n.153 del 12.10.2011 periodico (Parte Seconda)

P.S.R. 2007-2013 Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole. Modifiche Programma Operativo in attuazione del Reg. (UE) 679/2011 - Art. 1 paragrafo 1 in merito agli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all’attuazione delle procedure di controllo ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

Visto, altresì, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione Europea, che modifica il citato Regolamento (CE) n. 1974/2006;

Richiamata la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito per brevità indicato PSR), nella formulazione acquisita agli atti d’ufficio della Direzione Generale Agricoltura al numero PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato:

- che il PSR è stato oggetto di successive modifiche sottoposte all’esame della Commissione europea e da questa approvate;

- che, da ultimo, con propria deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011 si è preso atto della formulazione del PSR (Versione 6), approvata dalla Commissione europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011;

Atteso che il PSR prevede che l’attivazione delle singole Misure sia subordinata all’adozione di uno specifico Programma Operativo finalizzato a tradurre a livello attuativo le scelte e le strategie di programmazione con riferimento a ciascuna Misura;

Preso atto, per quanto concerne l’Asse 1, che con propria deliberazione n. 662 del 16 maggio 2011 è stato ridefinito il Programma Operativo per la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” relativamente all’annualità 2012;

Considerato che nell’ambito delle prescrizioni procedimentali definite dal predetto Programma è stato fissato al 1° giugno 2011 l’avvio della raccolta delle domande di aiuto afferenti all’esercizio finanziario 2012;

Considerato altresì che il Programma dispone con riferimento agli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che questi debbano avere una “dimensione produttiva tale per cui l’utilizzo dell’energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell’impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI”;

Atteso che l’articolo 1, paragrafo 1 del citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 ha apportato specifiche modifiche in ordine alla suddetta tipologia di interventi prevedendo in particolare che “Ai fini dell’articolo 26 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, qualora nelle aziende agricole siano realizzati investimenti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola”;

Preso atto pertanto che, a seguito dell’entrata in vigore del citato Regolamento n. 679/2011 a far data dal 18 luglio 2011, risulta modificata - nell’ambito della Misura 121 - la condizione di ammissibilità degli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto a quella attualmente prevista dal PSR regionale e conseguentemente dal Programma Operativo di Misura, di cui alla sopracitata deliberazione n. 662/2011;

Richiamata la nota del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie con prot. PG. 2011.178399 del 22 luglio 2011 indirizzata agli Enti territoriali competenti e alle Organizzazioni di settore in ordine alle modifiche apportate dal predetto Regolamento ed alla necessità di sensibilizzare sull’argomento i potenziali beneficiari;

Atteso che, nelle more del recepimento di tali modifiche nel PSR regionale, risulta comunque necessario adeguare i documenti attuativi della Misura 121 alle limitazioni introdotte, prevedendo che le domande presentate a far data dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni comunitarie devono essere valutate in sede istruttoria conformemente alla disciplina sopravvenuta;

Ritenuto, in relazione alle motivazioni sopraesposte, di modificare il testo attuale del Programma Operativo della Misura 121 di cui alla deliberazione n. 662/2011, sostituendo – al paragrafo 10.19 “Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori” - il primo alinea del sesto capoverso come di seguito specificato:

“- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui la loro capacità produttiva non superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;”;

Ritenuto al contempo di prevedere che le domande di aiuto presentate a valere sull’esercizio finanziario 2012 della Misura 121 entro il 17 luglio 2011 debbano essere valutate sulla base delle disposizioni previgenti, fermo restando quanto previsto al paragrafo 13.3, settimo capoverso, lett. b);

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di modificare il testo del Programma Operativo della Misura 121, di cui alla deliberazione n. 662 del 16 maggio 2011, sostituendo - al paragrafo 10.19 “Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori” - il primo alinea del sesto capoverso con la formulazione di seguito specificata:

“- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui la loro capacità produttiva non superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;”;

3) di prevedere che le domande di aiuto presentate a valere sull’esercizio finanziario 2012 della Misura 121 entro il 17 luglio 2011 debbano essere valutate sulla base delle disposizioni previgenti, fermo restando quanto previsto al paragrafo 13.3, settimo capoverso, lett. b) del Programma Operativo della Misura 121;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet ErmesAgricoltura.

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