n.167 del 01.06.2022 (Parte prima)

MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007, N. 143)

LA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 recante “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 27, comma 4, ai sensi del quale: “L’Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea”;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 82 del 24 maggio 2022, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, con cui sono state apportate modifiche al Regolamento interno dell’Assemblea;

decreta

- l’emanazione del seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE 1 GIUGNO 2022, N.1

MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007, N. 143)

Art. 1

Svolgimento in modalità telematica e mista delle sedute dell’Assemblea legislativa, delle Commissioni assembleari e dell’Ufficio di Presidenza

1. Nel Titolo X della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n. 143 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna), al Capo III, dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:

“Art. 102 bis

Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista

1. In caso di emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, o regionale, decretata dal Presidente della Giunta regionale, su decisione dell’Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, le sedute dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari possono tenersi in modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni assembleari. Le sedute possono altresì essere convocate in forma mista, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in collegamento telematico e una parte in presenza fisica.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ciascun consigliere o componente della Giunta può, altresì, partecipare alle sedute dell’Assemblea legislativa o delle Commissioni assembleari in modalità telematica nei seguenti casi:

a) partecipazione a missioni istituzionali a norma dell'articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e dell’articolo 4 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6 (Norme sul funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo));

b) stato di malattia certificato da un medico abilitato e iscritto all’albo del Servizio sanitario nazionale;

c) stato di malattia del figlio convivente minore di anni 14, certificato da un medico abilitato e iscritto all’albo del Servizio sanitario nazionale;

d) disabilità della persona convivente ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) assenza durante il periodo di congedo di maternità previsto dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), o comunque per un periodo corrispondente;

f) assenza durante il periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32 del d.lgs. 151 del 2001, o comunque per un periodo corrispondente;

g) nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dall’articolo 26 del d.lgs. 151 del 2001;

h) nei casi di congedo di paternità previsto dall'articolo 28 del d. lgs. 151 del 2001.

3. Le sedute svolte in modalità telematica o mista sono valide a tutti gli effetti.

4. Ai consiglieri regionali partecipanti in modalità telematica sono garantiti gli stessi diritti e prerogative dei consiglieri presenti in sede.

5. I consiglieri sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo per la durata del loro intervento.

6. Il consigliere che partecipa ai lavori in modalità telematica non in sede è computato tra i presenti ai fini dei lavori dell’Assemblea legislativa o della Commissione assembleare, mentre è considerato assente ai fini del rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 anche le sedute dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ivi comprese quelle allargate ai Presidenti dei gruppi assembleari, ai Presidenti delle Commissioni e al rappresentante della Giunta, possono tenersi in modalità telematica o mista.”.

Art. 2

Modifica all’art. 124 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

1. All’art. 124 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

“4 bis. Fino al termine dell’XI Legislatura, lo svolgimento in modalità telematica o mista delle sedute delle Commissioni assembleari, è disciplinata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.”.

- di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7.

La Presidente

Emma Petitti

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