n.73 del 01.04.2015 (Parte Seconda)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e decreto MIPAAF n. 1213/2015. Adeguamento delle disposizioni della delibera dell'Assemblea legislativa n. 192/2008 e della delibera di Giunta regionale n. 470/2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, nella formulazione definita a seguito del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica dello stesso Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Titolo I, Capo III, Sezione IV bis in materia di “Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo”;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Atteso che la sottosezione II della citata Sezione IV bis recante “Regime transitorio dei diritti di impianto” stabiliva quale termine ultimo per il regime transitorio dei diritti di impianto di viti la data del 31 dicembre 2015, riconoscendo la possibilità agli Stati membri di mantenere il divieto di impianto non oltre il 31 dicembre 2018;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Richiamato, in particolare, l’art. 230 del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante “Disposizioni transitorie e finali” che, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, prevede al paragrafo 1, lettera b), punto ii, la conferma del regime transitorio dei diritti di impianto fino al 31 dicembre 2015;

Richiamati, altresì, dello stesso Regolamento (UE) n.1308/2013:

- il capo III recante “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, che dispone l’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 di un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti in sostituzione del precedente regime dei diritti;

- l'articolo 68 che nell’individuare le specifiche disposizioni transitorie tra i due regimi, prevede:

  • al paragrafo 1, la conversione in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016 dei diritti di impianto, concessi ai sensi della previgente normativa comunitaria anteriormente al 31 dicembre 2015, non utilizzati ed in corso di validità alla predetta data e la possibilità per gli Stati membri di decidere di consentire la suddetta conversione entro il 31 dicembre 2020;
  • al paragrafo 2, che le autorizzazioni concesse a seguito di conversione abbiano lo stesso periodo di validità dei diritti di cui al paragrafo 1, con una scadenza fissata al più tardi al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2023 qualora gli Stati membri prevedano la data del 31 dicembre 2020 quale termine ultimo per la conversione;

Preso atto della nota della Commissione Europea n. Ares
(2015)172494 del 15 gennaio 2015, assunta al protocollo del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali con n. PG/68189/2015 del 4 febbraio 2015, in merito alle disposizioni transitorie per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, nella quale si evidenzia che:

  • il periodo di validità dei diritti di nuovo impianto e dei diritti di impianto concessi da una riserva è chiaramente definito nel Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Tuttavia tale Regolamento non indica il periodo di validità relativo ai diritti di reimpianto;
  • la validità delle autorizzazioni concesse dopo il 1º gennaio 2016 a seguito della conversione di un diritto di reimpianto valido deve corrispondere alla validità residua del diritto di reimpianto alla data di conversione, oppure non superare la data di scadenza del 31 dicembre 2018, ovvero del 31 dicembre 2023 nel caso in cui lo Stato membro abbia fissato al 31 dicembre 2020 il termine di conversione;
  • nel caso di diritti di reimpianto senza uno specifico periodo di validità concessi dagli Stati membri ai produttori prima del 2016, si deve ritenere che tali diritti non abbiano data di fine validità e di conseguenza le autorizzazioni concesse in ragione della conversione di tali diritti potranno essere utilizzate fino alla loro scadenza, vale a dire fino al 31 dicembre 2018 o fino a tre anni dal diverso termine stabilito dallo Stato membro;

Visto inoltre il Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015, in corso di pubblicazione, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013, con il quale lo Stato italiano, avvalendosi della proroga di cui al richiamato paragrafo 1 dell’art. 68, stabilisce che:

  • il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto - concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015 - è fissato al 31 dicembre 2020;
  • la validità dell’autorizzazione è la medesima di quella del diritto che l’ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023;

Atteso che i diritti di reimpianto concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 dovevano essere utilizzati prima della fine dell’ottava campagna successiva a quella in cui aveva avuto luogo l'estirpazione e quindi tali diritti scadono al più tardi il 31 luglio 2016;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 192 del 21 ottobre 2008 con la quale sono state approvate le “Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relative al potenziale produttivo viticolo”;

Preso atto che la predetta deliberazione assembleare disciplinava, tra l'altro, i diritti di reimpianto, prevedendone la validità fino al 31 dicembre 2015, in coincidenza con il termine ultimo per l’applicazione del regime transitorio previsto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 479/2008, confermato successivamente dall’art. 85 septies del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Rilevato che la richiamata deliberazione assembleare n. 192/
2008, al punto 1) lettera c) del dispositivo, demanda alla Giunta regionale l’approvazione di atti relativi ad ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali;

Ritenuto necessario adeguare le previsioni della deliberazione assembleare di che trattasi alle vigenti normative comunitarie e statali, al fine di rendere la specifica disciplina compatibile con le disposizioni previste dal sistema di autorizzazione di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo:

  • la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell’art. 85 decies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, di convertirli - entro il 31 dicembre 2020 - in autorizzazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2023;
  • la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1493/1999, validi al 31 dicembre 2015, di convertirli in autorizzazioni, da utilizzare entro il 31 luglio 2016;

Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 470 del 7 aprile 2014, con la quale sono state approvate le disposizioni transitorie in materia di trasferimento dei diritti di reimpianto ed i criteri e le modalità per la concessione dei diritti della riserva regionale;

Richiamato, in particolare, il paragrafo recante “Trasferimento dei diritti di reimpianto di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopra detta deliberazione n. 470/2014 nel quale si consente il trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti da superfici idonee alla produzione di vini DO e IG solo a favore di aziende ubicate in regione;

Preso atto che l'art. 3 del citato Decreto MiPAAF n. 1213/2015 abroga la norma dell’art. 4, comma 6, lettera b) del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 che aveva previsto la possibilità per ciascuna regione o provincia autonoma, in particolari situazioni locali, di limitare l'esercizio del diritto di reimpianto:

  1. sulla sola superficie oggetto dell'estirpazione;
  2. ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili;

Ritenuto, a seguito dell'abrogazione sopra citata, di modificare il penultimo capoverso del paragrafo “Trasferimento dei diritti di reimpianto” dell'allegato 1 alla propria deliberazione n. 470/2014 al fine di consentire il trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti dall'estirpazione di superfici regionali anche ad aziende ubicate fuori regione;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di adeguare le previsioni della deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 192 del 21 ottobre 2008 “Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relative al potenziale produttivo viticolo” alle vigenti normative comunitarie e statali, al fine di rendere la specifica disciplina compatibile con le disposizioni previste dal sistema di autorizzazione di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo:

  • la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell’art. 85 decies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, di convertirli - entro il 31 dicembre 2020 - in autorizzazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/13, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2023;
  • la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1493/1999, validi al 31 dicembre 2015, di convertirli in autorizzazioni da utilizzare entro il 31 luglio 2016;

2. di modificare il penultimo capoverso del paragrafo “Trasferimento dei diritti di reimpianto” dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 470 del 7 aprile 2014 come segue:

“È consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti dall'estirpazione di superfici regionali anche a favore di aziende ubicate in altre regioni.”;

3. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

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