n.114 del 02.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Criteri e modalità per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 L.R. n. 25/2016. Rimodulazione dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 521/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 1 della L. 8 marzo 1968, n. 221, in base al quale sono classificate rurali le farmacie “ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”, con esclusione di “quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati”;

Vista la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali) ed in particolare l'art. 21, comma 2, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, che dispone che la Giunta Regionale individui, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio e che all'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende USL che curano altresì la relativa istruttoria;

Richiamata la propria deliberazione n. 521 del 20 aprile 2017, con la quale la Giunta regionale:

- ha dato attuazione all’articolo 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016 sopra richiamata, individuando i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali;

- ha ritenuto che tali contributi costituiscano un aiuto di stato compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”;

- ha approvato la procedura volta all’erogazione del contributo;

- ha dato atto che la copertura delle spese derivanti è assicurata dalle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

- si è riservata di rimodulare i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali, in base alle criticità manifestatesi dopo una prima fase di applicazione;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 1764 del 13 novembre 2017, con la quale la Giunta regionale, a conclusione del procedimento di prima applicazione dei criteri e delle modalità per sostenere le farmacie rurali individuati con la citata propria deliberazione n. 521/2017:

- ha rilevato che, il primo anno di attuazione delle previsioni di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016 ha permesso all’amministrazione di conoscere la numerosità delle farmacie aventi volume di affari ai fini IVA inferiore ai 250.000,00 euro;

- ha rilevato che, sono stati concessi contributi per un ammontare inferiore alle risorse complessivamente disponibili;

- ha considerato che, per il 2018, al fine di un’ottimale utilizzazione delle risorse disponibili, si rende necessaria la rimodulazione dei criteri e delle modalità per sostenere le farmacie rurali individuati con la citata deliberazione 521/2017;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 327/2017 di recepimento delle intese valide sino al 31/12/2018 inerenti la rimodulazione dei canali distributivi per la fornitura dei farmaci sottoscritte dalle Associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati e dall’Assessore regionale alle Politiche per la Salute nel mese di febbraio 2017 - ad integrazione dell’Accordo regionale sulla distribuzione per conto approvato con propria deliberazione n. 1184/14 dove, con riferimento alle farmacie rurali:

a) è stato previsto il riconoscimento di un costo aggiuntivo del servizio DPC alle farmacie rurali con fatturato in regime di SSN al netto dell’IVA non superiore a 258.228,45 euro e alle farmacie rurali sussidiate con fatturato in regime di SSN al netto dell’IVA inferiore a € 387.342,67;

b) è stato concordato di escludere le farmacie di nuova istituzione a partire dall’anno 2016 dall’eventuale beneficio per le farmacie a bassa redditività;

Valutato opportuno procedere alla rimodulazione dei criteri individuati con la citata propria deliberazione n. 521/2017, tenuto conto che, come già chiarito nella propria deliberazione n. 521/2017 medesima, il contributo di cui all’art. 21 comma 2 della L.R. n. 2/2016 debba essere finalizzato a garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica e debba pertanto essere erogato a favore delle farmacie rurali aventi basso fatturato, per agevolarne la permanenza al servizio di zone disagiate, caratterizzate da scarsa redditività;

Ritenuto che:

- ai fini della presente provvedimento siano da considerare farmacie rurali a basso fatturato le farmacie rurali che, nel corso dell’anno precedente alla presentazione della domanda di accesso al contributo, abbiano registrato un volume d’affari ai fini IVA non superiore a euro 450.000,00, così come risultante dalla dichiarazione IVA presentata;

- la rideterminazione in euro 450.000,00 del volume d’affari ai fini IVA quale valore massimo per accedere al contributo sia finalizzata a sostenere un maggior numero di farmacie rurali del territorio regionale, in linea, peraltro con il rialzo dei nuovi limiti di fatturato al di sotto dei quali le farmacie rurali hanno diritto alle agevolazioni sugli sconti SSN disposto con la legge n. 172/2017 di conversione del decreto fiscale, con decorrenza 1/1/2018;

- il contributo debba essere di entità tale da costituire un reale sostegno per le farmacie rurali che ne beneficiano e debba essere graduato in base al volume d’affari della farmacia, salvaguardando in particolare le farmacie rurali a più basso fatturato per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio;

- sia pertanto opportuno distinguere 5 fasce di fatturato delle farmacie rurali, cui corrispondano contributi che aumentano al diminuire del volume d’affari come indicato nella seguente tabella:

Volume d'affari della farmacia

Contributo

fino a € 200.000,00

€ 12.500,00

da € 200.000,01 fino a € 250.000,00

€ 10.000,00

da € 250.000,01 fino a € 300.000,00

€ 7.500,00

da € 300.000,01 fino a € 350.000,00

€ 5.000,00

da € 350.000,01 fino a € 450.000,00

€ 2.500,00

- sia opportuno, al fine di un’ottimale gestione delle risorse disponibili, disciplinare, rispettivamente:

a) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella soprastante, sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso le risorse residue vengono distribuite in favore delle farmacie rurali a più basso fatturato, per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio, ossia alle farmacie rurali con volume d’affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 250.000,00, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo spettante ai sensi del precedente prospetto;

b) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella soprastante, sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso, approvata la graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA, il contributo viene concesso seguendo l’ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio. In caso di identico volume d’affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa;

- i contributi da concedere alle farmacie rurali di cui all'art. 21, comma 2, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 costituiscano un aiuto di stato, in quanto le farmacie rurali destinatarie di contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un’attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi;

- detto aiuto di stato sia compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”, non sia concesso per specifici costi individuabili e vengano poste in essere tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 “Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato”;

Dato atto che, secondo quanto disposto nella propria deliberazione n. 327/2017, di recepimento delle Intese inerenti la rimodulazione dei canali distributivi per la fornitura dei farmaci sopra richiamata, per l’anno 2018 le farmacie rurali ammissibili al contributo sono solo quelle aperte in sede farmaceutica già presente in pianta organica prima del 2016;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire i seguenti ulteriori criteri generali:

- per i titolari di farmacia che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda (per variazione della titolarità della farmacia nell’anno precedente o, a partire dal 2019, nel caso farmacie di nuova istituzione aperte per la prima volta nel corso dell’anno precedente):

  • il volume d’affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato come proiezione a 12 mesi del volume d’affari registrato nel periodo di apertura effettiva;
  • l’importo del contributo è determinato rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai mesi di attività effettivamente svolta nell’anno di riferimento;

- nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d’affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d’affari complessivo per la determinazione del contributo;

- è possibile accedere alla concessione del contributo solo a partire dall’anno successivo a quello di acquisizione della titolarità della farmacia;

- è possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità della farmacia sia ancora in essere al momento dell’adozione del provvedimento di concessione;

Ritenuto che, in coerenza a quanto stabilito all’ultimo periodo dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016, la procedura volta all’erogazione del contributo debba essere articolata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- i titolari delle farmacie rurali ubicate nella regione Emilia-Romagna, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo, devono presentare domanda all’Azienda USL di riferimento utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio regionale competente e aggiornata annualmente in coerenza alle scadenze fiscali;

- le Aziende USL curano l’istruttoria delle domande ricevute e trasmettono tempestivamente al Servizio regionale competente sia l'elenco delle domande ammissibili a contributo con l’indicazione del rispettivo volume d’affari ai fini IVA, sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;

- il responsabile del Servizio regionale competente, sulla base delle istruttorie di cui al punto precedente:

  • procede alla formale ammissione delle domande e approva la graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA;
  • nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella precedente, sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, distribuisce le risorse residue in favore delle farmacie rurali con volume d’affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 250.000,00, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo spettante ai sensi della tabella precedente;
  • nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella precedente, sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, concede il contributo seguendo l’ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio
  • adotta il provvedimento di impegno di spesa e liquidazione delle somme alle Aziende USL interessate;

- le Aziende USL erogano i contributi agli aventi diritto;

Dato atto che la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata per l’anno 2018 dalle risorse allocate sul capitolo U64299 “Trasferimento ad aziende sanitarie di risorse destinate al sostegno delle farmacie rurali (art.21, L.R. 3 marzo 2016, n.2)” del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 - pari a 400.000,00 euro - e, per gli anni successivi, dalle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di Bilancio ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Assembleare in data 10 aprile 2018;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;

- n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”.

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 2344 del 21 dicembre 2016 “Completamento della riorganizzazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare”;

- n. 3 del 11 gennaio 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di informazione e comunicazione, dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e riconoscimento retribuzione di posizione fr1super”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Richiamato inoltre il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 26, comma 1;

Richiamate altresì:

- la Legge regionale 27 dicembre 2017, n.26 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018);

- la Legge regionale 27 dicembre 2017, n.27 Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020;

- la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

 delibera 

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato: 

  1. 1. di individuare i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25;
  2. 2. di dare atto che per effetto di quanto stabilito al precedente punto 1, la propria deliberazione n. 521 del 20 aprile 2017 si intende integralmente sostituita dal presente provvedimento;
  3. 3. di stabilire i criteri di concessione dei contributi alle farmacie rurali della regione Emilia-Romagna come indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. 4. di approvare la procedura volta all’erogazione del contributo delineata nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. 5. di dare atto che i contributi da concedere alle farmacie rurali di cui all'art. 21, comma 2, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 costituiscono un aiuto di Stato, in quanto le farmacie rurali destinatarie di contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un’attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi;
  6. 6. di dare atto altresì che l’aiuto di Stato di cui al presente provvedimento è compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”, non è concesso per specifici costi individuabili e vengono poste in essere tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 “Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato”;
  7. 7. di dare atto che la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata per l’anno 2018 dalle risorse allocate sul capitolo U64299 “Trasferimento ad aziende sanitarie di risorse destinate al sostegno delle farmacie rurali (art. 21, L.R. 3 marzo 2016, n. 2)” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018 - pari a 400.000,00 euro - e, per gli anni successivi, dalle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di Bilancio ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016;
  8. 8. di dare atto che la Regione Emilia-Romagna si riserva di rimodulare i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali individuati con il presente provvedimento in base alle criticità che dovessero manifestarsi dopo una prima fase di applicazione del presente provvedimento;
  9. 9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
  10. 10. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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