n.23 del 02.02.2022 periodico (Parte Seconda)
Emergenza peste suina africana. Ulteriori indicazioni inerenti le misure di biosicurezza previste dal dispositivo del Direttore generale Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari protocollo 0001195-18/01/2022-DGSAF-MDS.P.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la Delibera di Giunta n. 59 del 24/1/2022 “Emergenza peste suina africana. Attuazione delle misure di prevenzione e controllo emanate a livello nazionale dal Ministero della Salute e relative Direzioni”
Visto il dispositivo del Direttore Generale Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari protocollo 0001195-18/01/2022-DGSAF-MDS.P ed in particolare agli articoli 2 e 3.
Preso atto:
- della definizione dell’area territoriale di competenza della Regione Emilia-Romagna a cui si applicano le misure introdotte all’art 2 del provvedimento di cui sopra, relativamente all’area di 10 Km confinante con la zona infetta;
- delle misure aggiuntive previste per le Regioni confinanti con la zona infetta stabilite all’art 2 comma 5, e dell’esigenza di coordinare quanto previsto con la successiva art 3 “Misure di controllo sull’intero territorio nazionale” del medesimo dispositivo del Direttore Generale Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari;
Considerato necessario, con la presente determinazione:
- fornire ulteriori indicazioni circa l’applicazione della speciale disciplina autorizzativa di cui all’art 5 della L.R. n. 29 del 2019, per il completo adeguamento degli allevamenti suinicoli alle misure di biosicurezza previste dal dispositivo in oggetto;
- procedere all’individuazione degli interventi edilizi che possono usufruire della speciale disciplina autorizzativa stabilita dall’art. 5 della L.R. n. 29 del 2019, per il completo adeguamento degli allevamenti suinicoli e degli insediamenti produttivi zootecnici ai requisiti strutturali di biosicurezza, così come stabiliti nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tenuto conto delle valutazioni fornite dai Servizi Veterinari delle AUSL del territorio nell’incontro dell’Unità di crisi regionale di cui al DPGR 38/2006, svoltosi in data 19/02/2022;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- le deliberazioni della Giunta regionale, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016 e n. 2344/2016;
- la deliberazione della Giunta regionale, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm., per quanto applicabile;
- l’art. 83, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l’art. 11;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;
- la Legge Regionale 21 novembre 2013, n. 22 “Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori” S.R.L.” e, in particolare, il Capo II relativo alla istituzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle cessate Aziende USL di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini;
- la Legge Regionale 1 giugno 2017, n. 9 “Fusione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria” e, in particolare, l’art. 2 che stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 2017, le due Aziende Sanitarie sono fuse, l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia cessa e l’Azienda USL di Reggio Emilia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia;
- il decreto di riconoscimento del carattere scientifico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 2020, che modifica la denominazione dell’Ente in IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
- l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” rubricato (Semplificazioni in materia DURC) così come modificato in sede di conversione operata con Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la Circolare PG/2013/0208039 del 27/08/2013 “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione Circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/6/2013.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021”;
Richiamata inoltre la determinazione n. 15571 del 14/9/2020, con cui è stato affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica al sottoscritto dirigente;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. come previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021, ai sensi del medesimo decreto;
Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. che nell’area di 10 Km della Regione Emilia-Romagna confinante con la zona infetta in cui sono compresi gli allevamenti di cui all’allegato 1, si applicano, per i suini detenuti, le seguenti misure:
a) esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti, dei casi sospetti come definiti dall’ art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689 e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20kg morti il sabato e la domenica;
b) qualora si rendano necessari nuovi trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, l’operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus;
c) puntuale applicazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n.1248/2008: “Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell’allevamento di suini all’aperto. Criteri di biosicurezza”;
d) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
e) verifica dell’adozione delle misure di cui alla precedente lettera d) e dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti in funzione della loro tipologia, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it, ove pertinente. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competenti, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità, che non superino i 15 gg. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
f) laddove i Servizi veterinari della AUSL territorialmente competente verifichino, negli allevamenti di tipologia “semibrado” compresi i cinghiali detenuti, l’assenza di strutture che garantiscono l’effettiva separazione con i suini selvatici, i suini detenuti sono trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla loro macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
g) rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell’obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente;
h) macellazione tempestiva e comunque non oltre il mese di gennaio dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
i) divieto di movimentazione di suini detenuti al di fuori dalla zona ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
j) eventuali deroghe al punto i), potranno essere autorizzate da codesto Servizio su richiesta dell’operatore secondo le condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
2. nel restante territorio regionale si applicano le seguenti misure per i suini detenuti:
a) puntuale applicazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n.1248/2008: “Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell’allevamento di suini all’aperto. Criteri di biosicurezza”;
b) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
c) verifica dell’adozione delle misure di cui alla lettera b) e dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti in funzione della loro tipologia, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it, ove pertinente. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità, che orientativamente non superino i 45 gg. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
d) laddove i Servizi veterinari della AUSL territorialmente competente verifichino, negli allevamenti di tipologia “semibrado” compresi i cinghiali detenuti, l’assenza di strutture che garantiscono l’effettiva separazione con i suini selvatici, i suini detenuti sono trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla loro macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
e) macellazione entro il mese di gennaio dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
3. di stabilire le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive di cui ai precedenti punto 2. lettere d) ed e) e punto 3. lettere b) e c), che possono usufruire della speciale disciplina autorizzativa stabilita dall’art. 5 della Legge Regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 («Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020»), sono quelli indicati nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), come precisato in premessa;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Diegoli