n.222 del 12.08.2026 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del piano di prelievo del daino per la stagione venatoria 2026/2027

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

  • il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi infrastrutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

    • l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

    • l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;

    • l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone, tra l’altro, quanto segue:

  • il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;

  • i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;

  • i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Visto il Regolamento Regionale 20 giugno 2024, n. 3 "Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare:

  • l’art. 3, il quale dispone:

    • al comma 1, che i distretti di gestione degli ungulati, nell’ambito dei quali sono ricompresi tutti i diversi Istituti faunistici ivi comprese le Aree Protette, rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;

    • al comma 3, che, per la razionalizzazione delle stime di popolazione e dei prelievi, i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all’interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

  • l'art. 11, il quale dispone:

    • al comma 1, che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e le relative stime di popolazione, articolati per specie, sesso e classi di età, devono essere presentati alla Regione, annualmente, almeno trenta giorni prima della data d’inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;
    • al comma 2, che sui piani di prelievo venga acquisito il parere dell’ISPRA, anche attraverso appositi protocolli di intesa;
    • al comma 4, che la Regione approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti, istituti e aree contigue ai Parchi, previa verifica della conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione e della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti;
    • al comma 5, che i Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, prorogato con Legge regionale 20 aprile 2026, n. 2 che all’art. 15 stabilisce: “nelle more del completamento delle attività amministrative propedeutiche all’approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, già prorogato fino al termine della stagione venatoria 2025-2026 con deliberazione dell’Assemblea legislativa 21 dicembre 2023, n. 149 (Proroga della validità del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018), è ulteriormente prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano”;

Vista, in particolare, del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, la Parte 2 “Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione”, dove si prevedono, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il daino (§ 2.7), definisce:

  • tra gli obiettivi (§ 2.7.1), la riduzione degli impatti alle attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), in particolare nelle unità territoriali provinciali più vulnerabili (cfr. § 1.9.7.1). Ciò in un’ottica gestionale mirata a conservare l’ungulato con popolazioni vitali, unicamente entro l’areale storico di presenza stabile del daino (area a gestione conservativa), che si sviluppa nei Comprensori C2 e C3. Per i nuclei demografici presenti nel Comprensorio C1, stanti le caratteristiche dello stesso (agricoltura intensiva e fitta rete viaria: cfr. § 1.1.2.2), è prevista, invece, la rimozione; analoga scelta gestionale sarà adottata per gli eventuali nuclei di nuova formazione (frutto di introduzioni accidentali e/o illegali, o per espansione d’areale);

  • tra le azioni (§ 2.7.2):

    • nel comprensorio 1, un obiettivo non conservativo nei confronti del mammifero. Il prelievo venatorio deve, quindi, tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio, o che abbiano estensione uguale o superiore al 25% della superficie totale inclusa entro il comprensorio 1, si applica questo obiettivo gestionale;
    • nei comprensori 2 e 3, la programmazione delle presenze del daino deve avvenire coerentemente con l’area a gestione conservativa, entro cui è prevista la gestione a lungo termine dell’ungulato. L’area interessa tutte le unità territoriali provinciali, con l’eccezione di Ferrara (interamente inclusa nel comprensorio 1), Ravenna e Rimini e si estende per 3.907 kmq, circa, nei comprensori omogenei 2 e 3;
  • un modello gestionale che prevede, tra l’altro:

    • nel comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc., sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna ≥ 2,5°, con presenza di “parapalle” naturali quali argini e terrapieni). Particolare attenzione deve essere posta nella gestione faunistico-venatoria dei due nuclei demografici descritti al paragrafo 1.5.7.2 [Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)], che, qualora utilizzino territori di competenza di più enti ivi compreso il Parco regionale del Delta del Po, necessitano dell’approvazione di un piano di gestione dedicato e coordinato che preveda il ricorso a specifici piani di limitazione della specie;
    • nei comprensori 2 e 3 e con riferimento ai distretti a gestione conservativa della specie, è necessario che i distretti di gestione tra loro adiacenti, compresi in misura preponderante nello stesso comprensorio (estensione ≥ al 75% della superficie complessiva dell’unità di gestione), posti sui versanti della medesima vallata, realizzino le operazioni di stima quali-quantitativa entro lassi di tempo contenuti (due week-end consecutivi), al fine di limitare il rischio di conteggi ripetuti degli stessi gruppi di esemplari. Entro la medesima unità di gestione (distretto), la contemporaneità deve essere invece garantita. Le Aziende Venatorie devono svolgere queste operazioni simultaneamente agli ATC. Per definire entità e struttura dei piani di prelievo, risultano opportuni confronti tecnici tra i Soggetti gestori afferenti al medesimo distretto, che tengano conto dei dati conoscitivi di maggiore importanza (trend demografico, relazioni spaziali tra gli esemplari del distretto, movimenti stagionali, entità e distribuzione dei danni, successo di prelievo etc.), al fine della formulazione delle proposte di prelievo;

Atteso che con propria deliberazione n. 816 del 25 maggio 2026, è stato approvato il “Rinnovo del protocollo d'intesa tra la regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino” tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA, redatto ai sensi di quanto previsto all’art. 11, comma 2 del Regolamento Regionale n. 3/2024 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna;

Richiamata la propria deliberazione n. 858 del 25 maggio 2026 avente ad oggetto “Calendario venatorio regionale – Stagione 2026-2027”, che consente il prelievo in selezione del daino, secondo quanto stabilito dall'Allegato B, approvato con il citato provvedimento;

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 858/2026 prevede, inoltre, nell’Allegato 2, punto 4.11, che la caccia agli ungulati sia consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 3/2024 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione o, per la specie cinghiale, da altri strumenti approvati per la gestione della Peste Suina Africana. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Viste le comunicazioni pervenute dai Settori della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competenti per materia, relative alle proposte di prelievo del daino, acquisite agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura, predisposte in ottemperanza a quanto previsto dal sopracitato “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”;

Verificate, da parte del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura, la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Vista la nota Prot. n.0639171.U del 25 giugno 2026 con cui sono stati trasmessi ad ISPRA i risultati della gestione del daino, i dati di censimento, prelievo e assegnazioni, la cartografia aggiornata, ai sensi del più volte citato “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”;

Ritenuto, pertanto di provvedere all’approvazione del piano di prelievo in selezione del daino per la stagione venatoria 2026/2027, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto dei tempi previsti nel sopracitato “Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027”;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”, come integrata dalla successiva deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;

  • la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

  • n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macroassetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;

  • n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;

  • n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera
  1. di approvare il piano di prelievo del daino in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2026-2027, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto dei tempi previsti dal Calendario venatorio regionale per la stagione 2026-2027 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.858/2026;
  2. di stabilire, altresì, che eventuali modifiche e integrazioni, dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura;
  3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  4. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.
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