n.299 del 03.12.2025 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2016 e ss.mm. - Approvazione modifiche all'allegato 1 della D.G.R. 786/2017 e ss.mm. "Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promo-commercializzazione turistica" - Approvazione testo coordinato
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale 25 marzo 2016 n. 4, concernente: "Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)” ed in particolare:
l’art. 6, che introduce i Programmi di Attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna Modena, suddivisi in Programma di Promo-Commercializzazione Turistica e Programma Turistico di Promozione Locale, e ne definisce i contenuti;
l’art. 7, comma 2 lettera b), che prevede che la Regione provveda al finanziamento dei Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena;
l’art. 5, comma 4 lettera b), che prevede che la Giunta regionale approvi le modalità, le procedure e i termini relativi ai Programmi sopra citati;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
n. 786/2017 e ss.mm., con la quale sono state approvate, in Allegato 1), le “Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promocommercializzazione turistica”;
n. 224/2018 e ss.mm. con la quale è stato interamente modificato il capitolo 2 della Deliberazione 786/2017 e ss.mm.;
n. 1372/2021, con la quale sono stati interamente modificati i capitoli 3 e 4 della Deliberazione 786/2017 e ss.mm.;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 652 del 27/04/2023, concernente: “L.R. 4/2016 e ss.mm. - Modalità per realizzazione da parte di APT Servizi srl di attività di promozione turistica attuative della programmazione regionale in materia di turismo - Approvazione schema di convenzione quadro di durata poliennale tra Regione e APT Servizi s.r.l. - Modifica delle modalità, procedure e termini per l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di APT Servizi s.r.l. di cui alla D.G.R. 786/2017 e ss.mm.”, con cui, nell’approvare la nuova Convenzione quadro tra Regione e APT Servizi, è stata prevista per tale società una programmazione delle proprie attività di respiro pluriennale, per un triennio in coerenza con il periodo di vigenza delle "Linee guida triennali degli interventi di promocommercializzazione turistica" di cui all'art. 5 della L.R. n. 4/2016, a cui si devono conformare;
Considerato, anche a fronte di interlocuzione diretta con gli attori coinvolti, che:
la possibilità di presentare Programmi attività di respiro pluriennale costituirebbe una importante innovazione procedurale anche per le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena, in quanto permetterebbe una pianificazione di medio-lungo periodo delle attività, anche a cavallo di più anni, e lo svolgimento di procedure di affidamento e acquisto dei servizi per la promozione di durata pluriennale, con minore frammentazione nelle procedure e aumento dell’efficienza nella gestione degli affidamenti per servizi ripetuti negli anni;
tali considerazioni valgono in particolare per i Programmi di Promo-Commercializzazione Turistica, dove si concentrano le procedure di gara, mentre per i Programmi Locali di Promozione Turistica, che si realizzano mediante bandi annuali a favore degli Enti locali, una programmazione anticipata delle misure anche per gli anni successivi risulta di difficile gestione;
permane l’esigenza, anche nel caso delle Destinazioni, che queste conformino la propria Programmazione alle “Linee guida triennali degli interventi di promocommercializzazione turistica”, coerentemente alla cui durata, triennale, si deve articolare la Programmazione delle attività;
in fase di prima attuazione, a fronte di una durata residua delle Linee guida triennali fino al 2027, deve essere previsto un regime transitorio che permetta il finanziamento del biennio residuo 2026-2027, con tempistiche adeguate;
in ragione del fatto che, negli ultimi anni, le tempistiche per la redazione dei piani da parte delle Destinazioni hanno mostrato che il termine di presentazione attualmente fissato al 1° agosto non sia ragionevole, e didatti costantemente prorogato, è opportuno prevedere un termine più consono, da fissare al 31 ottobre, uniformando il più possibile, per semplicità e chiarezza, le varie scadenze a questa data;
il Capitolo 4 dell’Allegato 1 alla deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., denominato “Modalità, procedure e termini per l’attuazione dei Programmi Turistici di Promozione Locale” risulta superato e può essere pertanto abrogato, in quanto la disciplina per la presentazione dei Programmi Turistici di promozione locale è già compiutamente prevista al Capitolo 3 e il riferimento all’articolo 6 comma 1 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm. non è più attuale in ragione della successiva modifica intervenuta con L.R. n. 9/2022;
Ritenuto quindi, per i motivi sopra riportati:
di modificare di conseguenza le “Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promo-commercializzazione turistica”, sostituendo interamente il Capitolo 3 della D.G.R. n. 786/2017, come modificato dalla D.G.R. n. 1372/2021, con il testo riportato al punto 1 del dispositivo del presente atto;
di abrogare il Capitolo 4 dell’Allegato 1 alla deliberazione n. 786/2017, come modificato dalla D.G.R. n. 1372/2021;
approvare, in Allegato 1 alla presente deliberazione, il testo coordinato delle “Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promo-commercializzazione turistica” di cui all'Allegato 1 della deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., recependo le modifiche ad esso apportate con il presente e con precedenti atti e adeguando la terminologia utilizzata, laddove necessario;
Dato atto che i criteri attuativi approvati con la presente deliberazione sono stati condivisi con le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena, nonché nell’ambito della Cabina di Regia regionale nella seduta del 22/10/2025, come da verbali agli atti;
Visti:
il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 contenente la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
Viste infine:
le proprie deliberazioni n. 325/2022, n. 2376/2024, n. 1187/2025 e n. 1440/2025, in materia di organizzazione dell’ente;
le determinazioni dirigenziali n. 5595/2022, n. 3697/2023, n. 3139/2025 e n. 8096/2025, in materia di assetti organizzativi presso la direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessora regionale al Turismo, Commercio, Sport;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di sostituire integralmente il Capitolo 3 dell’Allegato 1 della deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., denominato “Modalità, procedure e termini per il finanziamento delle attività delle destinazioni turistiche”, con il testo sotto riportato:
“CAPITOLO 3
MODALITÀ, PROCEDURE E TERMINI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE E DEL TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA
1. Presentazione del Programma delle Attività Turistiche
Entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello di riferimento, ciascuna Destinazione Turistica e il Territorio Turistico Bologna-Modena devono presentare la domanda per il finanziamento regionale di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) e all’art. 6, comma 4 della L.R. 4/2016 e succ. mod., alla Regione Emilia-Romagna, Settore competente in materia di turismo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Alla domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Destinazione Turistica, o nel caso di cui all’art. 12bis della L.R. 4/2016 e ss.mm. firmata congiuntamente dai legali rappresentanti della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, deve essere allegato il Programma delle Attività Turistiche.
Il Programma delle Attività Turistiche dovrà essere predisposto in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi prefissati dalle Linee guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento.
Il Programma delle Attività Turistiche si compone del Programma di Promo-Commercializzazione Turistica (P.P.C.T.) e del Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.).
In termini di periodo temporale di riferimento:
il Programma Turistico di Promozione Locale deve includere le attività di Promozione Locale previste per l’anno successivo;
il Programma di Promo-Commercializzazione Turistica può invece includere, in alternativa, a discrezione della Destinazione Turistica/Territorio Turistico:
- un programma annuale delle attività di Promo-Commercializzazione Turistica previste solo per l’anno successivo;
- un programma pluriennale delle attività di Promo-Commercializzazione Turistica previste per il successivo triennio. Il triennio interessato deve coincidere con il periodo temporale di vigenza delle Linee guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale, in coerenza con le quali il Programma deve essere predisposto.
In fase di prima attuazione, per il 2026, il P.P.C.T. potrà avere durata annuale oppure durata biennale, per il periodo 2026-2027, corrispondente al periodo residuo di validità delle Linee guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale attualmente vigenti. In questo secondo caso, le integrazioni ai Programmi di Promo-Commercializzazione Turistica a copertura dell’annualità 2027 dovranno essere presentate entro il 31/01/2026.
2. Contenuti del Programma delle Attività Turistiche
Il Programma delle Attività Turistiche deve contenere:
a) le Linee strategiche programmatiche per lo sviluppo dell’attività di promo-commercializzazione turistica del territorio di riferimento, elaborate in forma di relazione illustrativa di carattere generale del programma;
b) il Programma di promo-commercializzazione turistica che deve comprendere:
- una scheda tecnica che indichi i progetti che si intendono realizzare, con indicazione di obiettivi, mercati e target di domanda da privilegiare, le singole azioni programmate indicando gli strumenti che si prevede di utilizzare, il costo dei progetti e la suddivisione delle spese fra mercato interno e mercati esteri.
- una scheda finanziaria di carattere generale riportante la fonte delle entrate previste e la spesa complessiva, comprensiva di IVA, indicandone il totale complessivo e la suddivisione per ciascuno degli anni del periodo interessato. Nel caso in cui il Programma si rivolga sia al mercato italiano che al mercato estero, la spesa dovrà essere suddivisa per le rispettive quote e la quota per il mercato italiano dovrà essere maggiore rispetto a quella per il mercato estero;
Con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 12 bis della L.R. 4/2016 e ss.mm., la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e la Provincia di Modena elaborano un programma unitario di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena, a partire dall’individuazione delle azioni che afferiscono ai temi trasversali che interessano l’intero territorio turistico di Bologna e Modena.
Ogni linea di azione dovrà individuare le risorse necessarie al suo sviluppo, indicando l’Ente (Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica o Provincia di Modena) individuato per la sua attuazione.
Il programma presentato unitariamente alla Regione dovrà espressamente individuare, sulla base di quanto sopra, le percentuali di budget previsionale a carico rispettivamente della Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e della Provincia di Modena, sulla base delle quali sarà successivamente assegnata dalla Regione la corrispondente quota di contributo.
c) il Programma Turistico di Promozione Locale che deve comprendere:
- i Servizi Turistici di base dei Comuni e delle Unioni di Comuni
Questo ambito comprende sia gli interventi di accoglienza, che gli interventi di animazione e intrattenimento turistico.
- i Progetti di Promozione Turistica di interesse locale
In questo ambito di attività rientrano i progetti che vengono realizzati per promuovere l'immagine, le peculiarità e le caratteristiche di qualità dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nell’area vasta di riferimento.
Con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 12 bis della L.R. 4/2016 e ss.mm., la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena elaborano altresì un unico Programma turistico di promozione locale, con criteri di selezione omogenei, pur tenendo conto delle peculiarità territoriali, suddiviso in due linee di finanziamento che afferiscono rispettivamente ai soggetti beneficiari del territorio metropolitano e del territorio della provincia di Modena, di cui sono rispettivamente soggetti attuatori la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e la Provincia di Modena.
Il Programma presentato unitariamente alla Regione dalla Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e dalla Provincia di Modena, dovrà espressamente individuare, sulla base di quanto sopra, le percentuali di budget previsionale a carico rispettivamente della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, sulla base delle quali sarà successivamente trasferita dalla Regione la corrispondente quota di risorse.
Il Programma delle Attività Turistiche deve essere realizzato, per ciascuna annualità del periodo interessato, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, salvo la concessione di proroghe su motivata richiesta. Nel caso in cui uno o più progetti, azioni, iniziative non vengano realizzate, il finanziamento regionale per l’annualità corrispondente verrà ridotto proporzionalmente.
3. Modalità procedurali e misura del finanziamento regionale
Il Settore competente in materia di turismo della Direzione regionale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell’impresa:
acquisisce il parere della Cabina di Regia regionale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, lettera b) punto 2 della L.R. 4/2016 e ss.mm.;
acquisisce da APT Servizi s.r.l. il parere sui progetti del Programma da realizzarsi sui mercati esteri;
verifica che le azioni del Programma da realizzarsi sul mercato italiano siano prevalenti rispetto all’intero Programma;
valuta il Programma delle Attività Turistiche di ciascuna Destinazione Turistica e del Territorio Turistico Bologna-Modena tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza con le Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento nonché della congruità, incisività ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel Programma stesso.
Il finanziamento regionale al Programma di promocommercializzazione turistica può essere concesso quale contributo in misura fino al 90% della spesa complessiva ammissibile, limitatamente alle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.
Per la realizzazione del Programma di promo-commercializzazione turistica sono ammesse, per ciascuna annualità del periodo interessato, spese generali forfettarie in misura fino al 10% della spesa ammissibile relativa alle azioni progettuali del medesimo programma.
Il finanziamento regionale al Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) è erogato quale trasferimento nel limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.
Entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento o, in caso di P.P.C.T. triennale, della prima annualità del periodo temporale di riferimento, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare il finanziamento dei Programmi delle Attività Turistiche sulla base delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli di riferimento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna e del riparto dei budget finanziari stabiliti per ciascuna Destinazione Turistica e per il Territorio Turistico Bologna-Modena, dopo apposita variazione di bilancio operata secondo quanto richiesto dalle Destinazioni Turistiche e dal Territorio Turistico Bologna-Modena in merito alla suddivisione del complessivo budget assegnato tra contributo per Programma di promo-commercializzazione turistica e trasferimento per Programma turistico di promozione locale.
4. Richieste di modifica o di integrazione dei Programmi.
Le eventuali richieste di modifica del Programma delle Attività Turistiche per l’anno in corso devono essere trasmesse al Settore regionale competente in materia di turismo entro il mese di ottobre dell’anno di riferimento.
In caso di Programma di promo-commercializzazione turistica di durata triennale, qualora si rendesse necessario procedere a modifiche sostanziali dei contenuti del P.P.C.T. o eventuali integrazioni, in caso di stanziamento di risorse aggiuntive, per gli anni successivi al primo, queste devono essere trasmesse al Settore regionale competente in materia di turismo entro il mese di ottobre dell’anno precedente.
Restano in ogni caso possibili integrazioni dei programmi in caso di stanziamento di ulteriori risorse ad hoc, secondo le tempistiche previste dai relativi provvedimenti.
Il sopracitato Settore provvede a verificare che le modifiche e le integrazioni proposte garantiscano:
il mantenimento della coerenza con le indicazioni e gli obiettivi prefissati dalle Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento;
il mantenimento delle caratteristiche di congruità, incisività ed efficacia da parte delle azioni modificate avendo a riferimento il Programma originario, così come approvato dalla Giunta regionale.
L'utilizzo di eventuali economie di spesa deve essere finalizzato al rafforzamento di progetti, azioni, iniziative già previste dal Programma delle Attività Turistiche oppure per la realizzazione di nuovi progetti, azioni, iniziative coerenti con le Linee strategiche di cui alla lettera a) del paragrafo 2.
Il Dirigente competente, con propria determinazione, successivamente alle sopracitate verifiche provvede ad approvare o a non approvare le modifiche e/o l’utilizzo delle eventuali economie.
Nel caso in cui una Destinazione Turistica o il Territorio Turistico Bologna-Modena, per sopravvenute e straordinarie esigenze, ritenga opportuno e/o necessario ottimizzare la realizzazione del proprio PTPL con uno specifico progetto integrativo, ne può chiedere il finanziamento alla Regione che, tenuto conto delle eventuali risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, lo valuta secondo le modalità stabilite al precedente punto 3.
5. Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali
5.1 Liquidazione dell’acconto
Su richiesta dell’Ente beneficiario, il Dirigente regionale competente in materia di Turismo provvede a liquidare, per ciascuna annualità, un acconto per ciascun programma di cui si compone il Programma delle Attività Turistiche, previo ricevimento di un atto amministrativo con il quale l’ente beneficiario certifica:
per il Programma di promo-commercializzazione turistica: l’ammontare delle obbligazioni assunte fino a quel momento per le quali sussista la condizione di esigibilità nell’anno di riferimento, con l’indicazione dei relativi atti di impegno, per la quota di spesa ammessa corrispondente alla percentuale di acconto richiesta, fino al 50% del totale del contributo concesso;
per il Programma Turistico di Promozione Locale: la condizione di esigibilità nell’anno di riferimento per la quota del trasferimento richiesto in acconto fino al 100% del totale del trasferimento concesso.
Con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 12 bis della L.R. 4/2016 e ss.mm., la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e la Provincia di Modena dovranno specificare gli importi riferiti ai due enti.
Le attività connesse agli importi già liquidati a titolo di acconto dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e non potranno pertanto essere richieste proroghe per la loro realizzazione.
5.2 Liquidazione del saldo
Gli Enti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione e la richiesta di liquidazione del saldo, per ciascuna annualità, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ciò al fine di consentire che l’eventuale quota dovuta a saldo possa essere conservata tra i residui passivi dell’anno precedente.
La liquidazione del saldo viene disposta a seguito della presentazione della seguente documentazione di consuntivo, che deve essere approvata con apposito atto amministrativo da inviare alla Regione:
una Relazione tecnico-finanziaria dalla quale risultino gli obiettivi raggiunti e i singoli progetti realizzati, suddivisa in due sezioni distinte:
- sezione 1: rendicontazione a consuntivo del Programma di promo-commercializzazione turistica;
- sezione 2: rendicontazione del Programma Turistico di Promozione Locale.
- un conto consuntivo, redatto per ogni progetto compreso nelle due sopracitate sezioni, dal quale risultino gli importi delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori.
Il sopracitato atto amministrativo e i relativi allegati devono essere inviati anche qualora sia stato liquidato, ai sensi del precedente punto 5.1, il 100% del trasferimento assegnato al Programma Turistico di Promozione Locale.
Con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 12 bis della L.R. 4/2016 e ss.mm., la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione turistica e la Provincia di Modena dovranno adottare specifici propri atti amministrativi di approvazione della unitaria documentazione di rendicontazione, da cui risulti la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del Programma rispettivamente dai due enti.
Qualora in sede di rendicontazione risultino liquidabili importi inferiori agli eventuali acconti già erogati, l’Ente beneficiario è tenuto alla restituzione della differenza, entro 30 giorni dalla richiesta della Regione.
In caso di slittamento della realizzazione di parte delle azioni previste all’anno successivo a quello di riferimento, la richiesta di proroga, debitamente motivata, deve essere approvata con apposita determinazione del Dirigente competente, fatta salva l’impossibilità di autorizzare proroghe a fronte di acconti già erogati, come indicato al precedente punto 5.1.
Il contributo al Programma di promo-commercializzazione turistica è liquidato nella misura massima del 90% della spesa rendicontata ammessa e comunque nel limite dell’importo concesso.
Il trasferimento per il Programma Turistico di Promozione Locale è liquidato nella misura massima del 100% della spesa rendicontata ammessa e comunque nel limite dell’importo concesso.”
2. di abrogare il Capitolo 4 dell’allegato 1 della deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., denominato “Modalità, procedure e termini per l’attuazione dei Programmi Turistici di Promozione Locale”;
3. di approvare, in Allegato 1 alla presente deliberazione, il testo coordinato delle “Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promo-commercializzazione turistica” di cui all'Allegato 1 della deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., recependo le modifiche ad esso apportate col presente e con precedenti atti e adeguando la terminologia utilizzata, laddove necessario;
4. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.