n.1 del 05.01.2022 periodico (Parte Seconda)

Determinazioni relative alla delibere G.R. 1019/2020 e G.R. n. 252/2011 e s.m.i.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 recante "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni;

- la deliberazione di Giunta n. 1019 del 3 agosto 2020 avente ad oggetto “L.R. n. 24/2001 e s.m.i. - Approvazione Bando per l'attuazione del programma denominato "Programma straordinario 2020-2022 - Recupero ed assegnazione di alloggi ERP" (di seguito denominato Bando);

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1276 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto “Approvazione del bando "Programma straordinario 2020-2022 - Recupero ed assegnazione di alloggi ERP - Annualità 2021";

Considerato che:

- i Comuni beneficiari dei contributi, come previsto nel Bando approvato con la citata delibera n. 1019/2020, dovevano assegnare gli alloggi entro 60 giorni, o 90 giorni, in caso di proroga concessa per esigenze debitamente motivate, dalla data di fine lavori a nuovi nuclei utilmente collocati nella graduatoria ERP vigenti;

- con la propria delibera sopracitata n. 1276 del 2 agosto 2021 è stato stabilito al punto 9) del dispositivo, con riferimento agli interventi ammessi a contributo in attuazione del bando approvato con la delibera n. 1019/2020, di finanziare quegli alloggi, che alla data di approvazione della stessa, risultano assegnati, anche se in data successiva ai termini stabiliti sopra indicati, visto che la finalità del programma pluriennale è quella di garantire risorse per il recupero di alloggi sfitti da assegnare a nuovi nuclei familiari presenti nelle graduatorie comunali;

Preso atto che da parte di alcuni Comuni ammessi a contributo ai sensi del Bando è stata segnalata l’esigenza di avere maggiori margini di flessibilità per l’assegnazione degli alloggi recuperati in quanto, per cause sopraggiunte, non prevedibili, non è stato possibile rispettare i predetti termini, quali: prolungamento dei tempi per completare la verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio dei nuclei utilmente collocati nella graduatoria vigente dovuto all’emergenza Covid-19; rinuncia da parte dei nuclei familiari aventi diritto all’alloggio assegnato; necessità di destinare gli alloggi alla mobilità, anziché a nuovi nuclei, in quanto unici alloggi disponibili per risolvere situazioni conflittuali e di disagio abitativo e contemporaneamente procedere alla assegnazione di altri alloggi che fanno parte del patrimonio erp a nuovi nuclei familiari presenti nelle graduatorie comunali in modo da garantire la finalità del programma;

 

Valutato che tali situazioni comportano inevitabilmente rallentamenti e sospensioni nelle attività, e conseguentemente difficoltà o impossibilità di rispettare le scadenze indicate, motivi per i quali si rende necessario prorogare i termini sopra indicati;

Rilevato che i finanziamenti concessi nell’ambito del programma ERP 2020/2022 sono finalizzati a garantire risorse per il recupero di alloggi sfitti da assegnare a nuovi nuclei familiari presenti nelle graduatorie comunali;

Ritenuto quindi opportuno accedere alla richiesta dei Comuni di consentire una modifica alle scadenze temporali sopra indicate nel caso in cui la motivazione della mancata assegnazione entro i termini stabiliti è dovuta a cause loro non imputabile;

Ritenuto pertanto di prorogare al 31/12/2021 il termine ultimo per procedere alla assegnazione degli alloggi recuperati con i contributi concessi a seguito del Bando approvato con propria delibera n. 1019/2020;

Richiamate, inoltre, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1711 del15 novembre 2010 avente ad oggetto: “Approvazione bando per l’attuazione del programma di edilizia residenziale sociale 2010, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 18/2018”;

- n. 252 del 28 febbraio 2011 con la quale sono state stabilite, tra le altre, le procedure per la trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi destinati alla locazione o godimento a termine di medio periodo realizzati con il programma di edilizia residenziale sociale 2010 (paragrafo 5, punto 5.1 dell’Allegato A);

- n. 1377 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto: “Determinazioni in merito alle procedure relative alla trasformazione del titolo di godimento del singolo alloggio da locazione a termine di medio periodo a proprietà”;

- n. 497 del 18 maggio 2020 avente ad oggetto: “Parziali modifiche alle deliberazioni di Giunta regionale n. 252 del 2011 e n. 924 del 2017”;

Ritenuto opportuno stabilire, ad integrazione di quanto previsto al punto 5.1 del paragrafo 5 dell’Allegato A alla propria deliberazione n. 252/2011, così come riformato con propria deliberazione n. 1377/2017 che “a seguito della autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento l’operatore proprietario riconosce al locatario o assegnatario in godimento una quota dell’importo del contributo erogato all’operatore, calcolata proporzionalmente al numero intero di anni mancanti al termine del vincolo di destinazione alla locazione o assegnazione in godimento (le frazioni di anno si calcolano come anni interi), che sarà imputata in conto prezzo di vendita dell’alloggio al momento della stipula dell’atto pubblico di cessione in proprietà che dovrà avvenire entro il termine perentorio di sei mesi dal ricevimento da parte dell’operatore dell’atto autorizzativo. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento regionale autorizzativo cessa di avere efficacia. Nei successivi 60gg. copia dell’atto notarile di assegnazione/trasferimento in proprietà dovrà essere inviata alla Regione. Nell’atto notarile di assegnazione/trasferimento in proprietà dovrà essere fatta espressa menzione della quota di contributo pubblico riconosciuta al locatario o assegnatario in godimento imputata in conto prezzo di vendita dell’alloggio e dei vincoli ed obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare, gli acquirenti/assegnatari degli alloggi realizzati con contributi pubblici sono obbligati a risiedere stabilmente nell’alloggio e a non alienarlo e a non locarlo per cinque anni dalla data di acquisto o dall’atto pubblico di assegnazione in proprietà, pena la revoca del beneficio, fermo restando l’applicazione della propria deliberazione n. 2044/2017”;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.”;

- la propria deliberazione n. 111 del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021-2023”;

- la L.R. del 26 novembre 2001 n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n. 2416 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, così come integrata e modificata dalla delibera di Giunta regionale del 10 aprile 2017 n. 468;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG 2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020: “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la determinazione n.10256 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”.

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di considerare parte integrante di questo atto quanto riportato in premessa;

2) di accogliere la richiesta dei Comuni beneficiari dei contributi di cui alla propria deliberazione n. 1019/2020 prorogando, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, al 31/12/2021 il termine ultimo per l’assegnazione degli alloggi recuperati con i contributi concessi a seguito del Bando approvato con propria delibera n. 1019/2020 a nuovi nuclei familiari;

3) di stabilire di finanziare gli alloggi oggetto di contributo, a condizione che gli stessi siano assegnati a nuovi nuclei entro il suddetto termine;

4) di stabilire, inoltre, ad integrazione di quanto previsto al punto 5.1 del paragrafo 5 dell’Allegato A alla propria deliberazione n. 252/2011, così come riformato con propria deliberazione n. 1377/2017 che “a seguito della autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento l’operatore proprietario riconosce al locatario o assegnatario in godimento una quota dell’importo del contributo erogato all’operatore, calcolata proporzionalmente al numero intero di anni mancanti al termine del vincolo di destinazione alla locazione o assegnazione in godimento (le frazioni di anno si calcolano come anni interi), che sarà imputata in conto prezzo di vendita dell’alloggio al momento della stipula dell’atto pubblico di cessione in proprietà che dovrà avvenire entro il termine perentorio di sei mesi dal ricevimento da parte dell’operatore dell’atto autorizzativo. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento regionale autorizzativo cessa di avere efficacia. Nei successivi 60gg. copia dell’atto notarile di assegnazione/trasferimento in proprietà dovrà essere inviata alla Regione. Nell’atto notarile di assegnazione/trasferimento in proprietà dovrà essere fatta espressa menzione della quota di contributo pubblico riconosciuta al locatario o assegnatario in godimento imputata in conto prezzo di vendita dell’alloggio e dei vincoli ed obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare, gli acquirenti/assegnatari degli alloggi realizzati con contributi pubblici sono obbligati a risiedere stabilmente nell’alloggio e a non alienarlo e a non locarlo per cinque anni dalla data di acquisto o dall’atto pubblico di assegnazione in proprietà, pena la revoca del beneficio, fermo restando l’applicazione della propria deliberazione n. 2044/2017”;

5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs, n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

6) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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