n.342 del 30.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali:

1) di stabilire che qualora siano riconosciute, previo parere in merito del Servizio regionale competente in materia di tutela e pianificazione della risorsa idrica, particolari necessità ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie il prelievo di risorsa idrica sia assentito all’Ente pubblico o all’organismo di diritto pubblico richiedente senza l’obbligo di corresponsione di oneri economici, fermi restando tutti gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto delle prescrizioni dettate dall’Autorità amministrativa nell’atto che assente il prelievo;

2) di non intervenire per il 2015 con una nuova fissazione dei valori dei canoni previsti per gli utilizzi della risorsa idrica e di dare atto che pertanto atto il canone 2016 sarà unicamente rivalutato applicando al canone 2015 riportato nella deliberazione n.65 del 2015 l’ultimo indice disponibile al 31 dicembre 2015 sul sito istituzionale ISTAT, e che lo stesso andrà corrisposto dagli utenti entro il 31 marzo del 2016, ai sensi del comma 3 dell’art.8 della L.R. 2 del 2015;

3) di fissare per gli acquedotti privati che presentano più attraversamenti un canone pari a 150 euro per il primo attraversamento fino a 10 metri, mentre per i successivi non è dovuta la quota fissa ma solo il canone a metro lineare fissato dall’art.20, comma 3, lett.f), punto 4) così come specificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 895/2007;

4) di stabilire per l’attraversamento di un corso d’acqua mediante guado a raso senza opere o con il solo consolidamento del fondo mediante massi ad uso esclusivo, un canone di importo paria ad euro 75, in considerazione del limitato impatto e dell’assenza di qualunque manufatto;

5) di stabilire, per quanto riguarda la viabilità di servizio alternativa a quella pubblica e le strade di cantiere in alveo con attraversamenti e/o parallelismi, di modificare la disciplina prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 895/2007, con applicazione di un canone per l’attraversamento unico o il primo attraversamento pari a 75 euro se a raso senza opere, oltre alla quota variabile dipendente dalle caratteristiche della pista e dalla sua lunghezza in metri lineari, senza ulteriori quote fisse se vi sono altri attraversamenti a raso senza opere;

6) di correggere il disposto della deliberazione n.895/2007 nella parte relativa ai diametri dei tubi per gli attraversamenti e i parallelismo come di seguito:

diametro fino a 100 mm € 2 a ml

diametro da 101 fino a 200 mm € 3 a ml

diametro da 201 fino a 400 mm € 4 a ml

diametro da 401 fino a 600 mm € 5 a ml;

7) di ribadire che la tipologia “cavi o tubi agganciati a ponti esistenti o inseriti nell’impalcato” vada interpretata come applicabile anche ai cavi o tubi inseriti nel corpi stradali che attraversano i corsi d’acqua senza la presenza di un ponte vero e proprio, e di applicare a tale modalità di attraversamento i canoni previsti all’art. 20, comma 3, lettera f) punto 3, come modificati dalla D.G.R 913 del 2009;

8) di stabilire per lo spazio destinato all’ingombro dei natanti un canone pari a € 1,50 al mq, fermo restando il pagamento di un canone minimo, per la struttura fissa e lo spazio destinato all’ingombro dei natanti pari a euro 125

9) di stabilire per gli armadi tecnici relativi ad impianti elettrici, telefonici, o comunque ad infrastrutture per servizi che abbiano un ingombro non superiore a due metri quadrati un canone pari a euro 125, mentre per ingombri superiori si applica il canone previsto per le cabine elettriche;

10) di stabilire che il valore percentuale minimo dello 0,5% di cui alla deliberazione n. 913/2009 possa essere ulteriormente ridotto fino allo 0,35% quando, in relazione alle caratteristiche dei terreni e della redditività degli stessi, anche l’applicazione di un valore pari allo 0,5 del VAM possa risultare sproporzionato rispetto ai valori di mercato;

11) di non provvedere per i canoni di utilizzo delle aree del demanio idrico ad operare un aggiornamento, lasciando che operi per il 2016 il meccanismo di rivalutazione previsto dall’art. 8, comma 3, della L.R. 2/2015;

12) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel BURERT.

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