n.220 del 02.08.2023 periodico (Parte Seconda)

Piano di prelievo del daino per la stagione venatoria 2023/2024 e integrazioni alle deliberazioni n. 826/2023 e n. 829/2023

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi infrastrutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;

Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 ed in particolare:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2, dispone quanto segue:

- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;

- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;

- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Visto il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l’art. 3, il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi, i distretti vengono suddivisi in aree di gestione, che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l'art. 11, il quale dispone:

- al comma 1, che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, devono essere presentati per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC, su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2, che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell’ISPRA, anche attraverso appositi protocolli di intesa;

- al comma 4, che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

- al comma 5, che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE”, dove si prevedono, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il daino (§ 2.7), definisce:

- tra gli obiettivi (§ 2.7.1), la riduzione degli impatti alle attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), in particolare nelle unità territoriali provinciali più vulnerabili (cfr. § 1.9.7.1). Ciò in un’ottica gestionale mirata a conservare l’ungulato con popolazioni vitali, unicamente entro l’areale storico di presenza stabile del daino (area a gestione conservativa), che si sviluppa nei Comprensori C2 e C3. Per i nuclei demografici presenti nel Comprensorio C1, stanti le caratteristiche dello stesso (agricoltura intensiva e fitta rete viaria: cfr. § 1.1.2.2), è prevista, invece, la rimozione; analoga scelta gestionale sarà adottata per gli eventuali nuclei di nuova formazione (frutto di introduzioni accidentali e/o illegali, o per espansione d’areale);

- tra le azioni (§ 2.7.2):

- nel comprensorio 1, un obiettivo non conservativo nei confronti del mammifero. Il prelievo venatorio deve, quindi, tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio, o che abbiano estensione uguale o superiore al 25% della superficie totale inclusa entro il comprensorio 1, si applica questo obiettivo gestionale;

- nei comprensori 2 e 3, la programmazione delle presenze del daino deve avvenire coerentemente con l’area a gestione conservativa, entro cui è prevista la gestione a lungo termine dell’ungulato. L’area interessa tutte le unità territoriali provinciali, con l’eccezione di Ferrara (interamente inclusa nel comprensorio 1), Ravenna e Rimini e si estende per 3.907 kmq, circa, nei comprensori omogenei 2 e 3;

- un modello gestionale che prevede, tra l’altro:

- nel comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc., sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna ≥ 2,5°, con presenza di “parapalle” naturali quali argini e terrapieni). Particolare attenzione deve essere posta nella gestione faunistico-venatoria dei due nuclei demografici descritti al paragrafo 1.5.7.2 [Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)], che, qualora utilizzino territori di competenza di più enti ivi compreso il Parco regionale del Delta del Po, necessitano dell’approvazione di un piano di gestione dedicato e coordinato che preveda il ricorso a specifici piani di limitazione della specie;

- nei comprensori 2 e 3 e con riferimento ai distretti a gestione conservativa della specie, è necessario che i distretti di gestione tra loro adiacenti, compresi in misura preponderante nello stesso comprensorio (estensione ≥ al 75% della superficie complessiva dell’unità di gestione), posti sui versanti della medesima vallata, realizzino le operazioni di stima quali-quantitativa entro lassi di tempo contenuti (due week-end consecutivi), al fine di limitare il rischio di conteggi ripetuti degli stessi gruppi di esemplari. Entro la medesima unità di gestione (distretto), la contemporaneità deve essere invece garantita. Le Aziende Venatorie devono svolgere queste operazioni simultaneamente agli ATC. Per definire entità e struttura dei piani di prelievo, risultano opportuni confronti tecnici tra i Soggetti gestori afferenti al medesimo distretto, che tengano conto dei dati conoscitivi di maggiore importanza (trend demografico, relazioni spaziali tra gli esemplari del distretto, movimenti stagionali, entità e distribuzione dei danni, successo di prelievo etc.), al fine della formulazione delle proposte di prelievo;

Preso atto che, con propria deliberazione n. 748 del 13 maggio 2019, è stato approvato il “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”, redatto ai sensi di quanto previsto all’art. 11, comma 2 del citato Regolamento regionale n. 1/2008 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna;

Richiamata la propria deliberazione n. 812 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto “Calendario venatorio regionale – Stagione 2023-2024”, che consente il prelievo in selezione del daino, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B, approvato con il citato provvedimento:

Tempi di prelievo in selezione del daino

sesso

classe sociale

2 settembre – 30 settembre

M

I

1 novembre – 14 marzo

M

I, II e III

1 gennaio – 14 marzo

F

I e II

M e F

0

i n aree a gestione non conservativa (C 1)

sesso

classe sociale

2 settembre – 30 settembre

M

I

1 novembre – 14 marzo

M

I, II e III

1 gennaio – 31 marzo

M e F

tutte le classi

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 812/2023 prevede, inoltre, nell’Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, sia consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione e che nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F possa essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Viste le note pervenute dai Settori Agricoltura, caccia e pesca degli ambiti territoriali competenti relative alle proposte di prelievo del daino, acquisite agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura, predisposte in ottemperanza a quanto previsto dal sopracitato “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”;

Verificate, da parte del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura, la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Vista la nota prot.0674822.U dell’11 luglio 2023 con cui sono stati trasmessi ad ISPRA i risultati della gestione del daino, i dati di censimento, prelievo e assegnazioni nonché la cartografia aggiornata, ai sensi del più volte citato “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”;

Richiamate, infine, le deliberazioni del 22 maggio 2023, n. 826 “Piano di prelievo del capriolo Stagione Venatoria 2023/2024” e n. 829 “Piano di prelievo del cinghiale Stagione Venatoria 2023/2024”;

Rilevato che:

- il Settore Agricoltura Caccia e Pesca – Ambiti Bologna e Ferrara ha comunicato di non aver trasmesso, per mero errore materiale, la richiesta di piano di prelievo del capriolo per il distretto di gestione ungulati denominato “BO02 9”;

- il Settore Agricoltura Caccia e Pesca – Ambiti Piacenza e Parma ha trasmesso i dati di censimento e la richiesta di prelievo per le specie cinghiale e capriolo per l’Azienda Faunistico Venatoria “Vera” in comune di Caorso (PC), istituita con Determinazione dirigenziale n. 11685 del 26 maggio 2023, azienda totalmente inclusa nel Comprensorio Faunistico Omogeneo 1 dove, ai sensi del PFV vigente, la gestione per entrambe le specie ha come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi;

Ritenuto, pertanto, di provvedere:

- all’approvazione del piano di prelievo in selezione del daino per la stagione venatoria 2023-2024, così come indicato nell’Allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei tempi previsti nel sopracitato “Calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024”;

- all’integrazione della propria deliberazione n. 826/2023, approvando il prelievo del capriolo nel distretto denominato “BO02 9” della provincia di Bologna e nell’Azienda Faunistico Venatoria “Vera” in comune di Caorso (PC), così come indicato nell’Allegato 2 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- all’integrazione della propria deliberazione n. 829/2023, approvando il prelievo del cinghiale nell’Azienda Faunistico Venatoria “Vera” in comune di Caorso (PC), così come indicato nell’Allegato 3 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare il piano di prelievo del daino in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2023-2024, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei tempi previsti nel sopracitato “Calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024”;

2) di integrare la deliberazione n. 826/2023, approvando il prelievo del capriolo nel distretto denominato “BO02 9” della provincia di Bologna e nell’Azienda Faunistico Venatoria “Vera” in comune di Caorso (PC), così come indicato nell’Allegato 2 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

3) di integrare la deliberazione n. 829/2023, approvando il prelievo del cinghiale nell’Azienda Faunistico Venatoria “Vera” in comune di Caorso (PC), così come indicato nell’Allegato 3 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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