n.45 del 24.02.2016 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo II - Procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. n. 9 del 18.05.1999 e s. m. i. Decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il progetto denominato “Progetto di trattamento di rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili”, sito nel comune di Rimini

La Regione Emilia-Romagna comunica la decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il seguente progetto: Progetto di trattamento di rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili.

Il progetto è stato presentato dalla ditta HERA SpA, Via Romea Nord n. 180/182 – 48122 Ravenna.

Il progetto è localizzato nel comune di Rimini.

Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 9/99, l'Autorità competente Provincia di Rimini, con Decreto del Presidente n. 160 del 22 dicembre 2015, ha assunto la seguente decisione:

  1. Di escludere con le prescrizioni riportate al punto successivo, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge Regionale n. 9 del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, dalla ulteriore procedura di V.I.A. il progetto denominato “Progetto di trattamento di rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili”, presentato dalla ditta HERA SpA;
  2. Di prescrivere i seguenti obblighi alla ditta HERA SpA:

a) Ai fini dell’eventuale incremento delle opere di compensazione e mitigazione ambientale, in riferimento ai possibili effetti negativi per l’incremento di pressione acustica sui ricettori adiacenti all’opera in progetto, deve essere programmata e realizzata, con l’impianto a regime e pienamente in attività, una campagna di monitoraggio dell’impatto acustico cagionato. Di detta campagna di monitoraggio dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Rimini e ad ARPA;

b) Per il mantenimento ed il miglioramento della barriera vegetazionale lungo il perimetro dell’impianto dovrà essere garantita una sua idonea e costante manutenzione, eventualmente sostituendo rapidamente le piante deteriorate;

c) Ai fini dell’impatto visivo dell’attività, i cumuli di rifiuti e dei materiali stoccati all’interno dell’impianto non dovranno avere un’altezza superiore a 4 metri.

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