n.132 del 29.04.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola San Lorenzo S.R.L. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza (PC), località Selvatica, ad uso irriguo - Proc. PC18A0084, SINADOC 37043/2018 (Determina n. 1353 del 20/3/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire alla Società Agricola San Lorenzo S.r.l., con sede in Comune di Piacenza, Località Pusterla di Vallera snc – C.F. e P.I.V.A 01758860330, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC18A 0084, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 40;
- volume d’acqua richiesto pari a mc/annui 75.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)