n.342 del 30.12.2015 periodico (Parte Seconda)
Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. – Decisione in merito alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla demolizione e ricostruzione di fabbricati a servizio di allevamento avicolo sito in loc. Bagnile, Via Masiera n. 6142, nel Comune di Cesena presentato dalla Soc. Agr. Semplice Ovobi
L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di Valutazione d’impatto ambientale relativa alla demolizione e ricostruzione di fabbricati a servizio di allevamento avicolo sito in loc. Bagnile, Via Masiera n. 6142, nel Comune di Cesena, procedura i cui termini sono iniziati a decorrere dal 17/12/2014, giorno in cui è stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 354.
Il progetto è presentato dalla Soc. Agr. Semplice Ovobi. avente sede legale in Comune di Cesena, Via Redichiaro n. 3630 - 47521 Loc. Ponte Pietra.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena.
Il progetto, complessivamente inteso, appartiene alla categoria A.2.10 della L.R. 9/99 e s.m.i.: “Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe” ed è soggetto a procedura di V.I.A. in virtù di quanto previsto al punto A.2.22) della medesima legge regionale: “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”.
Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con decreto del Presidente prot. Gen. n. 103233/291 del giorno 10 dicembre 2015, ha assunto la seguente decisione:
“IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
(omissis)
decreta:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di demolizione e ricostruzione di fabbricati a servizio di allevamento avicolo sito in loc. Bagnile, Via Masiera n. 6142, nel Comune di Cesena poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 03/12/2015, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nei paragrafi 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull'impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale, del presente atto;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nel paragrafo 2.C e 3.C. del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale”, sia le prescrizioni contenute nella sezione D dell’Allegato 4 Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e dei suoi allegati del Rapporto stesso:
- le fosse di alloggiamento dei nastri per la pollina, in relazione al fatto che potranno essere utilizzate per lo stoccaggio delle acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria, dovranno essere a tenuta;
- la ditta dovrà prevedere il recupero delle acque di controlavaggio dei filtri al fine di riutilizzarle per irrigare le aree a verde;
- i lavori di scavo dovranno essere effettuati nella stagione asciutta oppure dovranno essere previsti gli adeguati accorgimenti per lo scavo sottofalda al fine di evitare ogni possibile contaminazione della falda stessa;
- entro un anno dalla data di fine lavori la ditta dovrà mettere a dimora, lungo tutto il perimento dell'azienda, essenze arboree ad alto fusto per una superficie di 7.331 mq. La scelta dei sesti di impianto e delle specie autoctone da utilizzare dovrà avvenire secondo quanto indicato nella planimetria “Permesso di costruire - Tav. mitigazione”; gli elementi vegetali al momento dell'impianto dovranno avere una circonferenza adeguata. Tale intervento dovrà essere integrato dalla realizzazione di una ulteriore area alberata di superficie pari a 600 mq, attuata secondo i medesimi criteri progettuali; la data di fine lavori dovrà tempestivamente essere comunicata all'autorità competente;
- gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non s ufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;
- al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento degli impianti, contestualmente al report annuale, dovrà essere inviata al Comune di Cesena ed all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, per i primi cinque anni a partire dall'anno successivo alla piantumazione, una relazione tecnica e descrittiva corredata da documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento delle essenze messe a dimora;
- a verifica del rispetto del limite di immissione differenziale ex art. 4 del DPCM 14/11/1997, post operam, dovranno essere effettuati due rilievi fonometrici di congrua durata, rispettivamente nel tempo di riferimento notturno (22.00-0.00) e diurno (6.00-22.00), in corrispondenza della componente abitativa del ricettore A ovvero edificio B lato impianto; detti rilevi, dovranno essere effettuati in periodo estivo (luglio-agosto), con gli impianti attivi ed i capannoni in allevamento (in condizioni rappresentative di massimo impatto acustico, ovvero con impianti a massimo regime); i risultati delle verifiche dovranno essere inviati all’Amministrazione provinciale entro 12 mesi dal rilascio del presente Atto, in una relazione tecnica a firma di un TCA. Detta relazione dovrà contenere, oltre ad una descrizione delle condizioni di misura, la time history delle stesse e l’indicazione dei principali parametri statistici (es. L10 e L90). Qualora dalle misure effettuate emergesse il superamento del limite di immissione differenziale, detta relazione dovrà contenere anche una descrizione delle opere di contenimento da realizzare per conseguire il rispetto del limite di legge;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei limiti acustici vigenti per tali attività;
- in relazione alla necessità, evidenziata dal Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena e dai Consorzi Stradali Riuniti, di garantire una ottimale fruizione e manutenzione della viabilità interessata, si rimanda alla fase autorizzativa successiva (rilascio del permesso di costruire), la puntuale definizione delle modalità, delle tempistiche e degli oneri in carico alle parti coinvolte;
- in relazione all'incremento di traffico relativo alla fase di cantiere, devono essere previsti interventi di messa in sicurezza della viabilità da definire puntualmente in termini di modalità, tratti interessati e tempistiche, in sede di rilascio del titolo edilizio;
c) di dare atto che né durante il periodo di deposito degli elaborati, né successivamente, sono pervenute all'autorità competente osservazioni in merito al progetto in esame;
d) di dare atto che gli Enti convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi hanno espresso i propri pareri di competenza richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento;
e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) comprende e sostituisce i seguenti atti:
- Autorizzazione Integrata Ambientale - art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Parere del Comune sulla compatibilità ambientale del progetto;
- Parere igienico sanitario;
- Parere ARPA;
f) di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ricompresa e sostituita, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i., all'interno della presente Valutazione di Impatto Ambientale, costituisce l'Allegato 4 del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
g) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di efficacia dell'Autorizzazione Unica di cui al procedimento unico 30/PROU/2014 effettuato ai sensi del DPR 160/2010 in capo all'Unione dei Comuni Valle del Savio, all'interno del quale è ricompreso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al presente atto;
h) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla ditta Soc. Agr. Semplice Ovobi s.s. dei Fratelli Brighi con sede legale in Comune di Cesena in Via Redichiaro n. 3630 - 47521 Cesena Loc. Ponte Pietra, ed allevamento in Comune di Cesena via Masiera n. 6142, per lo svolgimento dell'attività IPPC compresa nel punto 6.6a: “allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti” dell'Allegato VIII alla Parte II Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi;
i) di approvare "Le condizioni dell'AIA" comprensive del “Piano di Sorveglianza e Controllo” nel testo che risulta dall'Allegato 4 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
j) di stabilire che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità pari a 10 anni a partire dalla data di efficacia dell'Autorizzazione Unica di cui al procedimento unico 30/PROU/2014 effettuato ai sensi del DPR 160/2010 in capo all'Unione dei Comuni Valle del Savio, all'interno del quale è ricompreso il presente atto;
k) di stabilire, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
° il presente decreto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi 9 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- il presente decreto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque p resentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro il 27/02/2024;
- fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
l) di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell’Allegato 4: “Le condizioni dell’AIA” comprensivo del “Piano di Sorveglianza e Controllo”;
- il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Provincia di Forlì Cesena, all’Arpa ed al Comune territorialmente competente. Tali modifiche saranno valutate dall’autorità competente ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forlì Cesena anche nelle forme dell’autocertificazione;
- il gestore dovrà informare comunque l'autorità competente e Arpa di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale; m) di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs.152/06 e smi;
n) di precisare che il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avvalendosi del supporto tecnico scientifico e analitico di Arpa, al fine di verificare la conformità dell’installazione alle sue condizioni;
o) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
p) di fare salvi i diritti di terzi;
q) di dare infine atto che le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, calcolate in misura dello 0,05% del valore dell'intervento e quantificate in € 1.865,00 che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente, sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;
r) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.
s) di trasmettere copia del presente atto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio per il seguito di competenza;
t) di trasmettere copia del presente atto alla Società Agricola Ovobi, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i.;
u) di inoltrare copia del presente atto all'ufficio A.I.A. della Provincia di Forlì-Cesena per il seguito di competenza;
v) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione dando atto che la sua efficacia è subordinata all'efficacia dell'Autorizzazione Unica di cui al procedimento unico effettuato ai sensi del DPR 160/2010 in capo all'Unione dei Comuni Valle del Savio, all'interno del quale è ricompreso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al presente atto;
w) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente atto.