n.75 del 18.03.2021 (Parte Seconda)

Decreto n. 59 del 6 aprile 2020 recante ad oggetto "Avviso per la manifestazione di interesse di Medici chirurghi e Infermieri, in possesso di abilitazione estera, che intendano esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge n. 18/2020". Integrazione

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.; - la Legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”; - la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”; - la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;

Richiamate le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:

- n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.27;

Richiamato in particolare l’art. 1 del decreto n. 576/2020 che nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Precisato che il Soggetto attuatore è chiamato ad operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dell’OCDPC 630/2020;

Rilevato che il Soggetto attuatore può avvalersi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’OCDPC 630/2020 e ss.mm.ii., allo scopo di assicurare una tempestiva conclusione dei procedimenti;

Dato atto che:

- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. N. COVID/8948 del 24 febbraio 2020, in esecuzione della OCDPC 630/2020 ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di trasmettere la quantificazione dei fabbisogni e la stima dei costi relativi da far valere sui fondi emergenziali nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 allo scopo di ottenere la preventiva autorizzazione;

- l’OCDPC 639/2020 ha autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l’emergenza di cui trattasi, stante l’onere di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 1/2018;

- con l’adozione del Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale sono stati confermati come strutture operative del Soggetto attuatore per le azioni e gli interventi diretti ad assicurare la funzionalità e l’ampliamento delle prestazioni sanitarie, in contrasto dell’attuale emergenza;

Richiamato il Decreto n. 59 del 6 aprile 2020 in forza del quale è stato approvato un avviso per la manifestazione di interesse dei professionisti in possesso delle qualifiche professionali sanitarie di medico chirurgo e infermiere che intendano esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea per consentire alle Aziende sanitarie e agli IRCCS regionali, qualora ne ravvisino la necessità, di selezionare, tra i professionisti che hanno manifestato interesse, quelli più rispondenti alle esigenze di cura della popolazione nell’attuale fase emergenziale;

Considerato che il Decreto -legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 all’art. 8-sexies stabilisce che: “L’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“Art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione).”

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2 -bis e 2 -ter del presente decreto.

2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, per l’esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”;

Ritenuto necessario estendere anche alle strutture sociosanitarie quanto previsto all’art. 13, in quanto tali strutture assicurano l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, finanziate dal Servizio Sanitario Regionale e da eventuali quote di partecipazione degli utenti e/o di contribuzione dei Comuni e concorrono al contenimento e al contrasto dell’attuale fase emergenziale epidemiologica;

Ritenuto necessario integrare l’Avviso approvato con proprio Decreto n. 59 del 6 aprile 2020 recante ad oggetto “Avviso per la manifestazione di interesse di medici chirurghi e infermieri, in possesso di abilitazione estera, che intendano esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea, in attuazione dell’art. 13 del Decreto-Legge n. 18/2020” consentendo:

- agli operatori socio-sanitari in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea e non più solo ai medici chirurghi e infermieri, di manifestare interesse;

- alle strutture sanitarie private o accreditate con il SSR, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, alle strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR, qualora ne ravvisino la necessità, di selezionare tra i professionisti che hanno manifestato interesse, quelli più rispondenti alle esigenze di assistenza della struttura nell’attuale fase emergenziale con cui instaurare un rapporto professionale;

Rilevata l’utilità di fare salve le manifestazioni di interesse già presentate nei confronti delle Aziende sanitarie e degli IRCCS regionali anche per eventuali selezioni da parte di strutture sanitarie private o accreditate con il SSR, nonché di strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR;

Ritenuto necessario precisare che:

  • la presentazione della manifestazione di interesse dei medici, degli infermieri e degli operatori socio-sanitari costituisce il presupposto per l’eventuale instaurazione di un rapporto professionale, ma non ha carattere vincolante,
  • le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR, dovranno verificare il possesso dei requisiti dichiarati prima dell’instaurazione del rapporto professionale;

Valutato che tali precisazioni sono coerenti con la garanzia di continuità e regolarità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza delle suddette strutture sanitarie e sociosanitarie, nella permanenza dell’emergenza epidemiologica;

Ritenuto opportuno confermare che l’avviso, approvato con proprio Decreto n. 59/2020, così come integrato con il presente atto sia prioritariamente finalizzato al reclutamento di professionisti che intendano esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea limitatamente alle qualifiche professionali sanitarie di medico chirurgo e infermiere e di operatori socio-sanitari;

Dato atto che le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR potranno selezionare tra i professionisti che avranno manifestato interesse, quelli più rispondenti alle esigenze di assistenza della struttura sanitaria e sociosanitaria nella fase di emergenza epidemiologica;

Ritenuto necessario dare mandato al Servizio Gestione amministrativa della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di verificare la completezza della documentazione presentata a corredo delle manifestazioni di interesse presentate dai professionisti avvalendosi dell’apposita piattaforma;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

1. di integrare il proprio Decreto n. 59 del 6 aprile 2020 recante ad oggetto “Avviso per la manifestazione di interesse di medici chirurghi e infermieri, in possesso di abilitazione estera, che intendano esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea, in attuazione dell’art. 13 del Decreto-Legge n. 18/2020” consentendo:

  • agli operatori socio-sanitari in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea e non più solo ai medici chirurghi e infermieri, di manifestare interesse;
  • alle strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, alle strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR, qualora ne ravvisino la necessità, di selezionare tra i professionisti che hanno manifestato interesse, quelli più rispondenti alle esigenze di assistenza della struttura nell’attuale fase emergenziale;

2. di prevedere che il testo dell’avviso, integrato come indicato al cui al punto 1. costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di confermare che i medici chirurghi, gli infermieri in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea possono presentare la loro manifestazione di interesse, corredata dal certificato di iscrizione all'Albo del Paese di provenienza, utilizzando la piattaforma disponibile al seguente indirizzo:

http://salute.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/avvisi-pubblici/professionisti-sanitari-manifestazione-interesse-covid-19;

4. di prevedere che gli operatori socio-sanitari che abbiano conseguito all’estero la relativa qualifica professionale, pur in assenza di riconoscimento della relativa attestazione, possano presentare manifestazione di interesse per esercitare l’attività durante l’emergenza, corredata da dichiarazione sostitutiva che documenta sia la formazione teorica acquisita, sia il tirocinio pratico oppure in alternativa attività lavorativa in servizi sanitari e sociosanitari;

5. di stabilire che la piattaforma consenta la raccolta di tutti gli elementi contenuti nella manifestazione di interesse;

6. di fare salve le manifestazioni di interesse già presentate nei confronti delle Aziende sanitarie e degli IRCSS regionali, anche per eventuali selezioni promosse da strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate con il SSR;

7. di dare mandato al Servizio Gestione amministrativa della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di verificare la completezza della documentazione a corredo delle manifestazioni di interesse presentate dai professionisti avvalendosi dell’apposita piattaforma;

8. di rendere accessibili in forma digitale e disponibili per l’eventuale selezione alle strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, alle strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR le manifestazioni di interesse dei professionisti;

9. di precisare che la manifestazione di interesse dei medici ed infermieri e degli operatori socio-sanitari non è comunque vincolante, presupponendo la necessità di un assenso successivo finalizzato all’instaurazione di una relazione professionale;

10. di stabilire che gli oneri finanziari relativi alle acquisizioni di cui al punto 1. sono assunti dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate con il SSR, fatta salva l’ammissibilità di specifici programmi e progetti e contabilità speciali;

11. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

12. di pubblicare il presente atto e l’allegato Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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