n. 2 del 20.01.2010 periodico (Parte Seconda)

Decisione della procedura di screening relativa al progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque di Cesenatico sito in Via Canale Bonificazione, presentato da HERA Forlì-Cesena S.r.l.

L’Autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di screening relativa al progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque di Cesenatico sito in Via Canale Bonificazione, localizzato nel Comune di Cesenatico, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 17/06/2009, giorno in cui è stato pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione n. 106 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa. Il progetto è stato presentato da Hera Forlì – Cesena S.r.l..

Il progetto interessa il territorio della Provincia di Forlì – Cesena e del Comune di Cesenatico. Il progetto presentato riguarda la trasformazione di un impianto esistente avente dimensioni rientranti fra quelli previsti nella categoria: A.2.8 “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti”, dell’allegato A.2. della L.R. n. 9 del 18 Maggio 1999 e s.m.i.; il progetto in esame è stato quindi assoggettato alla procedura di screening in base all’art. 4, comma 1, L.R. 9/99:, ai sensi del quale “….Sono altresì assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le parti non ancora autorizzate, i progetti di modifiche o estensioni di progetti, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3”. LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. n. 108166/557 del 24/11/2009, ha assunto la seguente decisione:

“(omissis)

delibera

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni , il pro getto di adeguamento dell'impianto di depurazione acque di Cesenatico, presentato da HERA FORLI’-CESENA S.r.l., dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1) deve essere presentato, in sede di autorizzazione, all'Autorità Competente, Consorzio di Bonifica della Romagna, un progetto, finalizzato alla riduzione del rischio da allagamento, che riguardi la porzione del Fosso Madonnina prospiciente l'impianto, per il tratto di proprietà della Ditta proponente, da realizzarsi mediante innalzamento dell'argine fino alla quota di + 1,90 m e allargamento dello stesso al fine di renderlo carrabile;

2) nelle porzioni di perimetro dell'impianto, non messe in sicurezza dall'intervento di cui alla precedente prescrizione e non protette dall'impianto idrovoro del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone, dovranno essere realizzati degli argini in terra di altezza almeno pari a + 1,90 m s.l.m.;

3) lo scarico delle acque trattenute, per il rispetto dell'invarianza idraulica, nella vasca esistente deve avvenire tramite idonea strozzatura che consenta il transito della sola portata ante operam o, in alternativa, deve essere effettuato un rilascio graduale ad evento terminato, tramite sistema controllato;

4) deve essere installato un sistema finalizzato alla registrazione, in continuo, dei movimenti dello stramazzo;

5) devono essere inseriti pozzetti di controllo, sia allo scarico del depuratore che dello scolmatore, prima della confluenza;

6) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti al fine di garantire sia il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente che la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:

a) per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;

b) si dovrà prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti;

c) le vie di transito e le aree non asfaltate interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;

d) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti con teloni.

e) dovrà essere installato, in corrispondenza del cancello dell’impianto, un sistema di lavaggio ruote degli automezzi in uscita;

f) i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;

7) a monte del biofiltro si ritiene necessario installare uno scrubber adeguato (MTD) ed adeguatamente dimensionato, che sia in grado di “lavare” il fluido prima di inviarlo al letto filtrante, e che sia idoneo all'abbattimento sia di composti solubili che di composti scarsamente solubili o insolubili e che garantisca il mantenimento di un pH del fluido ad un valore costante in entrata ed in uscita dallo scrubber per mantenere un'adeguata colonia batterica. In alternativa, qualora lo si ritenesse più sostenibile dal punto di vista costi-benefici, a parità di efficienza richiesta, è possibile sostituire lo scrubber con un bioscrubber;

8) per quanto concerne il biofiltro si ritiene necessario che venga utilizzata una tecnologia impiantistica che abbia una elevata durata nel tempo, che garantisca elevate efficienze di rimozione per composti solforati e azotati e composti ridotti dello zolfo. Si ritiene inoltre che si preveda una tecnologia di biofiltrazione che consista nell'aggiunta nel letto filtrante di carbone attivo;

9) l’impianto oggetto di valutazione dovrà, in ogni sua componente, essere dotato di tutte le caratteristiche tecniche e costruttive e di accorgimenti (migliori tecnologie disponibili) atti a garantire il contenimento delle emissioni di sostanze odorigene nell’ambiente circostante, al fine di ottenere e garantire livelli di concentrazione di ogni singola sostanza, in prossimità di tutti i ricettori presenti, al di sotto delle soglie di percezione olfattiva umana;

10) posto che nello studio si prevede di effettuare una campagna di monitoraggio degli odori presso il ricettore R5, si richiede che lo stesso venga effettuato durante i mesi estivi immediatamente seguenti alla messa in esercizio dell'impianto di progetto (che andrà tempestivamente comunicata dal proponente all'Amministrazione di Forlì-Cesena) e che, entro un mese dal termine della campagna di monitoraggio, i risultati siano trasmessi, sotto forma di relazione tecnica, al Servizio Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena;

11) devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in prossimità del ricettore (R2) e nelle situazioni ritenute peggiorative per lo stesso;

12) per la verifica dei limiti di immissione assoluti, devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, presso il ricettore (R2), un rilievo in esterno del livello di rumore ambientale, in periodo diurno e notturno, per una durata non inferiore alle 24 ore in continuo;

13) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguiti durante la prima stagione autunnale-invernale successiva alla data di messa in funzione dell’impianto nel nuovo assetto; comunicazione di tale data dovrà essere trasmessa, a cura del Proponente all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

14) l'esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui ai punti precedenti dovrà avvenire, con oneri a carico della società Proponente, in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalla Società Proponente. La data ed il programma d'esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere comunicati alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Pianificazione Territoriale;

15) tutti i risultati, le relative conclusioni e tutto quanto concerne le eventuali misure di mitigazione necessarie dovranno essere trasmessi all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e ad ARPA, qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, entro 1 mese dall'esecuzione del monitoraggio stesso;

16) le parti dell'impianto di nuova installazione che si configurano quali sorgenti sonore (compressori, soffianti e centrifughe) devono prevedere idonei rivestimenti fonoisolanti, al fine di ottenere le riduzioni di pressione sonora esterna indicate dal Tecnico Competente in Acustica nella “Valutazione preliminare dell'impatto acustico”;

17) la doppia fila sfalsata di essenze arboree lungo il lato NE e NO deve essere piantumata alla base del rilevato in terra, lato impianto, e deve essere prevista sul rilevato stesso, la semina di essenze erbacee autoctone;

18) su tutti gli impianti deve essere prevista una manutenzione della durata di almeno cinque anni che includa l'innaffiatura, il risarcimento delle fallanze e l'eliminazione delle infestanti;

19) gli interventi di cui al punto 18 devono essere effettuati nella prima stagione utile a seguito della realizzazione del rilevato in terra;

20) dal momento che il sistema well-point deve captare tutte le diverse falde, presenti sotto l'impianto, a profondità differenti, si richiede di verificare la disposizione delle falde tramite l'utilizzo di prospezioni geoelettriche o di altri metodi alternativi;

21) in relazione al fenomeno della subsidenza ed all'abbassamento forzato della falda, devono essere monitorati e valutati gli eventuali effetti provocati sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dalle nuove strutture;

22) deve essere effettuata la caratterizzazione dei terreni scavati per valutarne l'eventuale contaminazione da parte dei percolati del depuratore e qualora la caratterizzazione suddetta rilevasse un superamento della CSC relativa a qualche sostanza inquinante di cui all'allegato 5 della parte IV, del D.Lgs 152/06 e s.m.i come integrato dal D.Lgs 4/08 e s.m.i., si dovrà procedere ad un'analisi di rischio per un eventuale messa in sicurezza dell'area;

23) al fine di evitare che il contatto ripetuto con la falda, caratterizzata da alta salinità possa danneggiare le strutture alla base provocando fessurazione e quindi spandimento di inquinanti, i giunti bentonitici ed i cementi idrofughi, previsti dal Proponente per evitare perdite da parte dei serbatoi, devono prevedere caratteristiche di resistenza all'acqua di mare;

24) deve essere previsto un adeguato monitoraggio qualitativo della falda tramite la realizzazione di piezometri permanenti a monte e a valle dell'impianto rispetto alla direzione della falda;

25) tutti i risultati e le relative conclusioni del monitoraggio di cui ai punti 22 e 24 dovranno essere trasmessi, all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale ed in particolare, con riferimento al punto 24, con cadenza annuale.

b) di quantificare in € 1.400,00, pari allo 0,02% del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente;

c) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

d) di trasmettere la presente delibera all’Amministrazione Comunale di Cesenatico, ad Hera Forlì-Cesena S.r.l., ad ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena, al Consorzio di Bonifica della Romagna ed al Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena;

e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 99 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione.”

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