n.418 del 03.12.2020 (Parte Seconda)

Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 ottobre 2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, con la quale si è provveduto a modificare le precedenti Direttive 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, al fine di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività;

Viste in particolare le disposizioni in essa contenute, che riguardano, tra l'altro,

a) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e le unità immobiliari di nuova costruzione;

b) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per:

ü gli edifici esistenti, le unità immobiliari e gli elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ü gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;

ü i sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, con la quale si è provveduto a modificare la precedente Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica;

Visto il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, con il quale si è provveduto a modificare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, con il quale si è provveduto a modificare il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare il comma 1 dell’art. 13 che ridefinisce gli interventi edilizi per i quali è possibile non computare per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, così come modificato dal citato Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

Viste le disposizioni in esso contenute con le quali – coerentemente alle citate Direttive Comunitarie – vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare:

- la metodologia da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

- l'applicazione, graduata in funzione della tipologia di intervento edilizio, di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;

Visto il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” pubblicato sulla G.U. n.162 del 15 luglio 2015, che riporta gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, che viene mantenuto a riferimento nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art.4 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal citato Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” così come modificata dalla Legge Regionale 7 del 27 giugno 2014, ed in particolare l’art. 25 nel quale sono definite le modalità di armonizzazione delle disposizioni relative all’ applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica agli edifici di nuova costruzione ed agli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, in coerenza con le linee di indirizzo del citato decreto legislativo 192/2005.

Considerato che le disposizioni di cui al comma 2, del citato art. 25, della L.R. n. 26/2004 definiscono le condizioni e le modalità attraverso cui la Regione Emilia-Romagna, con apposito provvedimento attuativo, provvede a definire la propria disciplina regionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, garantendone l’armonizzazione con la disciplina nazionale in materia.

Vista la propria deliberazione n. 967 del 20 luglio 2015 “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”

Vista la propria deliberazione n. 1715 del 24/10/2016 recante ”Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015” con la quale la Regione ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, ai sensi del citato art. 25 della Legge Regionale 26/2004 e s.m.i.;

Preso atto che si rende necessario un intervento di natura meramente tecnica per l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni di cui alla citata propria deliberazione n. 967/2015, così come modificata dalla citata propria deliberazione n.1715 del 24/10/2016, a seguito:

- della successiva evoluzione normativa a livello sovraordinato, al fine di garantire l'armonizzazione delle disposizioni regionali con la disciplina nazionale in materia;

- del manifestarsi in fase applicativa di alcune necessità di chiarimento ed approfondimento, anche conseguenti ad inesattezze di tipo redazionale;

Considerato che per le disposizioni così modificate potrebbe essere necessario un successivo intervento di affinamento a seguito dell’emanazione del decreto di cui all’art.4 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, e che tale intervento non altera la struttura complessiva e la valenza dei requisiti tecnici riportati nel presente provvedimento;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla modifica delle disposizioni regionali riportate nell’”Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla propria deliberazione n. 967/2015, così come modificata dalla citata propria deliberazione n. 1715 del 24/10/2016, nei termini indicati nell'Allegato 1 della presente deliberazione, tenendo conto della eventuale necessità di affinamento a seguito dell’emanazione del decreto di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

Considerato che tali modifiche sono essenziali ed urgenti, per garantire l’armonica applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica nel territorio regionale in coerenza con l’evoluzione normativa sovraordinata, in modo tale da mantenere gli obiettivi di qualità energetica che la Regione Emilia-Romagna si è posta, minimizzando nel contempo gli effetti e le ripercussioni che il rispetto di tali requisiti comporta nelle attività economiche inerenti il settore delle costruzioni;

Dato atto che le modifiche alle disposizioni regionali riportate nell’”Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla propria deliberazione n. 967/2015, così come modificata dalla propria deliberazione n. 1715/2016, nei termini indicati nell'Allegato 1, della presente deliberazione sono state presentate nell'incontro del 23 settembre 2020 al Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, allargato ai rappresentanti di Confindustria;

Sentito il Tavolo Tecnico per l’accreditamento di cui alla DGR 1275/2015, che nella seduta del 24 settembre 2020 si è espresso favorevolmente alla adozione delle modifiche alle disposizioni regionali riportate nell’”Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla propria deliberazione n. 967/2015, così come modificata dalla propria deliberazione n. 1715/2016, nei termini indicati nell'Allegato 1 della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che sulla proposta di modifica del ”Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla propria deliberazione n. 967/2015, così come modificata dalla propria deliberazione n. 1715/2016, nei termini previsti dall'Allegato 1 al presente provvedimento, il competente Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione ha richiesto il parere del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, a norma dell’art. 12 della L.R. n. 15/2013, e dell’art. 6, L.R. n. 13/2009, e che lo stesso CAL si è espresso con parere favorevole, nella seduta del 9 ottobre 2020, comunicato alla Regione con prot. 0650868.I di pari data, con formulazione di una proposta migliorativa del testo del comma 5, dell’art. 5, che si ritiene opportuno accogliere;

Visti:

- la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emili a-Romagna”;

- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

- n. 83/2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste, altresì:

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, Vincenzo Colla

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate le modifiche all'”Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 così come modificata dalla propria deliberazione n. 1715/2016, ed ai relativi Allegati tecnici, come segue:

All’art. 1 “Finalità” comma 2 aggiunta la lettera f) “supportare la definizione di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare regionale e di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

All’art. 1 “Finalità” comma 3 inserita la lettera c) “l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;”

All’art. 4 “Esclusioni” comma 1 inserita la lettera “gli edifici dichiarati inagibili o collabenti” e modificato il testo della lettera f) “gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, fermo restando in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici nelle specifiche disposizioni di cui all’Allegato 2 punti B.9 e D.7;”

All’art. 5 “Criteri di applicazione” modificato il comma 4 “Nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dall’Allegato A per le specifiche tipologie di intervento (installazione in edifici nuovi o esistenti) assicurando il corretto dimensionamento, il rendimento energetico globale, le modalità per assicurare una corretta installazione e l’adozione di adeguati sistemi di regolazione e controllo.”

All’art. 5 “Criteri di applicazione” modificato il comma 5 “Nel caso di interventi su edifici esistenti, inclusi quelli di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione e con ampliamento volumetrico, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura il maggiore spessore delle strutture opache verticali esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei valori di trasmittanza previsti all’Allegato 2 “Requisiti minimi”:

- nelle tabelle riportate ai punti D.1.1, D.1.2 e D.1.3 del requisito D.1 “Controllo delle perdite per trasmissione” per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione importante di secondo livello e di ampliamento volumetrico < 15%;

- nelle pertinenti tabelle riportate al requisito B.2.1 “Parametri relativi all’involucro dell’edificio di riferimento” per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di ampliamento volumetrico > 15% e di demolizione e ricostruzione.

Nel rispetto dei predetti limiti é permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio o formazione dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale 15/2013, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.”

All’art. 5 “Criteri di applicazione” aggiunto il comma 8 “ In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.”

All’art. 8 “Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti” modificato il comma 3 “la relazione tecnica di progetto di cui al comma 2 deve essere predisposta sulla base dello schema riportato in Allegato 4, con riferimento alla tipologia di intervento prevista, e contiene la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera che l'intervento da realizzare:

a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 3;

b) è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all’Allegato 2 applicabili.”

All’art. 8 “Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti” inserito il comma 17 “Quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente Atto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica con le modalità previste dalla normativa regionale vigente. In tali casi, ove l’intervento comporti la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare è necessario il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica o la revisione dell’attestato esistente.”

All’Allegato 1 “Definizioni e termini” modificati i seguenti termini:

contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modificazioni.

generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

2) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;

Impianto termico o di climatizzazione: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

microsistema isolato: sistema con le caratteristiche definite dall’articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esiste alcun collegamento con altri sistemi.

Pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;

Servizi energetici degli edifici: sono considerati ai fini del presente Atto i seguenti servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici:

a) climatizzazione invernale H: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) produzione dell’acqua calda sanitaria W: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) ventilazione V: sistemi di ventilazione e ricambio dell’aria negli ambienti interni

d) climatizzazione estiva C: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

e) l’illuminazione artificiale L: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

f) trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili) T

g) sistemi di automazione e controllo B

sistemi alternativi ad alta efficienza: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonchè il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.

Sistema di automazione e controllo dell’edificio (BACS): sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficienti sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

Sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;

Sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.

Sistema tecnico per l'edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

Modifiche all’Allegato 2 “requisiti minimi di prestazione energetica”

All’art. 3 “requisiti e specifiche” alla sezione A inserito il requisito A.6 “sistemi alternativi ad alta efficienza”:

“in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.”

All’art. 3 “requisiti e specifiche” alla sezione B modificato il requisito B.5 “adozione di sistemi di regolazione e controllo” con l’inserimento dei punti 6 e 7:

6. i nuovi edifici, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare.

7. per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica.

All’art. 3 “requisiti e specifiche” alla sezione B inserito il requisito B.9.1 “dotazione minima di infrastrutture per la ricerica dei veicoli elettrici”:

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

1.1 negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello (qualora le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio), dotati di parcheggio con più di dieci posti auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, sono installati:

a) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

b) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;

1.2 negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello (qualora le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio), dotati di parcheggio con più di dieci posti auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano:

a) per gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;

b) per gli interventi per i quali, siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;

c) qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;

d) qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;

e) per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16/12/2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

All’art. 3 “requisiti e specifiche” alla sezione D modificato il requisito D.6 “adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione” con la modifica del punto 1 lett. c) e d) e l’inserimento dei punti 3 e 4:

1. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore e comunque entro il 31 dicembre 2016:

….

c) nei casi in cui la installazione di sistemi di contabilizzazione diretta di cui al punto b) non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si ricorre all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

d) a seguito della installazione dei sistemi e dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, se realizzata in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. É fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione di detti dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali che alla data del 1 ottobre 2015 risultino già dotati dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), ove si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

…..

3. Negli edifici esistenti in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare.

4. Entro il 1 gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni.

All’art. 3 “requisiti e specifiche” alla sezione D inserito il requisito D.7 “installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”:

1. Per favorire la diffusione della mobilità elettrica, negli edifici esistenti non residenziali dotati di più di venti posti auto è installato entro il 1° gennaio 2025 almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano:

a) per gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;

b) qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;

c) per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

Risultano inoltre modificati di conseguenza la sezione E. “QUADRO DI SINTESI” e l’allegato 4 “SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA”

2) di approvare il testo coordinato dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 così come modificata dalla propria deliberazione n. 1715/2016, ed ai relativi Allegati come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di prevedere che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, provveda alle eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’approvazione del decreto di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

4) di prevedere l’entrata in vigore della presente deliberazione dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

5) di prevedere che continuino a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 così come modificata dalla propria deliberazione n. 1715/2016, fino all’entrata in vigore della presente deliberazione nonché per le varianti in corso d’opera e per le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla medesima data di entrata in vigore;

6) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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