n. 38 del 03.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Modifica all'Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 2266/2005 e dell'Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 1179/2004

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Viste:

- la Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24, recante “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” e, in particolare, il Capo III che disciplina l’esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna;

- la Legge Regionale 28 settembre 2007, n. 21, recante “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale”. Modifiche alla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ed in particolare l’art. 3 della suddetta L.R. 21/2007 che apporta modifiche all’art. 21 della L.R. 24 del 2003;

premesso che:

- con deliberazione n. 1179 del 21/06/2004, la Giunta regionale ha provveduto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003, a definire gli standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale, dalla quale risultano in particolare anche gli standard dei corpi a carattere intercomunale;

- con la medesima disposizione, veniva inoltre disciplinata la possibilità di costituire corpi di polizia locale a norma dell’art. 14 della L.R. 24/2003, attraverso la sottoscrizione di appositi Accordi di programma, come previsto dall’art. 15 commi 1, lettera a) e 2 della L.R. 24/2003, fissando il limite ultimo di durata degli Accordi nel 31 dicembre 2007;

- con propria deliberazione n. 106 del 4 febbraio 2008 è stato tra l’altro modificato l’Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 1179/2004 nella sola parte relativa agli “Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale”, sostituendo la lettera b) come di seguito indicato: “il limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato, coerentemente con l’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 24/2003, come modificato dall’art. 3 della L.R. 21/07, nel 31 dicembre 2009”;

considerato che:

- attraverso propria deliberazione n. 2266/2005 si stabiliva al punto 4) dell’Allegato A) che le richieste di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli Accordi di programma e per la concessione dei contributi previsti rispettivamente all’art. 15, comma 2 e all’art. 15, comma 1, lett. a)della L.R. 24/03, potevano avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento stesso, entro il termine del 31 marzo 2007;

- con deliberazione della giunta regionale n. 106 del 04 febbraio 2008 è stato tra l’altro modificato il punto 4) dell’Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 2266/2005 stabilendo che «le richieste di avvio della procedura possono avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento, entro il termine del 31 marzo 2009»;

dato atto che l’art. 21 della Legge Regionale 24 del 4 dicembre 2003 recante “Disposizioni transitorie finali”, come modificato dalla L.R. 28 settembre 2007, n. 21, al comma 1 aveva posto come termine ultimo per>il riconoscimento di corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente, il 31 dicembre 2007 ad eccezione dei corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unit&#224;, i corpi dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di polizia provinciale, nonch&#233; i corpi intercomunali gi&#224; costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento era prorogato fino al 31 dicembre 2009;<p>

preso atto:

- delle richieste pervenute da alcuni Comuni per la riapertura dei termini utili per la presentazione di domande finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di programma per la costituzione e lo sviluppo di corpi di polizia locale ai sensi della Legge Regionale 24/2003 e succ. modifiche;><p>

- della necessità di concludere l’iter procedurale per la sottoscrizione di Accordi di programma per la costituzione e lo sviluppo di corpi di polizia locale ai sensi della Legge Regionale 24/2003 e succ. modifiche, a seguito delle domande presentate entro il termine posto dalla propria delibera n. 2266/2005 e succ. modifiche, al 31 marzo 2009;

- che la scadenza del 31 dicembre 2009, sopra richiamata, quale termine ultimo per il riconoscimento, nella fase transitoria di applicazione della L.R. 24/2003 e succ. modifiche, dei corpi di polizia locale preesistenti alla Legge stessa, è utilmente trascorso;

ritenuto di:

- modificare il punto 4) dell’Allegato A) della propria delibera n. 2266/2005 e succ. modifiche “Termini e modalità di presentazione delle richieste per l’avvio della procedura”, stabilendo che «Le richieste di avvio della procedura possono avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento, entro il termine del 30 giugno 2010. Il limite ultimo per la sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato nel 31 marzo 2011 »;

- sopprimere la lettera b) dell’Allegato A parte integrante della propria delibera n. 1179/2004 e succ. modifiche nella parte relativa agli “Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale”, che cita « il limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato, coerentemente con l’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 24/2003, come modificato dall’art. 3 della L.R. 21/07, nel 31 dicembre 2009 »;

considerato l’interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna a diffondere gli Accordi di programma richiamati all’art. 15 commi 1 lettera a) e 2, per dare piena attuazione alle previsioni di cui all’art. 14 della L.R. 24/2003 e succ. modifiche, anche al fine di sostenere la costituzione dei nuovi Corpi di polizia locale e prioritariamente dei Corpi intercomunali di polizia locale;

dato atto del parere allegato;

su proposta del Presidente della Giunta regionale;

a voti unanimi e palesi 

 delibera:

  1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il punto 4) dell’Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 2266/2005 e succ. modifiche “Termini e modalità di presentazione delle richieste per l’avvio della procedura”, sostituendo il secondo capoverso come segue: «Le richieste di avvio della procedura possono avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento, entro il termine del 30 giugno 2010. Il limite ultimo per la sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato nel 31 marzo 2011»;
  2. di sopprimere, per le motivazioni esposte in premessa, la lettera b) dell’Allegato A parte integrante della propria delibera n. 1179/2004 e succ. modifiche nella parte relativa agli “Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale”, che cita « il limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato, coerentemente con l’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 24/2003, come modificato dall’art. 3 della L.R. 21/07, nel 31 dicembre 2009 »;
  3. di confermare quanto altro disposto nella propria deliberazione n. 1179/2004;
  4. di confermare quanto altro disposto nella propria deliberazione n. 2266/2005;
  5. disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

   

 

 

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