SUPPLEMENTO SPECIALE n. 19 - 06.07.2010

Relazione

RelazioneIl presente progetto di legge introduce regole più rigide e maggior rigore nell’assegnazione degli alloggi pubblici agli immigrati, non solo extracomunitari ma anche cittadini stranieri comunitari con l’intento di favorire l’accesso alle case pubbliche dei cittadini emiliano-romagnoli e di coloro che, perfettamente integrati nel nostro tessuto sociale, risiedono da molti anni nelle varie realtà comunali della nostra Regione.

In risposta al crescente disagio di chi in Emilia-Romagna è nato o risiede da anni e che, scavalcato ingiustamente nelle graduatorie, si sente discriminato, il progetto di legge rappresenta un primo passo verso una maggior tutela delle famiglie emiliano-romagnole, fortemente penalizzate dalle attuali regole regionali sull’accesso ai servizi sociali, di cui la casa è un aspetto importante ed una prima risposta alla richiesta di maggiore sicurezza invocata con forza dai cittadini che spesso vivono il problema di una convivenza difficile.

Non si vuole ovviamente alimentare politiche xenofobe: la tradizionale solidarietà degli emiliano-romagnoli pretende però regole precise e politiche serie che favoriscano l’integrazione di chi (extracomunitario o straniero comunitario) realmente dimostri di volersi integrare nella nostra società. Con questo provvedimento si cerca dunque di portare avanti una politica di doverosa accoglienza, ma in un quadro di regole precise, che consenta di mettere insieme interessi e sensibilità diverse, senza che nessun cittadino debba o possa aver paura di questo inevitabile processo di integrazione sociale e culturale.

Due i punti qualificanti della proposta normativa.

Innanzitutto la fissazione di un tetto massimo agli alloggi da destinare ad extracomunitari. Esso consiste nella previsione di un limite massimo nell’assegnazioni degli alloggi da destinare agli extracomunitari ed è rappresentato da una quota variabile (dal 10% al 15%) che i singoli comuni potranno adeguare in relazione alle reali esigenze del territorio. Esso consentirà non solo di favorire gli emiliano-romagnoli nell’accesso alle case pubbliche ma altresì di compensare l’ingresso in Europa di molti paesi e dei relativi cittadini (oggi cittadini comunitari ed in tutto equiparati ai cittadini italiani) che prima ne erano esclusi, quali ad es. i cittadini rumeni.

In secondo luogo, l’introduzione di un ulteriore parametro, quello dell’anzianità di residenza, quale criterio per l’attribuzione di maggior punteggio nella formazione delle graduatorie. La previsione di un punteggio di assegnazione agganciato agli anni di residenza, impone nuove regole anche ai cittadini stranieri comunitari e permette di favorire gli emiliano-romagnoli ed i residenti da lungo tempo non solo rispetto agli extracomunitari ma anche rispetto ai cittadini stranieri comunitari che vivono in Regione da poco tempo e non hanno nessun legame con il territorio.

Infine con questo progetto di legge si introducono due nuovi principi di carattere generale finora sconosciuti alla legislazione regionale: il primo, riconducibile alla medesima ratio del legame territoriale, è quello in virtù del quale per aver diritto all’alloggio, bisogna risiedere nel Comune cui si riferisce il bando di concorso (o in altro Comune della medesima Provincia) da almeno tre anni. Il secondo è finalizzato ad evitare un’eccessiva concentrazione di extracomunitari nelle stesse zone con la creazione di veri e propri “ghetti” ed a garantire le condizioni per una migliore integrazione con le famiglie italiane, attraverso una razionale distribuzione degli immigrati sul territorio, con prevedibili ripercussioni positive sul piano della sicurezza e della qualità della vita.

ESAME DELL’ARTICOLATO

Gli articoli 1 e 2 del Progetto di Legge introducono le descritte modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24. L’art. 1 introduce all’art. 15 della L.R. 24/2001 un nuovo comma (1.bis) che fissa il limite generale di tre anni di residenza per poter aver diritto all’assegnazione dell’alloggio pubblico.

L’art. 2 modifica l’art. 25 della L.R. 24/2001 introducendo il parametro generale dell’anzianità di residenza nella formazione delle graduatorie (comma 1°), il tetto massimo di alloggi da assegnare a nuclei familiari di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea che i singoli comuni dovranno predeterminare annualmente, tra il minimo (10%) ed il massimo (15%) in relazione a specifiche esigenze (comma 2°) ed infine il principio generale per cui i comuni, nell’assegnazione degli alloggi, dovranno in ogni caso garantire le condizioni essenziali per la migliore integrazione tra cittadini italiani e stranieri (comma 3°).

L’art. 3 infine, detta una norma di carattere transitorio finalizzata all’adeguamento delle norme regolamentari già emanate dai singoli comuni alla nuova normativa.

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