n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Società Agricola Pessina SS - Domanda 28/04/2014 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Pilastro. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc. PR14A0012

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Società Agricola Pessina SS, P. IVA 00482220340, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Parma (PR) per uso irrigazione agricola, con una portata massima pari a litri/sec. 6,6 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 29.000;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 24/6/2015 n. 7800

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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