n.255 del 17.08.2021 (Parte Seconda)
Indicazioni in merito all'erogazione di servizi di telemedicina nelle strutture del Servizio sanitario regionale, in applicazione all'Accordo Stato Regioni del 17 dicembre 2020 "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l’art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. che prevede: “Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza […] avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies”;
Considerata l’Intesa sancita in data 20 febbraio 2014 (repertorio atti n.16/CSR), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali”, che definisce aspetti inerenti l'inquadramento strategico degli interventi, la definizione e classificazione dei servizi di telemedicina, i possibili modelli organizzativi, l’integrazione della telemedicina nel servizio sanitario, individuando gli elementi di riferimento necessari per una coerente progettazione ed impiego dei sistemi di telemedicina nell’ambito del SSN;
Considerato altresì l’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 che prevede la teleconsulenza come strumento per potenziare le reti regionali delle Malattie Rare e consente di gestire in pazienti richiedendo loro il minimo degli spostamenti;
Considerato che l’accordo sancito ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28.8.1987, n. 281, in data 15 settembre 2016 - Rep. Atti 160/CSR ha approvato il Piano Nazionale della Cronicità che evidenzia in particolare che:
- la comunicazione è l’asse fondante della gestione integrata e delle reti assistenziali, elemento indispensabile tra i diversi operatori, tra i vari servizi, tra i differenti livelli (territorio/ospedale), nonché fattore centrale del rapporto di fiducia del paziente e del suo processo di empowerment e le nuove tecnologie disponibili (comunicazione audiovisiva, telemedicina, etc.), sembrano poter contribuire a facilitare la comunicazione e a migliorare l’assistenza negli aspetti relativi all’efficacia e all’efficienza
- l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in telemedicina contribuisce ad assicurare equità nell’accesso alle cure e una migliore continuità della cura, specificando che i servizi forniti possono comprendere varie tipologie di prestazioni che si differenziano per complessità, tempi di attuazione, utilizzo diversificato di risorse in relazione alla tipologia dei bisogni dei pazienti.
- nella integrazione ospedale/territorio e nelle nuove forme di aggregazione delle cure primarie, la Telemedicina e la Teleassistenza rappresentano tecnologie in grado di migliorare l’operatività, nel luogo in cui il paziente vive, favorendo così la gestione domiciliare della persona e riducendo gli spostamenti, spesso non indispensabili, e i relativi costi sociali;
Dato atto che tale accordo è stato recepito con propria deliberazione n. 492 del 5 aprile 2016;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ”Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502"” e in particolare l'art.15, comma 4, che specifica che le Regioni e le Province autonome disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, e l'art. 21, comma 4, che specifica che nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati e dell'assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio;
Dato atto che con propria deliberazione n. 365 del 2017 si è data una prima attuazione al DPCM 12 gennaio 2017 per quanto attinente all’ambito della assistenza territoriale;
Considerato che il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione, approvato dal Presidente del Consiglio il 31/5/2017 e smi, che definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana, ed in particolare per la sanità attribuisce un ruolo centrale al Fascicolo sanitario elettronico (FSE), al Centro unico di prenotazione (CUP) ed al Progetto Telemedicina;
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020 e successive, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
Rilevato che il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2020 “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” del 13 aprile 2020, ha fornito supporto alla realizzazione di servizi in telemedicina durante emergenza COVID-19, offrendo indicazioni, individuando problematiche operative e proponendo soluzioni operative;
Dato atto che con propria deliberazione n. 404 del 27/4/2020 la Giunta regionale ha emanato i primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19, prevedendo di potenziare l’uso degli strumenti e modalità di gestione delle prestazioni a distanza e di telemedicina già avviati nella “fase 1” dell’emergenza in alcune aree di attività, consentendo la prosecuzione di tutte quelle per le quali non è richiesto un contatto fisico o comunque ravvicinato tra il paziente ed il medico, in particolare per la gestione di pazienti cronici noti;
Tenuto conto che con circolare del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2 del 7/5/2020, avente oggetto “Indicazioni operative per la ripresa delle attività ordinarie di assistenza specialistica ambulatoriale in applicazione alla DGR 404 del 27 aprile 2020 ‘Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. Modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020’”, sono state individuate le prestazioni a distanza eseguibili per la gestione dei pazienti nella fase di ripresa dell’attività specialistica;
Considerate inoltre le “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19.” del Ministero della Salute (nota prot. n. 11408 del 01 giugno 2020) che raccomandano, al fine di limitare quanto più possibile l’affollamento delle strutture sanitarie, l’adozione di modalità di erogazione a distanza (teleconsulti, telemedicina), per le tipologie di prestazione che le consentano;
Tenuto conto della propria deliberazione n.1793/2020 “"Misure per l'attuazione degli interventi di assistenza territoriale per far fronte alla pandemia da Sars-Cov-2, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 34/2020 convertito con la l. n. 77/2020 e approvazione del "Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa" ai sensi dell'art. 29 d.l. n.104/2020."Atteso quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
Ritenuto che, dato l'attuale contesto, sia auspicabile potenziare ogni misura di contenimento, proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Considerato inoltre che la modalità di erogazione di prestazioni sanitarie a distanza e la relativa attivazione di soluzioni tecnologiche innovative a supporto debba considerarsi una modalità ordinaria di approccio al paziente, non solo circoscritto alla contingente situazione emergenziale, in ragione delle seguenti considerazioni:
▪ la modificazione dei bisogni di salute della popolazione, anche a seguito dell’evoluzione demografica verso una quota crescente di anziani e patologie croniche rende necessaria una riorganizzazione ed un potenziamento dei servizi di assistenza territoriale;
▪ l’innovazione tecnologica può contribuire ad una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria in funzione della continuità diagnostico-terapeutica, in particolare promuovendo lo spostamento del fulcro dell’assistenza sanitaria dall’ospedale al territorio, attraverso modelli assistenziali innovativi incentrati sul cittadino e facilitando l’accesso alle prestazioni;
▪ la modalità di erogazione a distanza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie contribuisce ad assicurare equità nell’accesso alle cure nei territori remoti, supportando la gestione della cronicità attraverso il rapporto diretto fra SSR e paziente anche da remoto, fornisce un canale di accesso all’alta specializzazione, una migliore continuità della cura sostenendo il confronto multidisciplinare e un fondamentale ausilio per i servizi di emergenza-urgenza;
Atteso quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sancito il 17 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 4 comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, sul documento recante “Indicazioni Nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”
Considerato altresì che tra gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato da Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2021 vi è l’assistenza di prossimità e telemedicina, allo scopo di:
- potenziare e riorientare il SSN verso un modello incentrato sui territori e sulle reti di assistenza socio-sanitaria;
- Superare la frammentazione e il divario strutturale tra i diversi sistemi sanitari regionali garantendo omogeneità nell’accesso alle cure e nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- Potenziare la prevenzione e l’assistenza territoriale, migliorando la capacità di integrare servizi ospedalieri, servizi sanitari locali e servizi sociali, per garantire continuità assistenziale, approcci multiprofessionali e multidisciplinari, percorsi integrati ospedale-domicilio a tutta la popolazione;
Tenuto conto che la Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22, recante “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della Legge Regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”:
- all’art. 5, co. 1, definisce quali oggetto di autorizzazione anche le sedi di erogazione di prestazioni in telemedicina, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 502/1992 secondo il quale le attività erogate con oneri a carico del Servizio sanitario regionale devono rispondere ai presupposti previsti in materia di autorizzazione ed accreditamento;
- all’art. 8, co. 10, prevede che siano individuati i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio, gli elementi che devono essere contenuti in ogni provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune ed infine i casi di variazioni che non comportano l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensì una mera comunicazione da parte del soggetto interessato di cui il Comune prende atto;
- all’art. 23, co.2, ammette la conservazione della validità e degli effetti dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della L.R. n. 4/2008 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
Vista la propria deliberazione n. 648/2016 con la quale è stato approvato il Progetto regionale di Telemedicina finalizzato all’implementazione dei servizi di Telemedicina nelle aree disagiate della nostra Regione a favore dei pazienti con patologie croniche, finanziato tramite le risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinate all’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso di cui alla Delibera CIPE n. 122/2015;
Considerato che nell’ambito di attuazione del suddetto Progetto è stata realizzata e messa in produzione una nuova piattaforma tecnologica quale sistema a supporto dell’implementazione dei servizi di telemedicina, integrata con l’Anagrafe Regionale Assistiti e con il Fascicolo Sanitario Elettronico, di seguito denominata Piattaforma regionale di Telemedicina;
Vista la nota del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 43055/2020, avente oggetto “Avvio di progetti di Telemedicina e nuove Tecnologie Assistenziali” con la quale anche al fine garantire un’armonizzazione degli indirizzi e dei modelli di applicazione della Telemedicina si invitavano le Aziende Sanitarie a programmare le attività partendo dalla Piattaforma regionale di Telemedicina tramite percorsi condivisi con i rispettivi servizi regionali;
Ritenuto opportuno stabilire che il Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare con proprio successivo atto provveda alla costituzione del Gruppo regionale di Telemedicina, composto da rappresentanti regionali ed aziendali degli ambiti relativi all’’assistenza territoriale, ospedaliera e dell’area tecnico-informatica al fine di favorire in modo omogeneo e condiviso lo sviluppo dei servizi di telemedicina sul territorio regionale. Tale Gruppo inoltre dovrà provvedere alla valutazione dei progetti ed attività aziendali di telemedicina in relazione alla loro fattibilità tecnico, economica e organizzativa, al fine di uniformare, anche attraverso l’utilizzo della Piattaforma regionale di Telemedicina, le modalità di implementazione dei servizi a livello regionale;
Ritenuto altresì opportuno, ribadire che la Piattaforma regionale di Telemedicina rappresenta l’unica infrastruttura a livello regionale per l’implementazione dei servizi di telemedicina alla quale le Aziende Sanitarie dovranno fare riferimento per l’attuazione di progetti ed erogazione delle specifiche prestazioni, anche attraverso forme di interoperabilità e integrazione dei sistemi già esistenti al fine di favorire l’adozione di modelli assistenziali omogenei e la rilevazione delle prestazioni e attività di telemedicina. Eventuali esigenze particolari di sistemi autonomi, aventi comunque carattere temporaneo, dovranno essere sottoposte alla valutazione del Gruppo regionale di Telemedicina sopra richiamato, con adeguata motivazione;
Valutato opportuno stabilire che in questa prima fase di avvio possono erogare prestazioni in telemedicina le strutture pubbliche, già autorizzate all’esercizio per l’erogazione delle medesime attività/funzioni in regime ordinario, ivi comprese le strutture afferenti alle società Ospedale Civile di Sassuolo S.p.A, Istituto Romagnolo per lo studio dei Tumori-IRST SrL, Montecatone Rehabilitation Institute SpA
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamata la propria deliberazione n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;n. 2013 del 28 dicembre 2020 concernente “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021”;
- n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di recepire l’Accordo ai sensi dell’articolo 4 comma 1, del D.lgs. 28 agosto 1997, n.281 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sancito il 17 dicembre 2020 sul documento recante “Indicazioni Nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” allegato 1;
2) di approvare il documento ad oggetto “Indicazioni Regionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”, allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire che in questa prima fase di avvio possono erogare prestazioni in telemedicina le strutture delle aziende sanitarie, già autorizzate all’esercizio per l’erogazione delle medesime attività/funzioni in regime ordinario, ivi comprese le strutture afferenti alle società: Ospedale Civile di Sassuolo S.p.A, Istituto Romagnolo per lo studio dei Tumori-IRST S.r.L, Montecatone Rehabilitation Institute. Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti necessari per l’erogazione di prestazioni in telemedicina di cui all’Allegato 1, ma non sono tenute a compiere adempimenti di sorta nei confronti del Comune territorialmente competente, salvo i casi di variazione o di nuova autorizzazione come meglio dettagliati al paragrafo “Autorizzazione e accreditamento” dell’Allegato 2;
4) di attivare i servizi di telemedicina in ambito specialistico e territoriale mettendo a disposizione il sistema regionale di telemedicina quale strumento di teleconsulto, telecooperazione sanitaria e televisita;
5) di stabilire che per tutte le prestazioni sanitarie erogate a distanza si applica il quadro normativo nazionale/regionale che regolamenta l’accesso ai diversi Livelli Essenziali di Assistenza, il sistema di remunerazione e tariffazione vigente per l’erogazione delle medesime prestazioni in modalità “tradizionale”, ivi incluse le norme per l’eventuale compartecipazione alla spesa;
6) di stabilire che, qualora lo strumento di telemedicina non permetta di mantenere inalterato il contenuto sostanziale della prestazione da erogare, le Aziende e gli erogatori privati sono tenuti ad effettuare o a completare la prestazione ambulatoriale in modalità tradizionale, senza oneri aggiuntivi a carico del cittadino rispetto a quelli eventualmente già sostenuti per la presentazione a distanza;
7) di stabilire che tutte le strutture che erogheranno prestazioni in Telemedicina dovranno attenersi alle indicazioni del documento di cui all’allegato 2 e garantire le misure di sicurezza idonee per la protezione delle informazioni scambiate secondo la disciplina di cui al “Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali” n.679 del 27 aprile 2016” ed al Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo”;
8) di stabilire che le strutture sanitarie che erogano prestazioni in Telemedicina devono possedere i requisiti e attenersi alle procedure autorizzative richiamate in Allegato 2;
9) di stabile che il Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare provveda con proprio successivo atto alla costituzione del Gruppo regionale di Telemedicina, composto da rappresentanti regionali ed aziendali degli ambiti relativi all’assistenza territoriale, ospedaliera e dell’area tecnico-informatica al fine di favorire in modo omogeneo e condiviso lo sviluppo dei servizi di telemedicina sul territorio regionale. Tale Gruppo inoltre dovrà provvedere alla valutazione dei progetti ed attività aziendali di telemedicina in relazione alla loro fattibilità tecnico, economica e organizzativa, al fine di uniformare, anche attraverso l’utilizzo della Piattaforma regionale di Telemedicina, le modalità di implementazione dei servizi a livello regionale;
10) di prevedere che la Piattaforma regionale di Telemedicina rappresenti l’unica infrastruttura a livello regionale per l’implementazione dei servizi di telemedicina, alla quale le Aziende Sanitarie dovranno fare riferimento per l’attuazione di progetti ed erogazione delle specifiche prestazioni, anche attraverso forme di interoperabilità e integrazione dei sistemi già esistenti, al fine di favorire l’adozione di modelli assistenziali omogenei e la rilevazione delle prestazioni e attività di telemedicina. Eventuali esigenze particolari di sistemi autonomi, aventi comunque carattere temporaneo, dovranno essere sottoposte alla valutazione del Gruppo regionale di Telemedicina sopra richiamato, con adeguata motivazione;
11) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel B.U.R.E.R.T.