n.22 del 01.02.2022 (Parte Seconda)

Approvazione dello Schema di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare e le Organizzazioni sindacali dei medici di Medicina Generale per la definizione di strategie di alleggerimento dell'attuale situazione di carenza di medici di Medicina Generale nel territorio regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

  • l’art.6 dell’Accordo Collettivo Nazionale (in seguito ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18/6/2020, rubricato sotto il titolo “Massimale di scelte e sue limitazioni (Assistenza Primaria)”, prevede che “All’articolo 39 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma: “14. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall’articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo che l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, in caso di previsione di limitazione del numero di assistiti in carico, si applica il massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell’AIR.”
  • nella Regione Emilia-Romagna la previsione della limitazione del numero di assistiti in carico per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale ai quali è stato conferito un incarico “temporaneo” ai sensi dell’art.5 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18.06.2020, è stata finora definita nell’applicazione del massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, così come evidenziato nelle seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
  • DGR n. 1623 del 30/9/2019;
  • DGR n. 1624 del 30/9/2019;
  • DGR n. 1193 del 21/9/2020;
  • DGR n. 1194 del 21/9/2020;

Considerata la possibilità per le Regioni, così come previsto dallo stesso art.6 ACN citato, in base alla loro programmazione, di incrementare il limite di 500 scelte per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale ai quali è stato conferito un incarico “temporaneo” fino ad un massimo del 30%, e che tale possibilità rientra tra le strategie, concordi tra la parte pubblica e la parte di rappresentanza sindacale di categoria dei medici di medicina generale, di alleggerimento della attuale situazione di carenza di medici di assistenza primaria;

Dato atto che le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna si trovano ad affrontare severe difficoltà nell’incaricare medici convenzionati per l’assistenza primaria a copertura degli ambiti territoriali vacanti determinati ogni anno;

Considerato inoltre che il Decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2020 ed il Decreto del Ministero della Salute 14 luglio 2021 hanno previsto, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni: 2019-2022, 2020-2023 e 2021-2024, che sia consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni di all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa;

Richiamati:

  • il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 oltre che la Legge 176/2020;
  • il Decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2020 “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale 2019-2022”;
  • il Decreto del Ministero della Salute 14 luglio 2021 “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020-2023 e 2021-2024”;
  • il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e sue successive modifiche e integrazioni;
  • l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23/3/2005 e s.m.i.;
  • l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 21/6/2018;
  • l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18/6/2020;
  • il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
  • la propria deliberazione n. 1398/2006 - Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e successive integrazioni;

Considerato:

  • di dover potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando, valorizzando il contributo professionale della Medicina Generale, quale primo contatto del paziente, e la capillarità degli studi medici;
  • di dover continuare ad offrire alla popolazione con i più elevati standard l’assistenza sanitaria di base, attraverso la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza;

Preso atto che alla trattativa per la definizione dell’intesa hanno partecipato, in conformità a quanto previsto dall’art.22, comma 10, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23/3/2005 e s.m.i. le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’A.C.N. 18/6/2020, e precisamente: FIMMG, SNAMI, SMI;

Dato atto che l’attività di negoziazione e di confronto fra parte pubblica e parte sindacale ha portato al raggiungimento di intese sui contenuti e gli obiettivi ed alla elaborazione di un testo condiviso dall’Assessore alle Politiche per la Salute, dalla Direttrice della Direzione generale Cura della Persona, salute e welfare e dalle Organizzazioni sindacali sopraindicate, che viene allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 1);

Richiamate:

  • la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;
  • la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
  • n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
  • n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamati, infine:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
  • la determinazione del Direttore Generale n.20203 del 13/11/2020 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali dei dirigenti in comando presso la Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:

  • di approvare lo schema di intesa tra l’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale e precisamente: FIMMG, SNAMI, SMI, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  • di autorizzare la Direttrice della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare alla sottoscrizione del Verbale di Intesa nella formulazione dello schema allegato, di cui al punto 1) del presente dispositivo, apportando in sede di sottoscrizione le modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
  • di fissare la decorrenza del Verbale di Intesa dalla data di assunzione della presente deliberazione, a seguito della sottoscrizione dello stesso tra i firmatari;
  • di pubblicare il presente atto ed il relativo allegato (Allegato 1) nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
  • di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni citate in narrativa.

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