n.107 del 14.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio alla residenza sanitaria per persone dipendenti da sostanze d'abuso "Villa Cilla" gestita dalla Cooperativa sociale onlus Anteo.

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 26/2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

 Richiamato l’art. 23 comma 2, della L.R. 22/2019 che prevede che i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della L.R. 4/2008 conservano la loro validità e ne sono fatti salvi gli effetti;

 Viste

 la domanda della Cooperativa sociale ONLUS ANTEO pervenuta in data 11/10/2019 prot. n. PG/2019/0757833, con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato al rilascio dell’accreditamento della struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Villa Cilla” nella tipologia: Terapeutico - riabilitativa 15 posti residenziali e Modulo per persone dipendenti da sostanze d’abuso affette da patologie psichiatriche 10 posti residenziali;

la nota prot.NP/2019/30744 del 8/11/2019 con la quale è stato chiesto all’ Agenzia Sanitaria e Sociale regionale l’attivazione del percorso di verifica finalizzato all’accreditamento della struttura “Villa Cilla”;

la nota prot. PG/2020/0080293 del 3/2/2020 con la quale viene fornito l’aggiornamento della situazione dei lavori all’interno della struttura “Villa Cilla” e il conseguente slittamento dell’avvio operativo della stessa;

la nota prot. PG/2020/0141252 del 18/2/2020 con la quale è stato comunicato alla Cooperativa sociale ONLUS ANTEO la sospensione del procedimento per impossibilità di completare il percorso valutativo;

la nota Prot. 12/11/2020.0748972.E, con la quale ANTEO richiede il riavvio del procedimento, in quanto la Struttura “Villa Cilla” nel frattempo si è dotata del personale e delle condizioni strutturali ed organizzative richieste;

la nota prot. 19/11/2020.0767655.U, con la quale si riavvia il procedimento per il rilascio dell’accreditamento della struttura di trattamento delle dipendenze patologiche denominata “Villa Cilla”, ubicata in Via Basilica n.158 - località S.Alberto, Ravenna, e gestita da ANTEO Cooperativa sociale ONLUS con sede legale a Biella;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive e oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la struttura citata risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Dato atto che la struttura rientra nel fabbisogno dell’Azienda Usl territorialmente competente;

Preso atto:

  • della relazione motivata redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di verifica documentale, trasmessa con nota prot. 02/02/2021.0089713.I, con cui è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento provvisorio della residenza per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Villa Cilla” nella tipologia: Terapeutico - riabilitativa 15 posti residenziali e modulo per persone dipendenti da sostanze d’abuso affette da patologie psichiatriche 10 posti residenziali;
  • che nella stessa relazione sono evidenziate alcune prescrizioni tali da non compromettere la qualità dell’assistenza che dovranno essere ottemperate entro la prossima verifica sul campo;
  • che, facendo seguito a quanto esposto in precedenza, la relazione riporta la prescrizione di aggiornare la documentazione, in particolare il manuale della qualità, la carta dei servizi e le procedure, a seguito degli adeguamenti organizzativi conseguenti agli accordi con i SerDP regionali di riferimento in particolare per quanto attiene a: documentazione sanitaria da utilizzare, registrazione dei dati richiesti nei flussi informativi regionali, gestione dei farmaci come da nota ASSR prot.2/2/2021 0089656.U;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023;

- la DGR n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii;

 Vista la determinazione dirigenziale n. 20945/2020 avente ad oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, l’accreditamento provvisorio alla residenza sanitaria per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Villa Cilla” della tipologia:

- terapeutico – riabilitativa: 15 posti residenziali

- modulo per persone dipendenti da sostanze d’abuso affette da patologie psichiatriche: 10 posti residenziali

con la prescrizione di superare, entro la prossima visita di verifica, come da nota ASSR prot.2/2/2021 0089656.U le seguenti prescrizioni e precisamente:

  • aggiornare la documentazione, in particolare il manuale della qualità, la carta dei servizi e le procedure, a seguito degli adeguamenti organizzativi conseguenti agli accordi con i SerDP regionali di riferimento in particolare per quanto attiene a: documentazione sanitaria da utilizzare, registrazione dei dati richiesti nei flussi informativi regionali, gestione dei farmaci;

 2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di attuare una verifica su campo entro 18 mesi dall’adozione dell’atto anche al fine di verificare l’avvenuto superamento delle prescrizioni di cui al punto precedente;

 3. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1 viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente, richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019, ha validità quinquennale;

 4. di dare atto che in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della L.R. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

 7. di precisare che in caso di valutazione negativa della verifica di cui al punto 2 l’accreditamento concesso verrà revocato;

 8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

 9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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