n.310 del 23.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione ai Comuni di Cesena (FC), Santa Sofia (FC), Busseto (PR), Fidenza (PR), Fontevivo (PR) e Soragna (PR) di risorse finanziarie a copertura di contributi a soggetti privati e attività produttive per i danni subiti in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 9-18 marzo2010 in provincia di Forlì-Cesena e nei giorni 15-16 giugno 2010 in provincia di Parma (OPCM 3911/2010-OCDPC 63/2013)

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

- nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della regione Emilia-Romagna è stato investito da eccezionali eventi atmosferici e da violente mareggiate che hanno provocato movimenti franosi, numerosi dissesti, allagamenti, con danni a beni pubblici e privati, l’interruzione della viabilità stradale e ferroviaria, l’interruzione della fornitura dell’energia elettrica ed una grande quantità di caduta di alberi, nonché la totale asportazione delle dune di protezione degli insediamenti balneari e delle infrastrutture;

- nei giorni 15 e 16 giugno 2010 il territorio della provincia di Parma è stato interessato da eccezionali nubifragi che hanno causato numerosi allagamenti coinvolgendo centri abitati, sedi stradali comunali e provinciali, insediamenti produttivi;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, pubblicato nella G.U. n. 169 del 22 luglio 2010, è stato dichiarato fino al 31 luglio 2011 lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno nel territorio della provincia di Parma;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011, pubblicato nella G.U. n. 187 del 12 agosto 2011, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010, con la quale:

  • il Presidente delle Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza di cui trattasi, con il compito di provvedere in particolare, previa individuazione dei comuni danneggiati da tali eventi, alla predisposizione, anche per stralci, di un apposito piano degli interventi necessari (art. 1);
  • è stata autorizzata la concessione di contributi per i danni subiti da privati ed attività produttive e per l’autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione, secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati dal Commissario delegato con propri provvedimenti (art. 1);
  • è stata assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.500.000,00, integrabili con talune specifiche economie realizzatesi nell’ambito della gestione di altre emergenze verificatesi nel territorio regionale, al fine di consentire l’avvio delle attività e l’attuazione degli interventi urgenti prioritari (art. 5);
  • per l’utilizzo di tali risorse è stata autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato (art. 5);

Dato atto che per l’impiego delle risorse di cui all’ordinanza n. 3911/2010 è stata aperta a favore del Commissario delegato, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, la contabilità speciale n. 5469;

Richiamato il decreto commissariale n. 120 del 14 giugno 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 94 del 24 giugno 2011 con il quale è stato approvato, su proposta del Comitato istituzionale costituito con decreto commissariale n. 20 del 2 febbraio 2011, il “Piano degli interventi urgenti riguardanti gli eccezionali eventi atmosferici che hanno particolarmente colpito nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della provincia di Forlì-Cesena e gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma - O.P.C.M. n. 3911/2010”;

Dato atto:

- che il Piano degli interventi sopra citato riporta al capitolo 10, par. 10.1, la “Direttiva per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività produttive per i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio dei comuni in provincia di Forlì-Cesena ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio dei comuni in provincia di Parma elencati nel Capitolo 3 del Piano”, di seguito denominata direttiva commissariale;

- che le somme accantonate nell’ambito del Piano degli interventi ai fini della concessione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati e per i danni occorsi alle unità immobiliari ad uso abitativo principale e ad uso produttivo ammontano ad Euro 320.000,00, di cui Euro 160.000,00 recate dall’ordinanza 3911/10 e Euro 160.000,00 provenienti dalle economie di cui si è detto sopra, trasferite sulla contabilità speciale n. 5469;

Evidenziato che la direttiva commissariale prevede, in particolare:

- che l’assegnazione dei contributi è disposta secondo le seguenti classi di priorità:

a) unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo distrutta o totalmente inagibile;

b) unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo; unità immobiliare danneggiata ad uso produttivo;

- che la finanziabilità di una o di entrambe le classi di priorità e, nel caso della classe b), di una o di entrambe le tipologie ivi previste dipenderà dal rapporto tra l’importo dei danni dichiarati nelle domande di contributo e le risorse finanziarie complessivamente disponibili;

- che la finanziabilità in parola sarà stabilita con decreto del Commissario delegato, previa verifica del suddetto rapporto e su proposta del Comitato istituzionale costituito con decreto commissariale 20/11;

Evidenziato altresì:

- che, per quanto riguarda i contributi per l’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile (classe di priorità a), la direttiva commissariale prevede che i Comuni interessati trasmettano all’Agenzia regionale di protezione civile gli elenchi riepilogativi (compilati su moduli ER/P) delle relative domande, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti ivi prescritti;

- che per quanto riguarda le domande di contributo per l’abitazione principale danneggiata e per l’unità immobiliare ad uso produttivo danneggiata (classe di priorità b), la direttiva commissariale prevede la trasmissione all’Agenzia regionale di protezione civile dei soli elenchi riepilogativi, rinviando l’istruttoria ovvero la verifica, a cura dei Comuni interessati, della sussistenza dei requisiti prescritti al previo accertamento della loro finanziabilità;

Preso atto, avuto riguardo ai danni occorsi agli immobili ad uso abitativo principale e produttivo:

- che i Comuni, tra quelli colpiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi ed individuati nel capitolo 3 del Piano degli interventi, cui risultano presentate nel termine prescritto domande di contributo, sono: Cesena e Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena; Busseto, Fidenza, Fontevivo e Soragna in provincia di Parma;

- che, in particolare, dalla documentazione di cui alla lett. E della direttiva commissariale, trasmessa dai Comuni sopra specificati all’Agenzia regionale di protezione civile, risultano presentate un numero complessivo di 15 domande di contributo con danni superiori alla franchigia di Euro 2.600,00, di cui 3 per abitazioni principali per cui è stata dichiarata la totale inagibilità con provvedimento della competente autorità, 9 per abitazioni principali danneggiate e 3 per unità immobiliari ad uso produttivo danneggiate;

- che dalla suddetta documentazione i danni dichiarati per le abitazioni principali danneggiate e per le unità immobiliari ad uso produttivo danneggiate risultano rispettivamente inferiori ai massimali di euro 30.000,00 (lett. B.2 direttiva commissariale) ed Euro 60.000,00 (lett. C.1 direttiva commissariale);

Evidenziato che - su proposta del Comitato istituzionale avanzata nella seduta del 28 febbraio 2012 in cui è stato esaminato il rapporto tra l’ammontare complessivo dei danni risultanti dagli elenchi riepilogativi delle domande di contributo presentate e l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili - con decreto commissariale n. 51 del 14 marzo 2012 si è stabilita la finanziabilità di tutte le classi di priorità di cui si è detto in precedenza ed in particolare:

  • per le abitazioni principali distrutte o dichiarate dalla competente autorità totalmente inagibili (classe di priorità a), si è stabilito il finanziamento dei contributi per la demolizione dell’unità abitativa (unitamente ad eventuali pertinenze ad essa strutturalmente connesse) e relativa ricostruzione in sito ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e dalla sussistenza di fatto di condizioni di sicurezza idrogeologica, oppure per la costruzione o acquisto di altra unità abitativa in altro sito, tenuto conto dei criteri e massimali di cui alla lettera B.1 della direttiva commissariale;
  • per le abitazioni principali dichiarate dalla competente autorità totalmente inagibili, per le quali gli interventi di riparazione dei gravi danni e/o di consolidamento strutturale sono funzionali e sufficienti a rimuovere l’inagibilità - e che per tale ragione si posizionano in una classe intermedia tra la a) e la b) -, si è stabilito il finanziamento dei contributi tenuto conto dei criteri di cui alla lettera B.2 della direttiva commissariale ed al contempo si è stabilito l’aumento del massimale da Euro 30.000,00 ad Euro 80.000,00;
  • per le abitazioni principali danneggiate e le unità immobiliari ad uso produttivo danneggiate (classe di priorità b), si è stabilito il finanziamento dei contributi tenuto conto dei criteri e dei massimali previsti rispettivamente alle lettere B.2 e C.1 della direttiva commissariale;

- che, per finanziare tutte le classi di priorità previste dalla direttiva commissariale, le percentuali ivi indicate nelle lettere B.1, B.2 e C.1, potranno subire una riduzione e che, in tal caso, tale riduzione verrà determinata in misura proporzionale;

- che la percentuale applicabile, nella misura eventualmente ridotta, verrà stabilita, all’esito dell’istruttoria definitiva delle domande, nel successivo atto di assegnazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie a copertura dei contributi in parola;

Evidenziato, altresì, che, nel mese di aprile 2012 con note agli atti dell’Agenzia regionale di protezione civile, il Direttore dell’Agenzia ha dato comunicazione dell’adozione del citato decreto commissariale n. 51/2012 ai Comuni interessati, i quali sono stati invitati ad attivare, per tutte le domande di contributo presentate nei termini prescritti e con danni superiori alla franchigia di € 2.600,00, i controlli previsti dalla direttiva commissariale in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati dagli interessati in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio rese in domanda; 

Rilevato che i Comuni interessati, all’esito dell’istruttoria e dei controlli da essi effettuati, hanno trasmesso, come da note acquisite agli atti dell’Agenzia regionale di protezione civile, gli elenchi riepilogativi definitivi delle domande ammesse a contributo da cui risulta che:

il Comune di Cesena (FC) - (note prot. n. 51806/455 del 24/7/2012 e n. 53026/455 del 10/7/2013) - ha ammesso a contributo 1 domanda relativa ad abitazione principale dichiarata totalmente inagibile riconducibile alla classe di priorità a);

il Comune di Santa Sofia (FC) - (nota prot. n. 6673 del 14/8/2012) - ha ammesso a contributo 1 domanda relativa ad abitazione principale dichiarata totalmente inagibile riconducibile alla classe intermedia tra la a) e la b);

il Comune di Busseto (PR) - (note prot. n. 7753 del 29/6/2012 e n. 1392 del 29/1/2013) - ha ammesso a contributo 2 domande di cui 1 relativa ad abitazione principale danneggiata ed 1 ad unità immobiliare danneggiata ad uso produttivo riconducibili alla classe di priorità b);

il Comune di Fidenza (PR) - (nota prot. n. 13115 del 8/6/2012) - ha ammesso a contributo 1 domanda relativa ad abitazione principale danneggiata riconducibile alla classe di priorità b);

il Comune di Fontevivo (PR) - (note prot. n. 4567 del 29/5/2012 e n. 259 del 11/1/2013) - ha ammesso a contributo 2 domande di cui 1 relativa ad abitazione principale danneggiata ed 1 ad unità immobiliare danneggiata ad uso produttivo riconducibili alla classe di priorità b);

il Comune di Soragna (PR) - (note prot. n. 5139 del 6/7/2012 e n. 1455 del 16/2/2013) - ha ammesso a contributo 3 domande di cui 2 relative ad abitazioni principali danneggiate ed 1 ad unità immobiliare danneggiata ad uso produttivo riconducibili alla classe di priorità b);

Evidenziato che con decreto commissariale 52/12 sono state assegnate, a valere sulla disponibilità finanziaria di Euro 320.000,00 di cui si è detto in premessa, ai Comuni di Cesena e di Santa Sofia risorse finanziarie pari rispettivamente ad Euro 11.863,70 ed Euro 1.222,58 per un totale di Euro 13.086,28 e liquidate rispettivamente con determinazioni del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile 545/12 e 407/12a a copertura di spese e contributi per la sistemazione dei nuclei familiari sfollati;

Accertato che, in base alle risorse finanziarie disponibili di Euro 306.913,72 (corrispondenti alla differenza tra Euro 320.000,00 ed Euro 13.086,28) e all’ammontare complessivo dei danni ammessi a contributo dai Comuni sopra richiamati è possibile applicare le aliquote percentuali massime stabilite dalle disposizioni commissariali per la determinazione dell’importo dei contributi di cui trattasi e precisamente:

  • il 75% per l’abitazione principale in classe di priorità a);
  • il 70% per l’abitazione principale in classe di priorità intermedia tra la a) e la b);
  • il 70% per le abitazioni principali in classe di priorità b);
  • il 50% per le unita immobiliari ad uso produttivo in classe di priorità b);

Visto il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 100 del 12 luglio 2012 ed in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo, dove si prevede che le gestioni commissariali che operano, ai sensi della L. 225/92, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore dello stesso, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 e che per la prosecuzione degli interventi attivati durante le gestioni commissariali ancora operanti trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima L. 225/92;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 182 del 6 agosto 2012, con la quale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 2, del D.L. 59/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 100/2012 è stata prorogata fino al 30 settembre 2012 la gestione commissariale relativa agli eventi calamitosi descritti in premessa;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 63 del 15 marzo 2013, adottata in applicazione del citato art. 5, commi 4-ter e 4-quater della L. n. 225/1992 e pubblicata nella G. U. n. 71 del 25 marzo 2013, ed in particolare l’art 1:

  • comma 1, che individua la Regione Emilia-Romagna quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito degli eventi calamitosi descritti in premessa;
  • comma 2, che individua il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per i fini di cui al comma 1, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione per il coordinamento degli interventi finanziati e contenuti in piani delle attività già approvati dal Commissario delegato alla data di adozione della medesima ordinanza n. 63/2013, autorizzandolo a porre in essere le attività occorrenti per la prosecuzione in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico, provvedendo alla ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla Regione Emilia-Romagna;
  • comma 5, che stabilisce che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna provvede fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5469 che viene allo stesso intestata per 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza n. 63/2013 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerato, pertanto, che all’assegnazione ai Comuni interessati delle risorse finanziare a copertura dei contributi per i danni da essi ammessi in esito alle risultanze delle rispettive istruttorie, provvede lo scrivente in forza di quanto previsto dall’OCDPC n. 63/2013;

Accertata la regolarità della documentazione presentata dai Comuni interessati;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto all’assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni di Cesena e Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena ed ai Comuni di Busseto, Fidenza, Fontevivo e Soragna in provincia di Parma per gli importi calcolati secondo le disposizioni commissariali ed indicati nel dispositivo del presente atto;

Ritenuto, altresì, di stabilire, in considerazione della chiusura della contabilità speciale 5469 intestata allo scrivente prevista per il 25 marzo 2015, che:

  • i Comuni provvedono all’assegnazione dei contributi dandone comunicazione agli aventi titolo entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
  • gli interventi sugli immobili inagibili ascritti alla classe a) ed alla classe intermedia tra la a) e la b) devono essere eseguiti e comprovati, dagli assegnatari dei contributi, presentando al Comune interessato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014 la documentazione prevista dalla direttiva commissariale, ivi compresa quella valida ai fini fiscali comprovante la spesa effettivamente sostenuta;
  • gli interventi sugli immobili danneggiati ascritti alla classe b) devono essere eseguiti e comprovati dagli assegnatari dei contributi, presentando, a pena di decadenza, al Comune interessato entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 la documentazione prevista dalla direttiva commissariale, ivi compresa quella valida ai fini fiscali comprovante la spesa effettivamente sostenuta;
  • entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli assegnatari dei contributi della documentazione comprovante l’esecuzione degli interventi di cui sopra, i Comuni, ai fini del trasferimento delle somme nei limiti degli importi assegnati con la presente determinazione, trasmettono all’Agenzia regionale di protezione civile gli atti di liquidazione dei contributi spettanti adottati dal competente organo comunale con cui danno atto della documentazione presentata, specificandone gli estremi e i termini di presentazione, quantificano l’importo del contributo da liquidare agli aventi titolo, rideterminandolo in diminuizione rispetto a quello assegnato ove l’ammontare delle spese sostenute e documentate sia inferiore all’importo dei danni ammessi a contributo;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare - a valere sulle risorse finanziarie iscritte nella contabilità speciale n. 5469 intestata allo scrivente ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 63/2013 - ai Comuni di Cesena e Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena ed ai Comuni di Busseto, Fidenza, Fontevivo e Soragna in provincia di Parma la somma complessiva di € 216.868,05, come di seguito ripartita, a copertura dei contributi da assegnare ai soggetti privati e alle attività produttive per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 9-18 marzo 2010 in provincia di Forlì-Cesena e 15-16 giugno 2010 in provincia di Parma:

  • Cesena (FC) Euro 122.469,30 
  • Santa Sofia (FC) Euro 44.380,00 
  • Busseto (PR) Euro 14.094,50 
  • Fidenza (PR) Euro 14.553,00 
  • Fontevivo (PR) Euro 6.358,29 
  • Soragna (PR) Euro 15.012,96 

2. di stabilire che:

  • i Comuni provvedono all’assegnazione dei contributi dandone comunicazione agli aventi titolo entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
  • gli interventi sugli immobili inagibili ascritti alla classe a) ed alla classe intermedia tra la a) e la b) devono essere eseguiti e comprovati, dagli assegnatari dei contributi, presentando al Comune interessato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014 la documentazione prevista dalla direttiva approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 120/11, ivi compresa quella valida ai fini fiscali comprovante la spesa effettivamente sostenuta;
  • gli interventi sugli immobili danneggiati ascritti alla classe b) devono essere eseguiti e comprovati dagli assegnatari dei contributi, presentando, a pena di decadenza, al Comune interessato entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 la documentazione prevista dalla direttiva approvata con il citato decreto 120/11, ivi compresa quella valida ai fini fiscali comprovante la spesa effettivamente sostenuta;
  • entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli assegnatari dei contributi della documentazione comprovante l’esecuzione degli interventi di cui sopra, i Comuni, ai fini del trasferimento delle somme nei limiti degli importi assegnati con la presente determinazione, trasmettono all’Agenzia regionale di protezione civile gli atti di liquidazione dei contributi spettanti adottati dal competente organo comunale con cui danno atto della documentazione presentata, specificandone gli estremi e i termini di presentazione, quantificano l’importo del contributo da liquidare agli aventi titolo, rideterminandolo in diminuizione rispetto a quello assegnato ove l’ammontare delle spese sostenute e documentate sia inferiore all’importo dei danni ammessi a contributo;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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