n.166 del 29.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento con prescrizione della struttura residenziale di cure palliative Hospice Territoriale di Borgonovo (PC)

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

  • la Legge Regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
  • la L.R. n. 29/2004 comma 3 dell'art. 2 e successive modifiche;
  • le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 1332/2011 “Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: approvazione dei requisiti. Integrazioni alla DGR327/2004 e modifiche alla DGR 1648/2009;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

Richiamate inoltre le delibere di Giunta regionale:

- n. 1770/2016 “Requisiti specifici per l’accreditamento della rete locale di cure palliative”;

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

Considerato che la delibera di Giunta n. 1943/2017 sopra richiamata al punto 10 del dispositivo prevede: “Di confermare l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi”;

Visti:

- l’Atto dell’Assessore alle Politiche per la Salute n. 21 del 18/9/2006 di accreditamento provvisorio per nr. 10 posti della Struttura Hospice Territoriale di Borgonovo (PC) con sede in Borgonovo Val Tidone, Via Pianello n. 100;

- la Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3648 del 1/4/2011 con la quale è stato concesso l’accreditamento alla citata struttura;

- l’Atto del Sindaco del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) n. 14 del 9/8/2011 con il quale si autorizza l’ampliamento della struttura Hospice Territoriale di Borgonovo Val Tidone con la costituzione di nr. 2 nuclei residenziali di cui uno posto al piano terra con nr. 5 posti letto per utenti con gravissime disabilità acquisite e l’altro al primo piano per nr. 8 posti letto per utenti della rete di cure palliative (Hospice);

- l’Atto del Sindaco del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) n. 22 del 18/2/2016 con la quale si riconferma l’autorizzazione per nr. 8 posti letto per utenti della rete di cure palliative (Hospice);

Dato atto che la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 6416 del 22/5/2015 “Applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 1311/2014. Presa d'atto delle strutture sanitarie assoggettate a proroga dell'accreditamento” ha prorogato l’accreditamento già concesso;

Considerato che, per effetto delle disposizioni contenute nelle delibere di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015, l’accreditamento della struttura citata, era in scadenza al 31 luglio 2018;

Vista la domanda pervenuta a questa Amministrazione PG. 80509 del 6/2/2018, conservata agli atti, con la quale il Legale rappresentante dell’A.S.P. Azalea, con sede legale in Corso Matteotti n. 124, Castel San Giovanni (PC), chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura Hospice Territoriale di Borgonovo Val Tidone (PC), Via Pianello n. 100;

Viste inoltre le successive comunicazioni ad integrazione dell’iter istruttorio conservate agli atti dei PG 190434, 283096, 325124 e 407195 del 2018;

Dato atto che:

- è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente;

- è stata comunicata al Legale rappresentante dell’A.S.P. Azalea, con sede legale in Corso Matteotti n. 124, Castel San Giovanni (PC) la validità della domanda (con nota in atti al PG. 407195/2018) ai sensi della citata DGR 1943/2017, e di conseguenza, nelle more dell’adozione del presente provvedimento, la citata struttura ha potuto continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate;

Vista la relazione motivata NP. 9784 del 28/3/2019 in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura Hospice Territoriale di Borgonovo Val Tidone resa dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale a seguito di visita di verifica del 30/11/2018;

Preso atto che dalla citata relazione motivata, successivamente integrata con nota NP. 11474/2019, si rileva che:

- dalle risultanze della visita di verifica sono evidenziate alcune criticità che non compromettono comunque la qualità dell’assistenza;

- la struttura ha predisposto un piano di adeguamento, inviato con nota PG/2019/171097 del 18/2/2019, per la risoluzione delle criticità evidenziate. Come comunicato al legale rappresentante dell’A.S.P. Azalea con PG/2019/250698, dovranno inoltre essere realizzate le seguenti azioni:

  • individuazione di standard relativi agli indicatori per l’appropriatezza clinica al fine di poter valutare i risultati raggiunti;
  • predisposizione di attività formative per l’acquisizione delle competenze sull’utilizzo di strumenti proattivi al fine di governare e prevenire eventi non desiderati;

- è proposto il rinnovo dell’accreditamento della struttura con la prescrizione che, entro 9 mesi dall’adozione del presente atto, la struttura medesima realizzi quanto descritto nel citato piano di adeguamento, integrandolo come sopra indicato;

Valutato pertanto necessario che la struttura invii la documentazione, nei modi e termini sopra individuati, all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, la quale valuterà l’attuazione del piano di adeguamento e il superamento delle criticità;

Riscontrato, inoltre, quanto previsto all’art. 10, comma 4, della L.R. 34/1998 e ss.mm.ii., la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione potrà accertare la permanenza dei requisiti, avvalendosi della più volte nominata Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, attraverso verifiche effettuate nell’arco di tempo della validità dell’accreditamento;

Dato atto, altresì, che la struttura in argomento risponde al fabbisogno regionale di assistenza per le cure palliative;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28/1/2019 di " Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Visti:

- la L.R. 26/11/2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 16/7/2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;

- la determinazione dirigenziale n. 14887 del 17/9/2018 ad oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

determina

per quanto in premessa esposto:

1. di concedere il rinnovo dell'accreditamento per la struttura residenziale di cure palliative Hospice Territoriale di Borgonovo (PC) con sede in Borgonovo Val Tidone, Via Pianello n. 100, gestita da A.S.P. Azalea, con sede legale in Corso Matteotti n. 124, Castel San Giovanni (PC) per 8 posti letto, con la prescrizione di inviare, entro 9 mesi dall’adozione del presente provvedimento, la documentazione relativa all’attuazione del piano di adeguamento, di cui al PG/2019/171097 del 18/2/2019. Contestualmente dovrà esser data evidenza dell’individuazione degli standard relativi agli indicatori per l’appropriatezza clinica nonché delle azioni formative poste in essere al fine dell’acquisizione delle competenze sull’utilizzo di strumenti proattivi per governare e prevenire eventi non desiderati, come precisato con nota PG/2019/250698 inviata al legale rappresentante dell’A.S.P. Azalea;

2. dare mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di verificare, l’avvenuto adeguamento alla prescrizione di cui al punto 1, entro i tempi stabiliti;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

4. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della LR n. 34/1998 e ss.mm.ii., ha validità quadriennale;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs.502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. di precisare che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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