n.371 del 14.12.2016 periodico (Parte Seconda)

Domanda Prot. n. CR-62203-2015 del 29 dicembre 2015 presentata dalla società IL CEPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale nel Comune di Campagnola Emilia (RE), ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto parziale dell’istanza per interventi sui beni strumentali

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta: 

1. di dichiarare il parziale rigetto dell’istanza CR-62203-2015 presentata dalla società IL CEPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale nel Comune di Campagnola Emilia (RE), in Via Canolo, n. 11, Partita IVA e Codice Fiscale 01177560354, per gli interventi sui beni strumentali, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento totale dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/59702 del 07 novembre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, informando che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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