n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Deliberazione relativa alla conclusione della procedura di screening concernente il progetto di “Pista attrezzata per competizioni e prove di veicoli speciali (go-kart e minimoto) e relativi servizi” da realizzarsi in comune di Correggio (RE), località Fosdondo, proponente Valmotor Srl

La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della Legge Regionale 9/99, comunica la deliberazione relativa alla conclusione della procedura di SCREENING concernente il progetto di “Pista attrezzata per competizioni e prove di veicoli speciali (go-kart e minimoto) e relativi servizi”, da realizzarsi in Comune di Correggio, località Fosdondo, proponente Valmotor Srl. 

Il progetto interessa il territorio del Comune di Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 9/99 e s.s.m.m.i.i. la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Autorità competente, con atto della Giunta Provinciale n. 384 del 09-12-2009, ha deliberato:

di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/99, e s.m.i., il progetto di una “Pista attrezzata per competizioni e prove di veicoli speciali (go-kart e minimoto) e relativi servizi”, da realizzarsi in Comune di Correggio, località Fosdondo, presentato da Valmotor srl di Valcavi Giovanni & C., dalla ulteriore procedura di VIA, di cui al Titolo III della L.R. n. 9/99 e s.m.i., in quanto l’intervento previsto, nel complesso, risulta ambientalmente compatibile, a condizione che:

- il Piano Particolareggiato PP118 sia approvato dal Comune di Correggio e le prescrizioni contenute nel parere n. 0012317 rilasciato dal Comune in data 12/11/2009 siano riportate nella convenzione urbanistica attuativa del PP 118 stesso;

- siano rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate:

  1. l’impianto in oggetto dovrà essere realizzato, gestito e dismesso secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica (screening);
  2. si chiede che il proponente, in fase di progettazione definitiva/esecutiva, definisca un piano di monitoraggio ambientale da attuarsi in fase di esercizio dell’impianto; in particolare:
  3. a tal proposito, con riguardo agli effetti delle emissioni inquinanti sull’ambiente circostante derivanti dall’esercizio dell’impianto, la ditta Valmotor dovrà provvedere ad eseguire opportuni monitoraggi da definire in accordo con il Comune di Correggio ed il Servizio ARPA. In particolare, la convenzione attuativa del piano particolareggiato dovrà prevedere la tipologia dei controlli da eseguirsi e la loro frequenza nel corso dell’anno, considerando in particolare i momenti di maggiore criticità (competizioni);
  4. le operazioni di riempimento dei laghetti artificiali esistenti e di formazione dei terrapieni perimetrali dovranno avvenire impiegando materiale inerte di origine naturale. In caso di utilizzo di terre da scavo, dovrà essere previsto un utilizzo conforme alle normative vigenti in materia ambientale, e in particolare dovranno essere rispettate le condizioni dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06 e smi;
  5. per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dal transito dei mezzi sulle piste di cantiere, è necessario che il trasporto degli inerti sia realizzato con mezzi dotati di sistema di ricopertura dei cassoni con teloni, prevedendo, se necessario, l’umidificazione delle vie di transito;
  6. in fase di realizzazione ed esercizio dell’impianto dovranno essere attuate tutte le precauzioni e le misure necessarie ad evitare l’immissione di sostanze inquinanti sul terreno e nei corpi idrici superficiali e sotterranei;
  7. con riferimento alla fase di cantiere, alla fase di esercizio e a quella di dismissione dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di rifiuti;
  8. con riferimento al Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell’Aria (PTQA) della Provincia di Reggio Emilia, si chiede di contribuire agli “obiettivi e azioni di piano” previsti per l’agglomerato urbano (agglomerato R3), in particolare attuando ulteriori interventi di compensazione/mitigazione del carico emissivo aggiuntivo atteso nell’area derivante dall’attuazione dell’intervento (incremento delle fasce verdi di ambientazione, utilizzo di mezzi a ridotta emissione, anche tramite sistemi di abbattimento degli inquinanti, etc.);
  9. le acque reflue provenienti dal locale manutenzione mezzi dovranno preferibilmente essere raccolte in apposita vasca di contenimento a perfetta tenuta e smaltite come rifiuto, di conseguenza dovrà essere eliminato lo scarico in acque superficiali previsto nella relazione tecnica allegata al progetto; nel caso in cui si voglia mantenere lo scarico in acque superficiali, dovrà essere richiesta l’autorizzazione allo scarico alla Provincia (indicando la tipologia dei reflui, portata dello scarico, metodologia di lavaggio dei pavimenti, ed eventuali detergenti utilizzati);
  10. con riferimento alle acque reflue domestiche, dovrà essere richiesta autorizzazione all’autorità competente, prevedendo un dimensionamento dell’impianto di trattamento che consideri il picco di presenza di visitatori previsto in occasione delle competizioni di rilevanza nazionale;
  11. ad integrazione di quanto esplicitato al punto 2), nel progetto edilizio dell’insediamento si dovrà allegare:
  12. nel caso in cui venga rimosso il terrapieno attualmente esistente, connesso alle attività estrattive presenti sul lato nord-ovest del comparto in cui verrà realizzata la pista, Valmotor srl dovrà inserire le eventuali opportune mitigazioni acustiche che si rendessero necessarie al fine di garantire comunque il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore;
  13. dovrà essere rispettato quanto previsto dalla delibera della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 21/01/2002, inerente i Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e dagli eventuali relativi Regolamenti comunali;
  14. le insegne pubblicitarie non potranno superare in altezza il terrapieno perimetrale di mitigazione acustica previsto dal progetto, il quale dovrà risultare in parte inerbito ed in parte piantumato con essenze principalmente arbustive, in particolare sulla scarpata esterna. Il progetto del verde all’esterno del terrapieno dovrà essere potenziato rispetto alla previsione di un solo filare di piante all’intorno del circuito; dovrà essere pertanto inserita una fascia opportunamente arborata e gli impianti arborei ed arbustivi dovranno essere realizzati con un andamento che consideri la morfologia del terreno, evitando distribuzioni lineari e, più in generale, disposizioni artificiali degli elementi;
  15. in considerazione del traffico indotto previsto, sia durante l’attività ordinaria che in occasione delle gare, la ditta dovrà assumersi l’onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale di via Ronchi Rabbioso, che dovrà mantenere le attuali caratteristiche di fruibilità, con finitura superficiale “a ghiaia”. Qualora, tuttavia, si riscontrassero evidenti impatti negativi derivanti dalle caratteristiche della strada, a richiesta del Comune di Correggio, la ditta attuatrice dovrà prevedere la sostituzione della ghiaia con lo stabilizzato ovvero l’asfaltatura della stessa;
  16. prima di apportare qualsiasi modifica nella conduzione dell’impianto, in merito al numero di veicoli ammessi o alla frequenza delle diverse manifestazioni previste, dovrà essere condotta nuovamente la verifica di compatibilità ambientale della struttura;
  17. prima della realizzazione dell’intervento in progetto dovranno essere acquisite presso le Autorità competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  18. ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/99 e s.m.i. e del punto 3.4 della D.G.R. n. 1238/02, il proponente è tenuto a corrispondere alla Provincia, quale autorità competente, le spese istruttorie; tali spese, calcolate sulla base del costo di realizzazione del progetto, ammontano a € 53,80 (cinquantatre/80) e dovranno essere corrisposte entro 30 giorni dalla data di deliberazione del presente atto tramite versamento sul c.c. postale n. 10912426 intestato alla Provincia di RE-Servizio Tesoreria, indicando come causale “spese istruttorie V.I.A. - screening Valmotor”.

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