n.104 del 09.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Dichiarazione dello stato di crisi regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/05 nel territorio del comune di San Leo (RN) interessato da un grave movimento franoso. Costituzione di un Comitato istituzionale e di un Centro di Coordinamento Operativo

IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

- in data 27 febbraio 2014 si è verificata una frana che ha coinvolto con dinamica di scivolamento e crollo un’ampia porzione di versante nord della Rupe di San Leo (RN), su un fronte di circa 200 metri, con un volume roccioso crollato stimabile in circa 400-500 mila metri cubi;

- nell’immediatezza dell’evento il Comune di San Leo e la Provincia di Rimini in stretto raccordo con la Prefettura di Rimini hanno provveduto ad attivare il coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile per il monitoraggio anche notturno del versante di frana in stretto coordinamento con i VV.F., e le competenti strutture tecniche degli enti preposti hanno eseguito un sopralluogo congiunto anche con l’ausilio dell’elicottero dei VV.F. per un’ispezione aerea dell’area interessata dalla frana;

- il 28 febbraio 2014 è stato eseguito un nuovo sopralluogo congiunto di tecnici esperti per le prime valutazioni del caso, dalle cui risultanze emerge che l’ammasso roccioso presenta una forte instabilità e quindi non è da escludersi un’ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, con coinvolgimento di alcune abitazioni private, di una caserma dei Carabinieri, di un complesso scolastico ospitante le sezioni materna ed elementare oltre ad altre infrastrutture (viabilità, linee elettriche ecc.), anche alla luce di continui crolli e distacchi di materiale roccioso avvenuti anche nelle successive giornate;

- al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata, con apposite ordinanze sindacali è stato disposto il divieto di transito veicolare in San Leo centro storico sulle Vie Leopardi e Circonvallazione, e lo sgombero sia di 9 nuclei familiari dalle proprie abitazioni sia del predetto complesso scolastico;

- la Regione Emilia-Romagna, in applicazione dell’articolo 10 della legge regionale 1/05 e delle direttive attuative della Giunta regionale, ha disposto:

- una spesa di Euro 250.000,00 per il monitoraggio in continuo delle deformazioni della parete rocciosa, per dettagliati rilievi topografici e geotecnici e per l’installazione di ulteriori strumentazioni specialistiche;

- un concorso finanziario di Euro 90.000,00 a favore del Comune di San Leo per i primi interventi urgenti finalizzati alla perimetrazione e messa in sicurezza delle aree a rischio di crollo, alla sistemazione delle piste di accesso al Fosso Campone, all’assistenza per circa 30 giorni delle persone evacuate e agli oneri aggiuntivi di carburante per la consegna dei pasti alle sezioni del predetto complesso scolastico temporaneamente decentrate in una sede provvisoria;

Visto l’art. 8 della legge regionale 1/05 ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;

- il comma 3, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell’evento, per il quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 1, sia tale per intensità ed estensione da richiedere l’intervento dello Stato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 225 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale;

Considerato che il movimento franoso in atto nel territorio del Comune di San Leo si colloca all’interno di una sequenza di eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato dall’ultima decade del mese di dicembre 2013 al mese corrente diverse aree del territorio regionale con danni rilevanti e dissesti idrogeologici diffusi, per i quali la Regione Emilia-Romagna ha relazionato e richiesto al Governo di voler provvedere, ai sensi dell’art. 5 della L. 225/92 e successive modifiche ed integrazioni, alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Ritenuto - nelle more della auspicata deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri - di dichiarare nel territorio del predetto Comune lo stato di crisi regionale ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 1/05;

Preso atto che l’evento verificatosi richiede l’intervento di altre organizzazioni e strutture, oltre quelle a disposizione del Comune stesso e che quindi è necessario individuare un coordinamento integrato rispetto a quello dell’Autorità Comunale di Protezione Civile, riscontrabile nell’attività di direzione unitaria che l’art. 14 della Legge 225/92 e successive modifiche ed integrazioni riconosce al Prefetto;

Ravvisata la necessità di assicurare il raccordo a livello istituzionale delle amministrazioni interessate dall’evento in parola ed il coordinamento operativo degli interventi, operatori, mezzi e materiali del sistema regionale di protezione civile, prevedendo la costituzione di:

  • un Comitato Istituzionale, presieduto dallo scrivente e composto dall’Assessore regionale alla protezione civile, dal Prefetto di Rimini, dal Presidente della Provincia di Rimini, dal Presidente dell’Unione Comuni Valmarecchia, dal Sindaco del Comune di San Leo e dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, con il compito di valutare e concordare le ulteriori misure ed iniziative da intraprendere per fronteggiare il fenomeno in atto;
  • un Centro di coordinamento operativo a supporto del Comitato istituzionale, da insediare - in base al principio di sussidiarietà e nell’ottica di assicurare la presenza di un organismo operativo nel territorio più prossimo alla comunità interessata - presso il Comune di San Leo;

Ritenuto di stabilire, sentiti al riguardo anche il Comune di San Leo, la Prefettura di Rimini, la Provincia di Rimini e l’Unione Comuni Valmarecchia, che il Centro di coordinamento operativo sia coordinato dal Vicesegretario comunale del Comune di San Leo, in raccordo con il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, e venga articolato nelle funzioni di supporto, coordinate dai rispettivi referenti, come specificati nel dispositivo del presente atto;

Ritenuto di stabilire, altresì, che:

  • il Vicesegretario comunale del Comune di San Leo, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, proceda alla individuazione dei componenti da assegnare alle funzioni di supporto di cui sopra e, ove necessario, all’aggiornamento dell’elenco dei referenti individuati con il presente atto;
  • l’Agenzia regionale di protezione civile assicuri ogni necessario supporto al Centro di coordinamento operativo;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dichiarare ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 1/05 - nelle more dell’auspicata deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, su richiesta della Regione Emilia-Romagna, dello stato di emergenza di cui all’art. 5 della L. 225/92 e successive modifiche ed integrazioni – lo stato di crisi regionale, nel territorio del Comune di San Leo (RN), interessato da un grave movimento franoso, per la durata di 90 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente decreto;

2. di dare atto della necessità di una direzione unitaria degli interventi che, in base alla disciplina innanzi richiamata, è riconosciuta al Prefetto di Rimini;

3. di costituire un Comitato Istituzionale, presieduto dallo scrivente e composto dall’Assessore regionale alla protezione civile, dal Prefetto di Rimini, dal Presidente della Provincia di Rimini, dal Presidente dell’Unione Comuni Valmarecchia, dal Sindaco del Comune di San Leo e dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna con il compito di valutare e concordare le ulteriori misure ed iniziative da intraprendere per fronteggiare il fenomeno franoso in atto nel territorio del Comune di San Leo;

4. di costituire un Centro di coordinamento operativo, a supporto del Comitato istituzionale, da insediare - in base al principio di sussidiarietà e nell’ottica di assicurare la presenza di un organismo operativo nel territorio più prossimo alla comunità interessata - presso il Comune di San Leo;

5. di stabilire, sentiti al riguardo anche il Comune di San Leo, la Prefettura di Rimini, la Provincia di Rimini e l’Unione Comuni Valmarecchia, che il predetto Centro di coordinamento operativo sia coordinato dal Vicesegretario comunale del Comune di San Leo, in raccordo con il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, e venga articolato nelle seguenti funzioni di supporto coordinate dai rispettivi referenti:

  • segreteria di coordinamento, composta da funzionari del Comune di San Leo, che assicura il servizio di gestione documentale;
  • funzione “Tecnica di valutazione”, con referente il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, a cui faranno riferimento le strutture tecniche e tecnico-scientifiche per il necessario raccordo delle attività di rilievo e monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno franoso in corso e delle proposte di ulteriori misure ed interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla mitigazione del rischio; 
  • funzione “Assistenza alla popolazione, Logistica e Volontariato”, con referente il Responsabile del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche della Provincia di Rimini;
  • funzione “Servizi Essenziali”, con referente il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Leo;
  • funzione “Servizi Scolastici e Assistenza Sociale”, con referente il Responsabile dell’Ufficio Socio-culturale del Comune di San Leo;
  • funzione “Comunicazione”, con referente il Responsabile Ufficio Stampa della Provincia di Rimini;

6. di stabilire che:

  • il Vicesegretario comunale del Comune di San Leo, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, proceda alla individuazione dei componenti da assegnare alle funzioni di supporto di cui sopra, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni che supportano il Comune di San Leo per la gestione dell’emergenza, e, ove necessario, all’aggiornamento dell’elenco dei referenti individuati con il presente atto;
  • l’Agenzia regionale di protezione civile assicuri ogni necessario supporto al Centro di coordinamento operativo;

7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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