n.38 del 15.02.2023 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 art. 27 e 31 - Basso Farm Società Agricola di Basso Francesco e Figli S.S - Domande 23/12/2015 di rinnovo e 13/10/2022 di variante di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso igienico e assimilati, dalle falde sotterranee in comune di Sorbolo Mezzani (PR), loc. Chiozzola. Rinnovo concessione di derivazione. Proc PRPPA2070. SINADOC 34274

ulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda Basso Farm Società Agricola Di Basso Francesco E Figli S.S, Sede legale in Comune di Sorbolo Mezzani (PR), Strada Statale 62 n. 28, Frazione Casaltone (Ex Sorbolo), Domicilio digitale/PEC basso_bettolino@arubapec.it, Numero REA PR – 203709, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01935930345, Partita IVA 01935930345, il rinnovo e la variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA2070, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le descritte nel disciplinare allegato:

2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31/12/2031;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

(omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-104 del 12/1/2023

(omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia

  • 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
  • 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
  • 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  • 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

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