n.302 del 16.10.2013 (Parte Seconda)
Modifiche all’Ordinanza 97 del 9 agosto 2013, come modificata dall’Ordinanaza n. 103 del’11 settembre 2013.“Criteri e modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);
Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;
Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2013) (in seguito L. n. 228/2012) ed in particolare l’articolo 1, commi 365 - 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinchè i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo - che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al D.M. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013;
Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l’art.6 septies che modifica parzialmente quanto disposto al’’articolo 1, commi 365 - 373 della L. n. 228/2012;
Viste le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;
Dato atto della comunicazione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 luglio 2013;
Richiamata l’Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013, così come modificata dall’Ordinanza 103 del 11 settembre 2013, con la quale si è proceduto ad approvare i criteri e le modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione dell’art. 1, commi 365 - 373 della L. n. 228/2012, così come modificata dall’art. 6 septies della Legge 24 giugno 2013 n. 71, dopo avere trasmesso le suddette modalità, a titolo di consultazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Considerata la necessità
- di consentire che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’allegato 2 della “Nota tecnica per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” possa essere firmata digitalmente dal professionista incaricato a ciò delegato dal richiedente a motivo del fatto che un numero rilevamte di titolari di reddito di impresa non utilizza abitualmente la firma digitale
- di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra al 21 ottobre 2013, anziché al 15 ottobre 2013 come originariamente previsto dall’Ordinanza 97 al fine di consentire ad un maggior numero di soggetti di accedere ai benefici previsti a favore delle imprese che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del maggio 2012, vista peraltro l’esiguità delle domande fino ad ora presentate;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente Ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n.340;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
A) di posticipare al giorno 21 ottobre 2013 il termine di presentazione delle dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà avente i contenuti di cui all’allegato 2 della “Nota tecnica per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” corredata dalla perizia asseverata e da copia fotostatica del documento di identità del richiedente:
B) di consentire che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sopra richiamata sia firmata digitalmente da un delegato, purchè venga allegata idonea procura speciale;
C) di procedere alla modifica della Nota tecnica di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n. 97 del 9 agosto 2013, così come modificata dall’Ordinanza 103 del 11 settembre 2013, come segue:
- la sezione Procedura della Nota tecnica di cui all’allegato 1 viene sostituita con la seguente formulazione
Procedura
1. Ai fini dell’accesso al finanziamento l’impresa richiedente deve presentare la dichiarazione di cui all’allegato 2 e la perizia asseverata a partire dal 9 settembre 2013 ed entro il 21 ottobre 2013tramite l’applicativo ”moratoria sisma danneggiati economici”, disponibile al sito
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/le-misure-per-le-imprese/sfinge
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal richiedente oppure da un delegato, a ciò autorizzato tramite procura speciale da allegare in sede di caricamento della documentazione prevista sul sistema SFINGE
2. Di norma entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione prevista, la Regione trasmette al richiedente e all’istituto finanziatore prescelto dal richiedente una comunicazione che attesta la completezza e conformità della documentazione trasmessa
3. Nei casi nei quali la Regione abbia verificato la non conformità e/o non regolarità della documentazione trasmessa, La Regione lo comunica al solo richiedente ed è facoltà del richiedente ritrasmettere la documentazione purché nel rispetto del termine previsto del 21 ottobre 2013.
4. La ricezione della documentazione di cui al punto 2. è obbligatoria ai fini della stipula del contratto di finanziamento da parte degli istituti finanziatori
D) di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale il testo coordinato degli allegati 1 e 1/A;
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 15 ottobre 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani