SUPPLEMENTO SPECIALE N.248 DEL 31.10.2018

Relazione

Con il presente progetto di legge, in armonia con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, si ritiene necessario provvedere ad approvare una nuova disciplina del settore apistico nella Regione Emilia-Romagna.

Attualmente, il settore dell’apicoltura è disciplinato dalla legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 “Tutela e sviluppo dell’apicoltura”, materia per la quale la Regione Emilia-Romagna esercita competenza legislativa residuale in applicazione dell’articolo 117 della Costituzione.

Nel corso degli anni il quadro normativo del settore si è evoluto e ad oggi la materia risulta principalmente disciplinata dalla legge 24 dicembre 2004 n. 313 recante “Disciplina dell’apicoltura”, dal Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale” e relativi provvedimenti applicativi tra i quali:

- il decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2014 recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del Decreto 4 dicembre 2009, recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale””;

- l’art. 34, comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, che ha introdotto una sanzione amministrativa nei confronti di chi contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione degli alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale;

- il decreto interdirettoriale 22 novembre 2017 (prot. 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P) della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute di concerto con la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali recante nuove disposizioni per la comunicazione e la registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo.

La disciplina statale riportata, tra l’altro, ha declinato nuove definizioni “apicoltore” e “produttore apistico” e ha introdotto nuove disposizioni per la denuncia degli alveari e relativo quadro sanzionatorio non coerenti con gli artt. 2, 8 e 17 comma 2 lett. a) della legge regionale n. 35 del 1988.

In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, al verificarsi dei ripetuti fenomeni di mortalità delle api e spopolamento degli alveari, si è reso indispensabile estendere il sistema delle anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario, per cui, in attuazione della norma comunitaria facente parte del cosiddetto “pacchetto igiene”, è stata istituita l’Anagrafe Apistica Nazionale (Banca Dati Apistica - BDA) che disciplina le modalità con cui ciascun apicoltore deve registrare la propria attività di allevamento, identificare ogni apiario – stanziale o nomade - e se lo ritiene opportuno anche gli alveari, ed aggiornare le informazioni relative al censimento annuale degli alveari posseduti con indicazione della loro collocazione geografica e alle movimentazioni di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d’api, api regine).

Inoltre, lo strumento di programmazione, le forme di consultazione e gli strumenti di finanziamento messi a disposizione per il settore sono mutati nel tempo, così come, alla luce della riforma del governo regionale e locale attuata nella Regione Emilia-Romagna, si rende necessario aggiornare le responsabilità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, compreso il quadro sanzionatorio.

Infine, il Parlamento europeo ha approvato il 1° marzo 2018 una Risoluzione sulle prospettive e le sfide per il settore dell’apicoltura dell’UE (2017/2115 (INI)) che chiede alla Commissione UE e agli Stati membri più azioni per proteggere e sostenere il settore dell’apicoltura, ricordando l’importanza dell’apicoltura per l’agricoltura, e auspicando l’aumento dei fondi per gli apicoltori e la gestione del rischio, la ricerca, la formazione e l’istruzione, il miglioramento della salute delle api e degli aspetti ambientali, tra cui la protezione delle popolazioni di insetti locali, il mantenimento della biodiversità, dei pascoli melliferi e degli habitat naturali e seminaturali, il divieto dell’uso di sostanze attive e la valutazione d’impatto dei prodotti fitosanitari nocivi per le api.

Pertanto, l’approvazione di un nuovo testo normativo rappresenta una scelta necessaria in parte per motivi legati alle numerose modifiche normative intervenute sul settore, e in parte per la necessità di adeguare le norme regionali alle nuove esigenze del settore.

Con la nuova legge si intende in particolare:

- promuovere lo sviluppo dell’apicoltura, il miglioramento delle condizioni di produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura in conformità agli indirizzi di programmazione, anche attraverso lo sviluppo dell’associazionismo e l’integrazione di filiera, e l’incremento delle risorse nettarifere di particolare interesse apistico;

- adottare adeguate misure di difesa igienico-sanitarie, con il principale scopo di salvaguardare gli allevamenti dal rischio di diffusione di malattie e degli aggressori dell'alveare, di aumentare la sicurezza alimentare dei prodotti dell’apicoltura; di aggiornare il quadro della disciplina che regola l’esercizio dell’attività di apicoltura in Regione e la movimentazione degli alveari con particolare riferimento al nomadismo al fine di razionalizzare lo sfruttamento delle risorse apistiche, nonché lo svolgimento della pratica di impollinazione;

- tutelare la popolazione apistica e la biodiversità delle specie di api, preservando dal rischio ibridazione l'ecotipo emiliano-romagnolo della sottospecie Apis mellifera ligustica, rispondendo in tal modo soprattutto ad esigenze ecologiche, oltre che economiche, dal momento che questa razza per le sue peculiari caratteristiche positive è stata apprezzata ed esportata in tutti i continenti ove si pratica l’apicoltura razionale (cosmopolita);

- contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api, riducendo i danni alle api derivanti dai trattamenti con prodotti fitosanitari, in quanto la molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci usati in agricoltura può comportare effetti dannosi anche alle api, ed in generale agli insetti pronubi;

- ridefinire le responsabilità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo per l’osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge, compreso il quadro sanzionatorio.

Il progetto è composto da undici articoli:

Articolo 1

L’articolo descrive le finalità della legge regionale ed in particolare riconosce l’apicoltura come settore produttivo agricolo-zootecnico di interesse per l’economia agricola regionale, attribuendone la duplice valenza di conservazione dell’ambiente e di salvaguardia della biodiversità.

Articolo 2

L’articolo prevede l’approvazione del Programma apistico poliennale nel rispetto delle funzioni attribuite all’Assemblea legislativa ed individua le diverse azioni finanziabili con risorse comunitarie.

Articolo 3

L’articolo 3 è dedicato alle misure di difesa igienico-sanitarie per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico, che saranno contemplate nell’ambito del Piano Regionale integrato dei controlli per la sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004.

Inoltre, al fine di ridurre il fenomeno dello spopolamento di alveari o moria delle api, si prevede che il suddetto Piano preveda uno strumento finalizzato al controllo dell’impiego dei fitofarmaci in fioritura.

Infine l’articolo definisce “l’apiario in stato di abbandono” e demanda alle Aziende USL il potere di disporre la distruzione nei casi in cui ne accertino la pericolosità quale fonte di propagazione di patologie.

Articolo 4

L’articolo istituisce e definisce la composizione del Tavolo apistico regionale, quale organo consultivo tecnico della Giunta, per tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla nuova legge.

Si definisce, altresì, la modalità con cui il Tavolo è convocato, demandando alla Giunta regionale la definizione della disciplina di costituzione e funzionamento.

Articolo 5

L’articolo 5 disciplina la movimentazione degli apiari e demanda alla Giunta regionale, entro 180 giorni successivi all’entrata in vigore della legge, la definizione delle regole per gli spostamenti degli apiari, o parte di essi, nel territorio regionale, per l’attività del nomadismo o per l’esercizio della pratica dell’impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari.

Articolo 6

L’articolo 6 disciplina la pratica di impollinazione.

Articolo 7

L’articolo 7 è dedicato alla tutela della sottospecie Apis mellifera ligustica, al fine di favorirne il miglioramento genetico e la diffusione del materiale selezionato, e contrastare i fenomeni di erosione genetica derivanti dall’ibridazione.

La sottospecie di Apis mellifera di interesse nazionale e regionale è la ligustica, più comunemente detta “ape italiana”; essa è allevata e diffusa su tutto il territorio nazionale, nonché esportata e diffusa in tutto il mondo per le caratteristiche idonee all’allevamento e alla produzione apistica (cosmopolita già da inizi del 1900).

L’attività di selezione, moltiplicazione e commercializzazione di api regine ligustiche e altro materiale apistico vivo è radicata nel contesto regionale, ed il lavoro di selezione e miglioramento genetico svolto nel corso di tutti questi anni ha avuto, e continua ad avere, un ruolo insostituibile per la conservazione della biodiversità e quindi nel mantenimento degli equilibri naturali stessi, originando e alimentando anche un crescente flusso commerciale di materiale apistico vivo, in particolare di api regine, molto apprezzato dall’estero, e addirittura oltreoceano, ove si pratica l’apicoltura razionale.

L’articolo pertanto detta limitazioni in ordine alla possibilità di svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica e di introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.

Inoltre viene previsto che gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo, iscritti alla sezione ligustica dell’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane o di altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l’istituzione di zone di conservazione attorno ai propri apiari destinati all’allevamento dei riproduttori e all’accoppiamento. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

Infine, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane e sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

La Giunta regionale, entro 180 giorni successivi all’entrata in vigore della legge, stabilisce criteri e modalità per l’applicazione ed il controllo delle disposizioni previste al presente articolo.

Articolo 8

L’articolo 8 è dedicato alla tutela delle api e dell’entomofauna pronuba per rafforzare l’azione di contrasto al fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api che negli ultimi anni ha portato ad una significativa riduzione della loro popolazione a livello globale.

L’articolo disciplina l’uso dei prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida, e di quelli che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi, sulle colture e su vegetazione spontanea, anche in presenza di sostanze extrafiorali di interesse mellifero, stabilendone il divieto di utilizzo durante il periodo della fioritura e definendo le pratiche necessarie al fine di evitare danni alle api e agli insetti pronubi.

Inoltre, viene demandata alla Giunta regionale l’individuazione e delimitazione delle aree di rispetto intorno ad aree di particolare interesse apistico ed agroambientale in cui vietare i trattamenti o ammettere l’uso di alcuni prodotti fitosanitari di cui sia comprovata l’assenza di ogni nocività su api e insetti pronubi.

Infine, viene stabilito che nel Piano Regionale integrato dei controlli per la sicurezza alimentare, sanità e benessere animale siano previste le modalità con cui deve essere segnalato ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api, e stabilisce le procedure da seguire per l’accertamento delle responsabilità.

Articolo 9

L’articolo 9 individua i soggetti a cui compete l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo per l’osservanza delle norme e prescrizioni della legge.

Articolo 10

L’articolo 10 definisce le sanzioni amministrative per la violazione alle norme e obblighi previsti dalla legge.

Articolo 11

L’articolo 11 abroga la legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 recante “Tutela e sviluppo dell’apicoltura”, il regolamento regionale 15 novembre 1991, n. 29 "Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura" e il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 18 “Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del Regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25" che invece verrà abrogato contestualmente all’approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all’articolo 5.

Infine, l’articolo prevede che con l’entrata in vigore della nuova legge cessano di applicarsi anche i Decreti del Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della legge regionale n. 35 del 1988. 

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