n.149 del 20.05.2021 (Parte Prima)

Oggetto n. 3370 - Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto assembleare 2970 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma dei Consiglieri: Sabattini, Pompignoli, Bessi, Bargi, Pigoni, Rancan, Mastacchi, Zappaterra, Zamboni, Taruffi, Piccinini, Castaldini, Lisei

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Commissione Europea introduce la nuova definizione di default bancario tra il 2015 e il 2019, in un contesto precedente a quello che stiamo vivendo da 15 mesi a questa parte. In Italia questa modifica è stata recepita nel giugno del 2019 con data di entrata in vigore e applicazione da gennaio del 2021.

Tale disciplina è nata dunque dalla necessità di garantire la tenuta del sistema finanziario, mettendo anche in atto un maggior controllo sulla gestione dei flussi finanziari delle famiglie e delle imprese per evitare di tornare a situazioni, già vissute in passato, in particolare con la crisi finanziaria del 2008.

La normativa stabilisce una nuova definizione di default, rivedendo il concetto di credito deteriorato e di soglia di rilevanza per le esposizioni in arretrato. Con questa normativa si va a definire i debitori inadempienti: si è debitori se, trascorsi 90 giorni, si sforano i 100 euro per il singolo individuo e le microimprese e i 500 euro per le imprese e se si supera l'1% - prima era il 5% - delle esposizioni verso il gruppo bancario. Verificatesi queste condizioni, la banca è tenuta a segnalare la posizione inadempiente. Una volta rientrato il debito, rimane un periodo di 3 mesi durante il quale si controlla e si valuta il comportamento del debitore e la sua situazione finanziaria.

Evidenziato che

come emerso dalle audizioni, svolte nelle Commissioni assembleari, dei rappresentanti del sistema bancario, delle associazioni datoriali, sindacali e dei consumatori, la definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;

b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione b) era già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

1) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);

2) l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

Sottolineato che

come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel contributo inviato per l'audizione del 10 marzo 2021, la classificazione in default sulla base dei nuovi criteri, come in tutte le situazioni di default, può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione può come conseguenza comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina.

Precisato che

con la segnalazione di "inadempienza", si verificano alcune situazioni particolarmente gravose per il cittadino o l'impresa interessata.

Nel momento in cui la banca deve mettere un cittadino o un'impresa in default, deve segnalare come "inadempienza" tutte le posizioni che quel cliente ha nei confronti della banca, andando così ad impattare non solo su quella linea di credito, ma su tutte le linee di credito che quel cliente ha con la stessa banca e con il gruppo bancario cui eventualmente quella banca appartiene.

Nel momento in cui il cliente passa in uno stato di default, questo determina anche un coinvolgimento dei cointestatari, se la posizione è cointestata oppure se ci sono clienti connessi dal punto di vista economico.

Nel momento in cui la banca concede una "ristrutturazione onerosa", che può consistere sia nell'allungamento della durata del finanziamento, sia in una sospensione del finanziamento, il credito diventa deteriorato se il valore attuale e futuro della posizione ristrutturata è superiore all'1 per cento rispetto alla posizione originaria.

Evidenziato che

la situazione sociale ed economica venutasi a creare in seguito alla pandemia pone in seria difficoltà soprattutto famiglie e piccole imprese, che non hanno una struttura patrimoniale tale da consentire loro di far fronte allo straordinario momento di difficoltà nel quale viviamo e che hanno dovuto spesso ricorrere ad un sovraindebitamento per far fronte alle ricadute delle pur necessarie misure di contrasto alla pandemia. Peraltro, ad oggi, non è possibile ipotizzare la durata e le conseguenze della pandemia sul sistema economico e sociale italiano, anche una volta che sarà risolta la crisi sanitaria.

Secondo un'indagine realizzata da CRIF nel 2019 (ante pandemia) si stima che su una platea di 1,5 milioni di soggetti (persone fisiche, ditte individuali, società di persone e di capitali) l'entrata in vigore di questa nuova normativa avrebbe impattato sul 7,5 per cento dei soggetti presi in considerazione ovvero, su 1,5 milioni di soggetti analizzati, oltre 110.000 erano a rischio di entrare in una situazione di default.

Rilevato che

sin dal settembre del 2015, momento in cui sono state avviate da parte dell'EBA le attività dirette alla definizione delle nuove regole in materia di default, I'ABI ha evidenziato con forza nelle risposte alle consultazioni pubbliche l'eccessiva rigidità delle soglie indicate dall'EBA, i rischi connessi alle nuove regole e i potenziali impatti negativi dell'introduzione di una normativa così stringente.

Nel corso del 2020, il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli ha sostenuto che dovesse essere riformato il "calendar provisioning" che tende a irrigidire l'erogazione del credito e a scoraggiare i prestiti bancari a imprese e famiglie, in una fase in cui le Istituzioni europee ed italiane incoraggiano, invece, nuove possibilità di finanziamenti per la resilienza e il rilancio dell'economia.

Come riscontrato durante le udienze conoscitive svolte nelle Commissioni assembleari I e Il, il mondo bancario, le associazioni datoriali e sindacali hanno lanciato diversi appelli al mondo politico, sottolineando come la rigidità di questa normativa, nata in una fase storica molto diversa da quella attuale, contrasti pesantemente con la necessità di creare quelle condizioni di flessibilità necessarie per agevolare, supportare e traghettare sia le imprese che le famiglie verso una nuova normalità.

Per far fronte all'eccezionalità della situazione economica e sociale venuta a crearsi in seguito alla pandemia, le associazioni bancarie, assieme al mondo delle imprese hanno preso posizioni chiare, esprimendo la necessità, da un lato di introdurre misure utili ad evitare gli effetti restrittivi sull'offerta del credito e dall'altro di informare con estrema chiarezza cittadini e imprese nel momento in cui sottoscrivono un finanziamento e quindi assumono un debito, affinché maturino sempre più la capacità di pianificare correttamente le proprie scelte finanziarie e la consapevolezza relativa alle implicazioni in caso di difficoltà.

Riscontrato che

secondo le indagini compiute da Banca d'Italia nel 2017 e nel 2020, il livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani è in evidente ritardo rispetto al panorama internazionale e soprattutto nei giovani, il dato riportato è particolarmente basso e preoccupante.

La stessa Banca d'Italia ha espresso a tutte le banche italiane la massima raccomandazione di informare la clientela sia sulla nuova normativa che sulle possibili ricadute, incentrandosi in particolare su quelli che sono i soggetti più a rischio e sollecitando anche la messa in campo di soluzioni innovative per segnalare precocemente il superamento della soglia relativa e della soglia assoluta per quello che riguarda lo sconfinamento o lo scaduto.

Valutato che

la nuova definizione di default andrà potenzialmente ad incidere pesantemente sulle famiglie, sulle piccole e medie imprese e sugli esercizi commerciali, che costituiscono l'ossatura dell'economia emiliano-romagnola, già piegata dalla pandemia.

Ritenuto necessario

anche alla luce delle posizioni espresse dai soggetti intervenuti nelle audizioni e dei contributi scritti fatti pervenire alla Regione, introdurre ulteriori elementi di mitigazione degli impatti dell'entrata in vigore di questa normativa e porre in atto ulteriori misure che possano aiutare a superare questo ulteriore periodo di difficoltà, ivi incluse iniziative di informazione ed educazione finanziaria rivolte sia ai cittadini che alle imprese.

Tutto ciò premesso e considerato, impegna la Giunta regionale

a farsi portavoce presso il Governo e ogni livello istituzionale interessato, della necessità di modificare la tempistica prevista dalla normativa europea citata, attraverso quantomeno la previsione di termini più lunghi per il rientro dello sconfinamento da parte dei debitori, per non aggravare ulteriormente la condizione di imprese e cittadini, già duramente provati dalle conseguenze della pandemia.

A farsi portavoce presso il Governo della necessità di avviare una campagna comunicativa sugli effetti e sulle conseguenze dell'introduzione di questa nuova normativa, che possa avere anche una connotazione di educazione finanziaria, da diffondersi su tutto il territorio nazionale, con il contributo e la collaborazione degli istituti di credito e a valutare l'opportunità di avviare sul tema una campagna regionale di sensibilizzazione finanziaria.

A mantenere un dialogo stretto con le associazioni bancarie affinché responsabilizzino gli istituti di credito sulla necessità di applicare attentamente le regole introdotte con la nuova normativa ed informare con estrema chiarezza i propri clienti nel momento in cui questi necessitano di contrarre un debito.

A mantenere aperto il dialogo con le associazioni bancarie, datoriali, sindacali e dei consumatori interessate dall'applicazione della nuova normativa sul default bancario, anche al fine di costruire un sistema di monitoraggio che consenta di quantificare e capire il reale impatto delle nuove regole sul sistema produttivo e del credito.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 12 maggio 2021

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