvedere a gestire tale materiale come rifiuto secondo le disposizioni di legge, salvo presentazione da parte delle Ditta medesima di Piano di Utilizzo nelle sedi autorizzative e nei tempi secondo quanto disposto dal D.M. n. 161 del 10/8/2012;

10. per le aree pavimentate (piazzale) dovrà essere prevista l'adozione di misure che evitino il ristagno d'acqua nei piazziali nei periodi di pioggia;

11. tutte le aree non pavimentate dovranno essere dotate di opportuni sistemi di regimazione delle acque piovane, a partire dalla vicinanza dei capannoni (capannone 1 lato ovest e capannone 2 lato est) e della concimaia (entrambi i lati), mediante idonee canalizzazioni superficiali collegate allo scolo finale, al fine di evitare ristagni d'acqua o impaludamenti durante i periodi di pioggia;

12. in successiva fase di modifica di AIA, il Piano di Gestione approvato dovrà essere ripresentato e aggiornato rispetto all'attuale, considerando tutte le modifiche proposte e l'incremento degli animali allevati, e la sua valutazione e le eventuali prescrizioni sono rimandate a quanto verrà disposto dal futuro documento di modifica di AIA stesso. Nel Piano di Gestione deve essere documentato che nel corso dello svolgimento delle normali attività non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque di dilavamento, specificando i criteri e le tempistiche di periodica pulizia di tali aree che dovrà essere maggiormente frequente rispetto a quella attualmente stabilita;

13. dovrà esseere previsto lo sfalcio periodico e regolare dell'erba di tutte le aree non pavimentate;

14. per quanto riguarda il capannone 1, a seguito della riconversione della fossa profonda in area di allevamento, appare plausibile che debba essere realizzata, per il nastro trasversale di trasporto pollina a collegamento tra capannone e tunnel esterno sul lato nord del capannone stesso, una fossa dove posizionare il nastro medesimo nel capannone e che tale fossa sia sotto il piano di calpestio e quindi il piano campagna. Nonostante nello studio non ne sia stata fatta menzione, tale fossa, se realizzata, dovrà essere in cemento armato e impermeabile;

15. fermo restando quanto disposto dalla AIA rilasciata con Delibera n. 176 del 17 aprile 2009 e s.m.i. al punto E.10 in merito alla possibilità di attivazione del sistema a scambio ionico solo a valle della redazione e presentazione di una relazione che illustrasse i volumi di acqua scaricati quotidianamente dall’impianto di addolcimento e potabilizzazione corredata da analisi chimiche specifiche, le acque di scarico del sistema di controlavaggio filtri non devono essere condotte attraverso il sistema di depurazione a fossa Imhoff e filtro batterico esistenti e l'impianto di depurazione delle acque di falda deve essere dotato di condotte di scarico e scarico separati rispetto a quelle delle acque reflue domestiche. Le acque di controlavaggio filtri potranno essere scaricate in acque superficiali solo a condizione che rispettino le disposizioni e limiti vigenti per tale tipologia di recettore e di scarico. Per tale aspetto si rimanda alla successiva fase autorizzativa di tale eventuale scarico, alla quale si demanda la verifica di tutte le necessarie condizioni e presupposti stabiliti dalla legge. Nello specifico si prescrive quanto segue:

  1. l'eventuale scarico in acque superficiali delle acque di controlavaggio filtri e l'intero sistema di convogliamento delle stesse dovrà essere separato dal sistema di depurazione e scarico delle acque reflue domestiche autorizzato;
  2. il suddetto scarico delle acque di controlavaggio filtri dovrà essere preventivamente autorizzato in sede di AIA;
  3. in sede di autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque di controlavaggio filtri, dovrà essere presentata la citata relazione tecnica richiesta in ambito di AIA vigente, corredata delle predette analisi, oltre che quanto espressamente richiesto per il rilascio della autorizzazione stessa;
  4. in caso di rilascio dell'autorizzazione, prima dello scarico finale delle acque di controlavaggio filtri, dovrà essere predisposto apposito pozzetto di ispezione;
  5. in caso di mancanza del rispetto dei limiti vigenti le suddette acque reflue il proponente dovrà realizzare specifico sistema di trattamento e depurazione di tali acque fine di garantire il rispetto dei suddetti limiti.

16. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;

17. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo notturno presso il ricettore 0 come identificato nell'elaborato “Previsione di impatto acustico” - prot n. 0337/13. Tali rilievi vanno eseguiti all’interno dell'ambiente abitativo monitorando la differenza tra il livello di rumore ambientale con impianto in progetto a funzionamento a regime e il rumore residuo. I rilievi sopra citati andranno eseguiti al piano primo del ricettore 0 andolo nord-ovest;

18. il monitoraggio di cui al punto precedente dovrà essere effettuato, con oneri a carico della società proponente, in prima istanza da ARPA, o, a seguito di documentata non disponibilità di ARPA, da un tecnico competente in acustica (art. 2, Legge 447/95), nominato dalla Società proponente. Il monitoraggio dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di funzionamento a regime dell'impianto in oggetto. La data ed il programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e preventivamente comunicati al Comune di Cesena ed alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

19. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Cesena, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi);

20. in caso di verifica da parte di ARPA del mancato rispetto dei limiti vigenti presso il ricettore citato dovuto all’esercizio dell’attività oggetto di valutazione si dovrà procedere come di seguito descritto:

  1. entro due mesi dalla trasmissione da parte di ARPA (o del soggetto proponente) dei risultati del monitoraggio effettuato, dovranno, da parte del proponente, essere progettati (ubicazione, scelta dei materiali, dimensionamento, modalità costruttive) e trasmessi, sotto forma di relazione e documentazione tecnico/progettuale, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Cesena e all'ARPA, tutti gli ulteriori interventi di mitigazione e bonifica acustica necessari per garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
  2.  i suddetti medesimi interventi dovranno essere realizzati dal soggetto proponente entro i 3 mesi successivi alla data di trasmissione della documentazione tecnico/progettuale sopra richiamata, salvo richiesta di proroga motivata;
  3. la data di conclusione dei lavori di realizzazione dei suddetti interventi dovrà essere tempestivamente comunicata dal soggetto proponente all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Cesena, all'ARPA;
  4. al fine di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione realizzate di cui sopra, dovrà essere eseguito, presso il ricettore 0 interessato, un ulteriore monitoraggio acustico secondo i criteri sopra definiti (ai punti 17., 18.) entro 2 mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate, i cui risultati andranno tempestivamente inviati all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Cesena, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi);

21. In fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:

  1. le vie di transito e le aree non asfaltate interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate nei periodi secchi;
  2. i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;
  3. i camion indotti adibiti al trasporto di terre, inerti o comunque di materiale che può disperdere polveri, devono possedere adeguate caratteristiche di copertura del cassone atte al contenimento di tali dispersioni (teloni o adeguato sistema di copertura del carico trasportato);
  4. si dovrà prevedere la copertura degli eventuali depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti nei periodi di non utilizzo;
  5. per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;

22. dovranno essere realizzate, con oneri a carico del proponente, campagne di monitoraggio ambientale degli odori in prossimità dei ricettori maggiormente significativi, nei seguenti punti: esternamente e in punto prossimo ai ricettori identificati con i numeri 1 e 4 nell'elaborato “Valutazione degli impatti in atmosfera – Relazione tecnica integrativa” - Aprile 2013. I punti di campionamento dovranno essere ubicati tra i ricettori stessi e l'area di progetto.

I rilievi sopra citati dovranno avere la seguente cadenza temporale:

- dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio in periodo attuale caratterizzato da 79.200 animali presenti e antecedente l'inizio attività dell'allevamento di progetto (da intendersi come periodo antecedente alla realizzazione delle strutture e modifiche strutturali ed impiantistiche previste e all'introduzione di 106.690 animali nei capannoni 1 e 2) al fine di caratterizzare lo stato di fatto. Tale campagna dovrà essere realizzata preferibilmente in periodo estivo (da giugno ad agosto);

- il monitoraggio dovrà essere ripetuto nei medesimi punti sopra descritti, entro il primo anno dalla data di funzionamento a regime dell’impianto (da intendersi come periodo successivo alla realizzazione e messa in funzione di tutte le strutture impiantistiche e strutturali previste da progetto e l'introduzione dei 106.690 animali previsti) sempre in periodo estivo (giugno – agosto) e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati; 

Il monitoraggio dovrà essere effettuato mediante metodologia dell’olfattometria dinamica secondo i criteri definiti dalla norma UNI EN 13725/04. 

I risultati di tutte le indagini sopra descritte dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla conclusione di ogni singola campagna di campionamento, sotto forma di relazione tecnica al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione Comunale di Cesena, ad AUSL e ad ARPA. Tale relazione conclusiva dovrà valutare i livelli delle sostanze odorigene presenti presso i punti monitorati in termini di concentrazione di odore e di molestia olfattiva (intensità e accettabilità dell’odore), e alla luce di questi dovrà essere valutata da parte degli enti citati, e anche da parte del proponente, la necessità o meno di realizzare interventi progettuali di mitigazione ritenuti necessari ed eseguire nuove campagne di monitoraggio nell'area; 

23. la Ditta dovrà effettuare due campagne di monitoraggio relative al parametro Ammoniaca, una relativa allo stato di fatto (da intendersi come periodo antecedente all'inizio lavori relativo alla realizzazione delle strutture e modifiche strutturali ed impiantistiche previste dal progetto in oggetto e all'introduzione di 106.690 animali nei capannoni 1 e 2) e una relativa a quello di progetto (da intendersi come periodo successivo alla realizzazione e messa in funzione a regime di tutte le strutture impiantistiche e strutturali previste da progetto in oggetto e l'introduzione dei 106.690 animali previsti e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati), da concludersi entro 18 mesi dalla messa in funzione a regime dell’impianto di allevamento, secondo le modalità e i criteri di seguito descritti:

  1. dovranno essere utilizzati campionatori passivi specifici per ammoniaca, posizionati indicativamente presso i recettori 1, 2, 4, 6 e 7 (come individuati nell'elaborato “Valutazione degli impatti in atmosfera – Relazione tecnica integrativa” - aprile 2003), individuati entro un raggio di 200 m dall’allevamento;
  2. entrambe le campagne, da concordarsi con Arpa per le modalità di svolgimento, dovranno essere svolte tra Maggio e Settembre. Nel caso non sia possibile realizzare la campagna ante operam, per programma inizio lavori, nel suddetto periodo, ne verrà concordato un altro con ARPA;
  3. tali campagne prevederanno due periodi distinti di esposizione, che potranno variare a seconda del tipo di campionatore scelto tra quelli in commercio;
  4. tutti i dispositivi necessari all’esecuzione della campagna dovranno essere forniti dal gestore, che dovrà provvedere all’acquisto in tempo utile per la realizzazione della campagna ante operam;
  5. le attività di campionamento e analisi verranno eseguite da Arpa, a carico del gestore;
  6. ARPA dovrà inviare i risultati di ogni singola campagna entro 1 mese dal termine della stessa al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione comunale di Cesena, e ad AUSL;
  7. i risultati ottenuti saranno valutati congiuntamente dal Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, dall’Amministrazione Comunale di Cesena, da AUSL e da ARPA. Nel caso in cui le conclusioni degli enti suddetti evidenzino criticità, verrà valutata la necessità o meno di realizzare interventi progettuali/gestionali ritenuti necessari;

24. la Ditta dovrà comunicare la data di inizio lavori e di funzionamento a regime dell'impianto di progetto ad ARPA, al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione comunale di Cesena, e a AUSL;

25. nella realizzazione delle opere previste dal progetto dovranno essere applicate tutte le migliori tecniche disponibili per conseguire un elevato grado di sicurezza e protezione da possibili contaminazioni del suolo e della falda durante le lavorazioni, anche a seguito di eventuali sversamenti accidentali;

26. in fase di permesso di costruire dovrà essere presentato al Comune di Cesena adeguato progetto dell'ivaso medesimo e del sistema di regimazione acque che garantisca la sua piena funzionalità;

27. realizzare, lungo il confine est, per una lunghezza di circa 40 m a partire dal vertice nord del perimetro dell'allevamento, una schermatura a verde costituita da elementi arborei posti a distanza ravvicinata finalizzata a schermare l'allevamento nei confronti dell'edificio esistente;

28. realizzare, lungo tutta la lunghezza del confine nord, un elemento lineare a verde che costituisca un filtro visivo tra l'allevamento e il contesto agricolo circostante e che ricostituisca le linee caratteristiche del paesaggio centuriato;

29. il progetto degli interventi di cui ai due punti precedenti, dovrà essere presentato in sede di modifica di AIA. e le piantumazioni devono essere effettuate nella prima stagione utile successiva al rilascio di tale titolo autorizzativo;

30. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione. 

b) di quantificare in Euro 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.; 

c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening; 

d) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione territoriale per il seguito di competenza. 

e) di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta Società Agricola B.M.C. S.r.l.;

f) di trasmettere il presente atto all'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge regionale 9/99 e s.m.i;

g) di trasmettere il presente atto al Comune di Cesena per il seguito di competenza;

h) di trasmettere il presente atto ad AUSL di Cesena;

i) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

j) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione. 

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina