n.157 del 26.05.2021 periodico (Parte Seconda)

COVID-19. Ampliamento delle competenze tecniche dei volontari del trasporto sanitario di strutture accreditate e convenzionate con il SSR

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Richiamati:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;

- la Legge regionale del 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 30 aprile 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;

- l'articolo 10, comma 1, Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (G.U. - Serie Generale n. 96 del 22 aprile 2021) che estende dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il termine per l’adozione delle misure di contenimento e di contrasto dell’emergenza;

- il Decreto n. 576/2020 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927;

- i provvedimenti, nazionali e regionali e le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, con i quali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si è provveduto a dettare disposizioni necessarie al contenimento e alla gestione dell’emergenza da COVID-19;

Considerato:

- che l’art. 1, del Decreto n. 576/2020, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che le disposizioni dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 639/2020 hanno autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori, per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l’emergenza di cui trattasi, stante l’onere di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 1/2018 e che, pertanto, è stata aperta, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna, la contabilità speciale n. 6185, intestata a “PRE.R.E.ROM.S.ATT.O.630-639-20”, acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna Soggetto Attuatore Ordinanza 630-639-20;

- che le disposizioni dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 664/2020 hanno autorizzato il trasferimento sulle contabilità speciali dei Soggetti attuatori delle somme provenienti da donazioni e altre liberalità in denaro;

- che periodicamente sono state trasferite sulla contabilità speciale n. 6185 le somme giacenti, quali erogazioni liberali in denaro di enti privati e pubblici, nonché di imprese e privati cittadini, nel conto corrente acceso presso l’Istituto di credito Unicredit Banca S.p.a., codice IBAN IT69G0200802435000104428964, intestato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna;

Considerato l’imponente incremento dei fabbisogni di trasporto sanitario in emergenza-urgenza, oltre che del trasporto secondario per dimissioni protette di pazienti COVID-19, cui le Organizzazioni di volontariato del trasporto sanitario, anche attraverso l’importante azione volontaria e gratuita dei propri aderenti, hanno reso possibile, concorrendo al tempestivo adeguamento della capacità di risposta nella riorganizzazione dei trasporti sanitari in ambito ospedaliero e territoriale, in specie nelle fasi di picco pandemico;

Ritenuto che i volontari costituiscano una preziosa presenza per il territorio in cui operano e che pertanto rappresentano un patrimonio da promuovere e valorizzare, anche attraverso percorsi costanti di formazione, per l’attuazione dei compiti di cui, per il tramite dell’ente in cui operano, sono responsabili;

Rilevata l’opportunità di sviluppare maggiori competenze tecniche per i volontari impegnati nel trasporto sanitario nel periodo emergenziale, consolidando ed estendendo le proprie capacità relazionali, organizzative, preventive dei rischi per la salute individuale e collettiva, di cura e assistenza;

Rilevato, altresì, che la formazione continua dei volontari impegnati nel trasporto e nel soccorso degli infermi garantisce il mantenimento dei migliori standard di cura e di assistenza;

Considerato che:

- le Organizzazioni di Volontariato attive in Regione nel trasporto sanitario di emergenza e urgenza e nel trasporto sanitario ordinario, iscritte nell’attuale registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, fanno capo ad ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, alla Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV, iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, e a Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Emilia-Romagna, articolazione territoriale dell’Associazione nazionale Croce Rossa ODV, risultando essere le organizzazioni associative di secondo livello rappresentative del volontariato regionale del trasporto sanitario;

- ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV e Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Emilia-Romagna integrano le reti sanitaria, socio-sanitaria e sociale, attraverso il raccordo, il coordinamento ed il supporto alle organizzazioni di volontariato ad esse aderenti;

Valutato utile promuovere diffusi interventi di formazione e di aggiornamento dei volontari attivi nel trasporto sanitario di emergenza e urgenza e nel trasporto sanitario secondario, anche nell’ambito di un progetto formativo a valenza regionale e anche attraverso l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, al fine di elevare le capacità di risposta al contenimento e al contrasto di emergenze epidemiologiche, ad integrazione dello standard di formazione previsto dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi (Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/2009), in specie in strutture accreditate e convenzionate con il SSR;

Ritenuto appropriato, in coerenza alle esigenze di economicità, semplificazione, tempestività, continuità nel contrasto dell’emergenza, che un adeguato percorso di sviluppo delle competenze dei volontari del trasporto sanitario debba fare capo alle citate Organizzazioni di secondo livello, le quali potranno, a tal fine, presentare congiuntamente – individuando l’Organizzazione che tra esse fungerà da capofila - uno specifico progetto formativo che dovrà necessariamente prevedere i seguenti contenuti principali:

a) metodi e tecniche per la prevenzione e il controllo dell’attuale infezione da SARS-CoV-2, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità;

b) formazione specifica sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, in specie in emergenze epidemiologiche, nonché in eventi catastrofali;

c) capacità relazionali nella gestione del trasporto sanitario in emergenze epidemiologiche e in eventi catastrofali;

ed un sistema di monitoraggio dello stato di attuazione, nonché un cronoprogramma di realizzazione dello stesso;

Rilevata l’utilità di prevedere, per il progetto di formazione presentato:

- l’ammissibilità, ad opera di una specifica commissione tecnica nominata dalla Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare tra professionisti ed esperti della rete territoriale dell’emergenza-urgenza;

- il sostegno finanziario, a valere sulla contabilità speciale n. 6185, mediante l’utilizzo delle somme raccolte a titolo di liberalità nell’ambito della campagna “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, da disporsi a cura del Servizio gestione amministrativa della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare in esito all’accertamento dello sviluppo dei richiamati contenuti e articolato nelle seguenti modalità:

a) primo acconto del 40% dell’ammontare dei costi complessivi previsti, entro 30 giorni dall’esame di ammissibilità della proposta progettuale a cura della commissione tecnica, al fine di avviare l’attuazione degli interventi e degli investimenti progettati;

b) secondo acconto di un ulteriore 40% dell’ammontare dei costi complessivi previsti, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di progetto e di spesa intermedi, in cui dare conto della realizzazione di almeno il 50% delle attività previste;

c) saldo, sulla base della rendicontazione dei costi complessivi sostenuti e pagati, attestati con rendiconto e relazione finali, dedotti gli acconti erogati, da effettuarsi entro i 30 giorni successivi alla valutazione - a cura del Servizio liquidante - del campione casuale del 5% dei documenti attestanti la spesa complessiva;

– che i costi ammissibili a rimborso debbano essere necessariamente riferibili a costi sostenuti e pagati e direttamente imputabili al progetto formativo, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili o di costi indiretti;

Ritenuto che un progetto di formazione del volontariato del trasporto sanitario sviluppato sui contenuti sopra esposti costituisca una efficace misura complementare nella gestione del contenimento e del contrasto dell’emergenza da COVID-19;

Valutato pertanto di sostenere finanziariamente lo sviluppo delle competenze del volontariato del trasporto sanitario di strutture accreditate e convenzionate con il SSR;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

1. di sostenere ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV e Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Emilia-Romagna nell’ampliamento delle competenze tecniche dei volontari del trasporto sanitario, di strutture accreditate e convenzionate con il SSR, quale efficace misura complementare nella gestione del contenimento e del contrasto dell’emergenza COVID-19;

2. di stabilire che ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV e Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Emilia-Romagna presentino congiuntamente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, individuando l’Organizzazione che fungerà da capofila, un progetto formativo a valenza regionale per i volontari del trasporto sanitario di strutture accreditate e convenzionate con il SSR, che abbia tutti i seguenti contenuti:

a) metodi e tecniche per la prevenzione e il controllo dell’attuale infezione da SARS-CoV-2, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità;

b) formazione specifica sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, in specie in emergenze epidemiologiche, nonché in eventi catastrofali;

c) capacità relazionali nella gestione del trasporto sanitario in emergenze epidemiologiche e in eventi catastrofali;

ed un sistema di monitoraggio dello stato di attuazione, nonché un cronoprogramma di realizzazione dello stesso;

3. di stabilire che il progetto di cui al precedente punto 2. venga trasmesso dall’Organizzazione capofila con propria PEC all’indirizzo PEC del Servizio Assistenza ospedaliera della Direzione generale Cura della persona, salute, welfare: segrosp@postacert.regione.emilia-romagna.it;

4. di prevedere e demandare l’ammissibilità del progetto presentato ad una commissione tecnica nominata dalla Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare tra professionisti ed esperti della rete territoriale dell’emergenza-urgenza, successivamente alla presentazione della proposta progettuale;

5. di stabilire che il progetto abbia durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di avvio dello stesso, prorogabile, su richiesta formale, motivata e documentata, per un ulteriore periodo, la cui valutazione è rimessa alla commissione tecnica di cui al precedente punto 4., che dovrà determinarla tenuto conto dei termini di rendicontazione connessi alla disciplina speciale dell’emergenza;

6. di finanziare i costi del progetto formativo di cui al precedente punto 2. con un rimborso massimo di 300.000 euro a fronte dei costi ammissibili, sostenuti e pagati, mediante l’utilizzo delle somme raccolte nell’ambito della campagna “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, confluite sulla contabilità speciale n. 6185;

7. di stabilire che i costi ammissibili debbano essere necessariamente riferibili a costi direttamente imputabili al progetto formativo, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili o di costi indiretti;

8. di determinare che il rimborso dei costi sostenuti e pagati sia disposto dal Servizio Gestione amministrativa della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare in esito all’accertamento dello sviluppo dei richiamati contenuti principali di cui al punto 2., con le seguenti modalità:

a) primo acconto del 40% dell’ammontare dei costi complessivi previsti, entro 30 giorni dall’esame di ammissibilità della proposta progettuale a cura della commissione tecnica, al fine di avviare l’attuazione degli interventi e degli investimenti progettati;

b) secondo acconto di un ulteriore 40% dell’ammontare dei costi complessivi previsti, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di progetto e di spesa intermedi, in cui dare conto della realizzazione di almeno il 50% delle attività previste;

c) saldo, sulla base della rendicontazione dei costi complessivi sostenuti e pagati, attestati con rendiconto e relazione finali, dedotti gli acconti erogati, da effettuarsi entro i 30 giorni successivi alla valutazione - a cura del Servizio liquidante - del campione casuale del 5% dei documenti attestanti la spesa complessiva;

il tutto come meglio definito e dettagliato nel Disciplinare di rendicontazione allegato;

9. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di pubblicare il presente atto e l’allegato Disciplinare di rendicontazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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