n.317 del 10.11.2021 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni per la monetizzazione della fornitura gratuita di energia ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 9 del 16 dicembre 2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, ed in particolare l’articolo 12, che al comma 1 quinques, ha stabilito che:

- i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondano semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla Regione ai sensi del medesimo articolo ed il prezzo zonale dell’energia elettrica;

- le Regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 Kwh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, per almeno al 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni;

- l’allegato A “Linee guida ai fini dell’implementazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1 quinques, dell’innovato decreto legislativo 79/199”, della deliberazione 26 novembre 2019 (490/2019/I/EEL) dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ed in particolare il punto B “Orientamenti dell’Autorità in merito al possibile esercizio della facoltà per le Regioni di obbligare i concessionari alla fornitura gratuita di energia elettrica di cui all’ultimo periodo dell’art. 12, comma 1 - quinques, dell’innovato decreto legislativo 79/99”;

Atteso che con legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 “Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazione idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazione di canoni”, la Regione ha dato attuazione al citato art. 12, del D.Lgs. n. 79/1999;

Richiamato in particolare l’art. 34 della L.R. n. 9 del 2020 che stabilisce che:

- i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica alla Regione nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione per il 100 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni ovvero l’equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto;

- la Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, ne definisce la sua monetizzazione, anche integrale, con finalità di sostenibilità ambientale nonché i relativi assegnatari, prevedendo che la definizione e le eventuali successive modificazioni siano fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre per l’anno successivo, valutate le linee guida di ARERA;

Richiamato l’art. 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” secondo il quale la Regione esercita le funzioni in materia ambientale afferenti alle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

Preso atto che le derivazioni interregionali, ovvero le derivazioni attuate su un corso d’acqua in un tratto ove lo stesso è confine di Regione, sono soggette alla fornitura di energia in favore della Regione che svolge le relative attività amministrative e che introita, in aderenza alle vigenti intese tra le amministrazioni, il canone demaniale di concessione;

Ritenuto, in attuazione dell’art. 34 della L.R. n. 9 d 2020:

- di disporre, a partire dall’anno 2022, la monetizzazione integrale dell’energia che deve essere fornita gratuitamente;

- di disporre l’assegnazione delle risorse derivanti dalla monetizzazione dell’energia nella percentuale del 100 per cento a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni per finalità di sostenibilità ambientale;

- di adottare con riferimento alle modalità di ripartizione tra i territori delle risorse derivanti dalla monetizzazione da versare alla Regione quale controvalore dell’energia elettrica che deve essere fornita gratuitamente, il seguente criterio: assegnazione ai Comuni dell’Emilia-Romagna rivieraschi compresi fra le opere di presa e di restituzione delle grandi derivazioni quali ambiti territoriali omogenei interessati dagli effetti e dalla presenza delle grandi derivazioni;

- di disporre che le risorse costituenti monetizzazione dell’energia che deve essere fornita gratuitamente dovranno essere destinate dagli assegnatari a servizi pubblici per finalità di sostenibilità ambientale;

Preso atto che il prezzo zonale medio orario effettivamente riconosciuto all’impianto è noto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e che lo stesso incide sul calcolo del canone variabile;

Dato atto, pertanto, che il versamento della corresponsione della monetizzazione alla Regione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno in concomitanza con il versamento della parte variabile;

Dato atto, pertanto, che in ragione del fatto che il calcolo del controvalore in euro dell’ammontare dell’energia gratuita che deve essere fornito per l’anno 2022 non è quantificabile con il presente atto, con successivo atto ne sarà determinato il valore in euro, saranno definite le forme di controllo e di monitoraggio sulla destinazione delle risorse e si provvederà ai successivi necessari adempimenti;

Ritenuto di stabilire con il presente atto la monetizzazione integrale dell’energia che deve essere fornita gratuitamente ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 79 del 1999 e dell’art. 34 della L.R. n. 9/2020, i relativi assegnatari e i criteri per l’assegnazione, rinviando ad un successivo atto per gli ulteriori adempimenti;

Preso atto del parere favorevole della Commissione assembleare reso nella seduta del 27/10/2021(protocollo PG/2021/23971);

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021–2023”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.”;
  • n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
  • n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;
  • n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della D.G.R. n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto che le derivazioni interregionali, ovvero le derivazioni attuate su un corso d’acqua in un tratto ove lo stesso è confine di Regione, sono soggette alla fornitura di energia in favore della Regione che svolge le relative attività amministrative e che introita, in aderenza alle vigenti intese tra le amministrazioni, il canone demaniale di concessione;

2) di disporre, a partire dall’anno 2022, la monetizzazione integrale dell’energia che deve essere fornita gratuitamente;

3) di disporre l’assegnazione delle risorse derivanti dalla monetizzazione di cui al precedente punto dell’energia nella percentuale del 100 per cento a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni per finalità di sostenibilità ambientale;

4) di adottare con riferimento alle modalità di ripartizione tra i territori delle risorse derivanti dalla monetizzazione da versare alla Regione quale controvalore dell’energia elettrica che deve essere fornita gratuitamente, il seguente criterio: assegnazione ai Comuni dell’Emilia-Romagna rivieraschi compresi fra le opere di presa e di restituzione delle grandi derivazioni quali ambiti territoriali omogenei interessati dagli effetti e dalla presenza delle grandi derivazioni;

5) di disporre che le risorse costituenti monetizzazione dell’energia che deve essere fornita gratuitamente dovranno essere destinate dagli assegnatari a servizi pubblici per finalità di sostenibilità ambientale;

6) di prendere atto che il prezzo zonale medio orario effettivamente riconosciuto all’impianto è noto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e che lo stesso incide sul calcolo del canone variabile;

7) di dare atto, pertanto, che il versamento della corresponsione della monetizzazione dell’energia che deve essere fornita gratuitamente deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno in concomitanza con il versamento della parte variabile e, conseguentemente, il versamento della monetizzazione relativa all’anno 2022 a favore della Regione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2023;

8) di rinviare, infine, ad un successivo atto la quantificazione della monetizzazione dell’energia gratuita, la definizione delle forme di controllo e monitoraggio sulla destinazione delle risorse e gli ulteriori adempimenti;

9) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

10) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative in materia di trasparenza richiamate in parte narrativa.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina