n.226 del 23.07.2014 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art.14

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 5 luglio 1999, che concerne Norme in materia di spettacolo, ora modificato, era il seguente:

«Art. 1 - Finalità

(omissis)

2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, nonché cinematografiche e audiovisive - di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse.».

Comma 1

2) il testo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 5 luglio 1999, che concerne Norme in materia di spettacolo, ora modificato, era il seguente:

«Art. 4 - Tipologie di intervento regionale.

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a:

a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti pubblici e privati con sede nella regione;

b) organizzazione di festival e rassegne sul territorio emiliano-romagnolo;

c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani;

e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in collaborazione con l'Università, in base alle vigenti leggi;

f) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

g) iniziative di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del pubblico;

h) potenziamento dei circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico e alle sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale. ».

Comma 1

3) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 5 luglio 1999, che concerne Norme in materia di spettacolo, ora modificato, era il seguente:

«Art.8 - Attività dirette della Regione.

1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività:

a) di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive;

b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di Enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.».

Nota all’art.15

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 5 luglio 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro , ora sostituito, era il seguente:

«Art.33 - Accreditamento.

1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo dal vivo.».

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