n.235 del 11.08.2023 (Parte Seconda)

Legge n. 238/2016, art. 10 e delibera di Giunta regionale n.1072/2017. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia per la campagna 2023/2024

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;

Visto, in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:

- la sezione A. che prevede:

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;

- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non possono superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;

- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C II e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Vista la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 10 “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all’arricchimento” che al comma 2 prevede che siano le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012 inerente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” ed in particolare l’articolo 2, che prevede che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 17 luglio 2017 recante: “Legge n. 238/2016 art. 10 - approvazione delle disposizioni procedimentali per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”;

Dato atto che l’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 1072/2017 prevede, tra l’altro:

- al punto 2, che la segnalazione della necessità di ricorrere alla pratica dell’arricchimento sia presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – della Regione Emilia-Romagna entro il 31 luglio di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel mese di agosto ed entro il 31 agosto di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo e che tale segnalazione sia effettuata:

- per i vini DOP e IGP, dai Consorzi di tutela riconosciuti e, in loro assenza, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali o dalle Organizzazioni di produttori interessate o dalle Centrali cooperative agricole;

- per i vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, dalle Organizzazioni di produttori interessate, dalle Centrali cooperative agricole;

- al punto 3, che la sussistenza delle condizioni climatiche o fitopatologiche che giustificano il ricorso all'arricchimento sia attestata da Enti di ricerca specializzati attraverso una relazione tecnica che comprovi che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o in parte di essa, si sono verificati eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino delle superfici vitate in produzione;

- al punto 4, che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettua l’istruttoria delle segnalazioni e accerta sulla base della relazione tecnica la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino, anche attraverso verifiche e consultazioni del Servizio Fitosanitario e ARPAE e, se necessario, dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca; in esito alle verifiche compiute il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni, autorizza il ricorso all’arricchimento;

Vista la relazione tecnica di RI.NOVA Soc. Coop. (protocollo n. 25/07/2023.0754949.E), la quale evidenzia che, in considerazione dell’andamento meteo-climatico del trascorso periodo storico 2022-2023 nonché dal punto di vista fitosanitario, si ritiene utile agevolare gli interventi che possono in qualche modo riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti per mantenere alto il livello qualitativo dei vini della vendemmia 2023. Per queste ragioni si ritiene giustificata la richiesta, da parte delle Associazioni dei Produttori Vitivinicoli della Regione Emilia-Romagna e dei Consorzi di Tutela, di adottare le misure relative all’arricchimento, conforme alle indicazioni contenute nei rispettivi disciplinari, per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG derivati dalla vendemmia 2023;

Preso atto:

- delle segnalazioni pervenute entro lunedì 31 luglio 2023, di:

- Consorzio Vini di Romagna, Consorzio Vini Colli Bolognesi, Consorzio Tutela Vini Emilia, Consorzio Tutela Lambrusco DOC, inerenti all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per le DOP ed IGP di loro competenza, conservate agli atti di questa Area;

- Confagricoltura Emilia-Romagna e Coldiretti Emilia-Romagna, finalizzate ad ottenere l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino e in generale di tutti i prodotti, della vendemmia 2023, destinati alla produzione di:

- vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione raccolte nel territorio regionale, nei limiti di 1,5% vol.;

- vini a Denominazione di origine controllata: Gutturnio, Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini e per i vini a Indicazione geografica tipica: Terre di Veleja e Val Tidone, nei limiti di 1,5% vol.;

- Fedagri - Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Agroalimentare Nord - Italia, finalizzata ad ottenere l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino e in generale di tutti i prodotti, della vendemmia 2023, destinati alla produzione di:

- vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione raccolte nel territorio regionale, nei limiti di 1,5% vol.;

- IGT, DOC e DOCG, sull’intero territorio regionale, nei limiti di 1,5% vol. fatto salvo quanto previsto dai disciplinari di produzione delle singole denominazioni di origine;

- della richiesta del Consorzio Vini di Romagna di deroga prevista al punto B., paragrafo 7, lettera b), dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013, per i vini della DOC “Romagna Sangiovese” al fine di consentire, a seguito di arricchimento, nel rispetto del disciplinare di produzione, e quindi con l’incremento di non oltre un 1% vol., di portare il titolo alcolometrico totale fino a 15,00% vol.;

Preso atto inoltre:

- della nota del referente ARPAE, protocollo n. 03/08/2023.
0783799.E, nella quale viene confermato che la descrizione dell'andamento meteorologico 2022-2023 presente nella relazione di RI.NOVA Soc. Coop. risulta conforme a quanto rilevato dalla rete di monitoraggio meteorologica regionale e a quanto presente nei bollettini agrometeorologici settimanali e mensili;

- della nota del Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, protocollo n. 03/08/2023.0783779.E, che ha confermato le considerazioni fitosanitarie espresse nella relazione tecnica di Ri.NOVA Soc. Coop. allegata alle segnalazioni pervenute;

Visto il verbale istruttorio dei funzionari incaricati del 7 agosto 2023, protocollo n. 07/08/2023.0793185.I, dal quale emerge che:

- la Società Cooperativa RI.NOVA ritiene giustificata la richiesta di autorizzazione all’arricchimento per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG derivati dalla vendemmia 2023, stante le condizioni climatiche e fitopatologiche verificatesi nel periodo compreso tra ottobre 2022 e luglio 2023;

- la documentazione agli atti delle diverse segnalazioni e richieste pervenute è parzialmente conforme a quanto previsto dalle disposizioni procedurali di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1072/2017 e pertanto è possibile riconoscere alle medesime l’arricchimento richiesto, con decorrenza a partire da agosto per le vinificazioni ed elaborazioni relative alle segnalazioni pervenute entro il 31 luglio 2023, nei limiti di quanto riportato nei rispettivi disciplinari per i vini DOP ed IGP;

- non sono state accolte le segnalazioni pervenute per i vini Gutturnio DOC e Colli di Parma DOC in quanto non presentate dai rispettivi Consorzi di tutela riconosciuti;

- per DO (Pignoletto) e ad IG (Sillaro) non è stata ritenuta ricevibile la segnalazione presentata da Consorzi di tutela non riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ma è stato comunque possibile concedere l’arricchimento, essendo stato richiesto da organizzazioni agricole regionali;

- non è pervenuta alcuna segnalazione da parte del Consorzio Tutela Vini DOC Bosco Eliceo, del Consorzio volontario per la Tutela dei Vini dei Colli di Parma e da parte del Consorzio Colli Piacentini; pertanto, non è attualmente ammesso l’arricchimento per le seguenti D.O.: Bosco Eliceo, Colli di Parma e Gutturnio;

Ritenuto quindi di:

- autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed ivi raccolte, ed in generale di tutti i prodotti della vendemmia 2023 destinati alla produzione dei diversi vini, a partire dal mese di agosto 2023 per le vinificazioni ed elaborazioni di cui alle segnalazioni pervenute entro il 31 luglio 2023;

- stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOP Romagna Sangiovese possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all’esecuzione di tale pratica e fatte salve le condizioni più restrittive stabilite nello specifico disciplinare;

Dato atto che la documentazione a supporto del presente provvedimento è conservata presso l’Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 474 del 27 marzo 2023, avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate infine:

- le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:

- n. 20863 del 2 novembre 2022 "Modifica all'assetto delle Aree di lavoro dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";

- n. 1083 del 23 gennaio 2023 ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione generale Agricoltura, Caccia e pesca” concernente, in particolare, l’incarico di Responsabile di Area del Settore Vegetale sino al 31 marzo 2025;

- la propria determinazione n. 2642 del 9/2/2023 ad oggetto “Individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito dell’area dirigenziale Settore vegetale della Direzione generale Agricoltura, Caccia e pesca, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93”;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2023/2024, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed ivi raccolte, atti a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell’annata e della varietà di uva;

- vini a Indicazione Geografica di seguito indicati:

Emilia o dell’Emilia, Bianco di Castelfranco Emilia, Sillaro o Bianco del Sillaro, Forlì, Ravenna, Rubicone, Terre di Veleja, Val Tidone e Fortana del Taro per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2023;

- vini a Denominazione di Origine controllata di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo - Colli Piacentini, Colli di Imola (tutte le tipologie), Colli di Scandiano e di Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Modena o di Modena, Pignoletto, Reggiano, Reno, Romagna Albana Spumante DOC, Romagna Trebbiano DOC, Romagna Pagadebit DOC e Romagna Cagnina DOC, Romagna Bianco DOC, Romagna Rosato DOC (anche nelle versioni frizzante e spumante, ove previste dal Disciplinare), Romagna Rosso DOC per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2023;

- vini a Denominazione di Origine Controllata e garantita di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Colli Bolognesi Pignoletto e Romagna Albana per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2023;

2) di autorizzare inoltre l’arricchimento delle partite atte a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio regionale, purché l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi l’1,5% vol.;

3) di autorizzare, al contempo, l’arricchimento per un massimo di 1% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare i seguenti vini:

- DOC: Rimini (tutte le tipologie), Romagna Sangiovese, Romagna Sangiovese Superiore; Romagna Sangiovese Novello; Romagna Sangiovese Longiano; Romagna Bianco Longiano; Romagna Sangiovese Modigliana; Romagna Bianco Modigliana; Colli Bolognesi (comprese le tipologie della sottozona Bologna); per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2023;

4) di stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOC Romagna Sangiovese, a seguito delle operazioni di arricchimento, possa arrivare fino al massimo del 15% vol., ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le condizioni più restrittive stabilite nello specifico disciplinare di produzione;

5) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti della filiera regionale che hanno presentato le segnalazioni, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio e all’ICQRF;

6) di disporre l'ulteriore pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo quanto previsto nel Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025 (PIAO), approvato con delibera di Giunta n. 380 del 13 marzo 2023 e nella Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione.

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