SUPPLEMENTO SPECIALE N.10 DEL 28.01.2015

PROGETTO DI LEGGE

Art. 42 Bis

Destinazione Specifica

1. L'utilizzo di edifici o porzioni di essi a finalità religiose può avvenire solo su aree in cui sia prevista dagli strumenti urbanistici comunali la destinazione urbanistica AR (Attrezzature Religiose).

I soggetti presentatori di nuovi interventi edilizi o istanze di mutamento di destinazione d'uso sul patrimonio edilizio esistente finalizzato all'utilizzo a scopi religiosi di edifici o singole porzioni di esso devono rispettare le previsioni di cui all'art. 8 Cost.

2. In assenza di tali requisiti, tutte le richieste volte al rilascio di titoli abilitativi finalizzati alla realizzazione di interventi di cui al comma precedente devono, quale misura di salvaguardia, essere respinte.

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